DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n.154
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo
1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della
legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo
2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio
2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine e' riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attivita' economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilita'.
Art. 2. Tavolo azzurro
1. Per la determinazione degli obiettivi e
delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura,
nonche' per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il «Tavolo azzurro».
2. Il
Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o
dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca
e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di
ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di
pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un
rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3.
Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le strategie del Programma
nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalita'
per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il
Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunita'.
4. La
partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli
articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali degli
organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 3. Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura,
presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal
Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal Direttore generale per la
pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della
Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del
Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un
dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un
dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
f) un dirigente del Ministero
dell'economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attivita'
produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
j) un
ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado
non inferiore a Capitano di Vascello;
k) quindici dirigenti del settore
pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni
nazionali delle cooperative della pesca comparativamente piu' rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle
imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative;
n) due
rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di
acquacoltura comparativamente piu' rappresentative;
o) un rappresentante
della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca
sportiva comparativamente piu' rappresentative;
p) sei rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di
organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
r) due rappresentanti della
ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali;
s) un rappresentante della
ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
t) due
rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura
designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e
all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle
politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato,
finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni
argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunita'.
3. Il
presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori
regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli
enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del
settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed e' nominata con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 4. Finalita' e contenuti del Programma nazionale
1. Tenuto conto
degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento
delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza
alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere
generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi
delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive
competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:
a) perseguire la
durabilita' delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela
della biodiversita';
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione
della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attivita' connesse,
cosi' come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei
piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo
dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e
consorzi riconosciuti in conformita' con le norme comunitarie;
c) sviluppare
le opportunita' occupazionali, il ricambio generazionale delle attivita'
economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della
multifunzionalita', la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e
delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;
d) tutela del
consumatore in termini di rintracciabilita' dei prodotti ittici, valorizzazione
della qualita' della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione
del mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della
ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai
rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso
l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;
h)
promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni
formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti
interventi di formazione continua e permanente;
i) sostenere l'economia
ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e
comunitari nei rispettivi territori.
2. Il Programma nazionale contiene la
relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo
di programmazione, nonche' la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.
3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli
imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le
associazioni e le organizzazioni nazionali, nonche' i consorzi riconosciuti nel
settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione
ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto.
Art. 5. Programmazione di settore
1. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione
del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di
cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura»,
di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di
competenza nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono,
altresi', entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di
programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e
dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli
interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di
bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di
programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle
dotazioni finanziarie nazionali, nonche' dell'eventuale destinazione di risorse
aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.
Art. 6. Imprenditore ittico
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Imprenditore ittico).
- 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla
raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le
attivita' connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresi',
imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro
consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono
prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle
attivita' di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi',
imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici
derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma
1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni,
abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli
disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni
adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione
delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi
nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul
lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a
quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione,
secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai
sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto
conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.».
Art. 7. Attivita' connesse
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 226, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attivita' connesse
a quelle di pesca). -
1. Si considerano connesse alle attivita' di pesca,
purche' non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico
mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria
attivita' di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
a) imbarco di persone
non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo,
denominata: «pescaturismo»;
b) attivita' di ospitalita', ricreative,
didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli
ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e
alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di
acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso
l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione
dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione,
la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche'
all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente
all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle
barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera
a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.».
Art. 8. Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea
1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.
Art. 9. Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali,
avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di
ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il
conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare
riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a), b) e d).
2. Per le attivita' di ricerca e studio finalizzate alla
realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si
avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di
istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi
dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.
3. I risultati
delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che
riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e
forestali, al quale ne puo' proporre la pubblicazione.
4. Il Comitato per la
ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura e' presieduto dal direttore
generale per la pesca e 1'acquacoltura ed e' composto da:
a) due dirigenti
della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile
del settore ricerca;
b) tre esperti in ricerche applicate al settore,
designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
c) un esperto
in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
d) un esperto in sanita' veterinaria e
degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
e) un esperto in
ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attivita'
produttive;
f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
applicata al mare (ICRAM);
g) un esperto in ricerche applicate al settore
dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole
e forestali;
h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto
speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
i) un esperto in ricerche
applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale
delle ricerche tra propri ricercatori;
j) un esperto in ricerca applicata al
settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
k)
un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione
nazionale delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentativa;
l)
un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle
imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale;
m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
5. Il Comitato e' chiamato, inoltre, ad esprimersi su
ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza
scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano
funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato ha durata
triennale ed e' nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Art. 10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura
1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e
l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalita' di funzionamento e
composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto
presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un
esperto in materia di sanita' veterinaria.
2. Le regioni garantiscono una
disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive
locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura
1. Il Ministero
delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale
di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in
materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del
sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze
informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di
produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e
dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la
divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni
acquisite a regioni e province autonome.
2. L'imprenditore ittico di cui
all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto
a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e
nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.
Art. 12. Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche
1.
Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f),
coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla
partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorita'
di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche
mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.
2. Le
misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacita'
della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei
sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e
degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.
3.
In conformita' con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e
forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e
l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni,
organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.
4. Al fine
di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con
effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale,
di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto
ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi
per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle
interazioni tra acquacoltura e attivita' di pesca, favorendo la sostenibilita'
delle integrazioni produttive.
5. Il controllo sulle misure di
sostenibilita', di cui al comma 2, e' esercitato dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura,
garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed
internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento
autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti
(CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e
successive modificazioni. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non
costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
6.
L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla
Commissione europea, e' a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli
oneri stabiliti dal Programma nazionale.
7. In relazione alle attivita' di
acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo
ecologico per la conservazione della biodiversita' e delle risorse biologiche,
con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da
pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e
Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati
al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attivita'
dall'inquinamento.
Art. 13. Misure di sostegno creditizio e assicurativo
1. Le regioni
possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti
finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al
sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura.
Allo scopo, possono
essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale
per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Art. 14. Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione
generale per la pesca e l'acquacoltura, e' istituito il Fondo di solidarieta'
nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
2. Le risorse del Fondo sono
destinate, con le modalita' di cui al presente articolo, ad interventi
finanziari in favore di:
a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che
abbiano subito gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del
natante, e/o alla produzione, conseguenti a calamita', avversita' metereologiche
e meteo-marine di carattere eccezionale;
b) eredi diretti dei marittimi
imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in
mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento per avversita'
meteo marine dell'unita' da pesca o asservita agli impianti.
3. La dotazione
del Fondo e' stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione
delle relative risorse. Il Fondo puo' disporre contributi, nei limiti previsti
dai regolamenti comunitari, sui premi correlati a polizze per la copertura
assicurativa dei danni alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi
accidentali o non prevedibili.
4. Su richiesta di una o piu' associazioni
nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese
di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per
il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata
al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al
comma 2, al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di
calamita' o di avversita' meteomarina.
5. Per gli interventi di cui al comma
2, lettera b), la richiesta puo' essere effettuata tramite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le
regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di
adeguatezza, differenziazione e sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della
Costituzione, anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari,
la possibilita' di avvalersi delle Capitanerie di porto o di altro
soggetto.
7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976,
n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitu' militari, con
particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano
anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.
Art. 15. Comunicazione istituzionale
1. Nel Programma nazionale e'
dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in
funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un
insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7
giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare,
alla valorizzazione della qualita' della produzione ittica nazionale ed alla
divulgazione delle iniziative ed opportunita' del mercato nazionale ed estero.
2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto
delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese
di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve
garantire la pari possibilita' di accesso alle informazioni da parte di tutti
gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunita' di
sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza
con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del
Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore
ai fini di una scelta responsabile.
Art. 16. Promozione della cooperazione
1. Allo scopo di favorire lo
sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonche'
delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti
delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati
dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura,
riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la
cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della
pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali
e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al
rafforzamento del ruolo della cooperazione nel piu' ampio contesto del processo
di sviluppo dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono
effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle
associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e
dell'acquacoltura.
Art. 17. Promozione dell'associazionismo
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialita' delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.
Art. 18. Promozione delle attivita' a favore dei lavoratori dipendenti
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunita' occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonche' delle attivita' connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.
Art. 19. Valutazione dei risultati dei programmi
1. I programmi
annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli
obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire
in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.
2. Il Tavolo
azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione,
propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonche' i criteri di
valutazione e le modalita' di controllo per la successiva approvazione dei
programmi stessi.
Il Tavolo azzurro e' chiamato, altresi', ad esprimersi
annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati
raggiunti.
Art. 20. Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale
1. Nel
Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, e' data
priorita' ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilita'
sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:
a) promuovere studi di
settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro,
nonche' progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro,
di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;
b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in
sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per
uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.
Art. 21. Intesa tra Stato e regioni
1. Entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni
sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa inerente
al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente
decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarieta' della
regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale
collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118,
primo comma, della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente decreto si
applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
Art. 22. Dotazioni finanziarie
1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 23. Abrogazione norme
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio
1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963,
limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alemanno,
Ministro delle politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli