Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29-03-1999
DECRETO 1 dicembre 1998, n.515
Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei
molluschi bivalvi.
note:
Entrata in vigore del
decreto: 13-4-1999
IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante
disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante
disciplina della
pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione
della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modifiche,
recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca
marittima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24
febbraio
1982;
Visto il decreto minitenale 29 maggio 1992 recante norme
per la
disciplina della pesca dei mollusch bivalvi, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992;
Visto il decreto
ministeriale 24 marzo 1997 con il quale e' stato
adottato il quinto piano
triennale della pesca e dell'acquacoltura,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997 -
supplemento ordinario;
Visto il
decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente
l'affidamento della
gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi di
gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 24 febbraio
1995;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione dei
molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura
dei
molluschi bivalvi, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale
n.
44/1995 al fine di un razionale prelievo della risorsa e di
un
incremento della stessa;
Visto il parere favorevole reso all'unanimita'
dalla Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima e dal Comitato
nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare
nella seduta del 15 luglio 1998;
Udito il parere del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione n. 602031 del 2 novembre 1998
alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai
sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
Visto il
nulla osta n. DAGL1/1.1.4/31890/4.10.76 del 19 novembre
1998 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri all'ulteriore iter
del provvedimento;
A d o t t
a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il Ministero per le politiche
agricole, sentiti la Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima
ed il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche nel mare,
puo' affidare ai consorzi costituiti tra imprese di
pesca autorizzate
alla cattura dei molluschi bivalvi e riconosciuti ai sensi
del
decreto ministeriale n. 44/1995 in premessa citato, la gestione
di
tale tipo di pesca, con le modalita' e nei limiti di cui al
presente
decreto.
2. La gestione della pesca dei molluschi bivalvi e'
conferita, su
richiesta unitaria delle associazioni nazionali di categoria
della
pesca, al consorzio di cui al comma 1, che comprenda, alla data
della
domanda, tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al
75%
delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi,
con
l'attrezzo denominato draga idraulica. La gestione della pesca
e'
revocata, sentite le associazioni predette, al consorzio cui
aderiscano
un numero inferiore al 50% delle imprese suddette.
3. Le associazioni di cui
al comma 2 presentano al Ministero per le
politiche agricole la richiesta per
la gestione della pesca di cui al
presente decreto, allegando la delibera
dell'organo direttivo del
consorzio.
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione
dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti
legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17
della legge n. 400/1988
prevede che con decreto ministeriale possono
essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri,
possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti
ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano
recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo
parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
1. Il consorzio, nei limiti della
disciplina della pesca vigente in
materia, propone al Ministero per le
politiche agricole misure
tecniche concernenti:
a) i quantitativi massimi
pescabili da ciascuna impresa;
b) l'uso degli attrezzi consentiti;
c) i
periodi di tempo per lo svolgimento di detta attivita';
d) modificazioni ai
punti di sbarco autorizzati;
e) costituzione di aree di ripopolamento;
f)
criteri per l'assegnazione, a partire dal 1 gennaio 2009, di
nuove
autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni
comunque
disponibili, nonche' per la riduzione delle autorizzazioni
in eccesso
rispetto alle risorse biologiche disponibili;
g) le altre misure ritenute
idonee ad assicurare la gestione
razionale delle risorse.
2. Il consorzio,
nei limiti previsti dalla vigente disciplina in
materia, comunica alla
capitaneria di porto competente per territorio
le violazioni accertate e
propone le sanzioni per i soci che abbiano
violato le norme in materia.
3.
Il consorzio propone le misure di gestione di cui al comma 1 al
direttore
generale della pesca e dell'acquacoltura, che, per quanto
riguarda quelle di
cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), le emana
entro sette giorni dal
ricevimento; limitatamente alle misure
previste dalla lettera g), ove ritenga
necessario approfondire la
proposta, il direttore acquisisce il parere del
Comitato nazionale di
cui all'articolo 3 della legge n. 41/1982. Le misure
tecniche
diventano esecutive nei confronti di tutti i soggetti abilitati
alla
pesca dei molluschi bivalvi nell'area di competenza del
consorzio
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
4. AI fine di garantire la gestione razionale delle
risorse anche a
mezzo del monitoraggio della relativa attivita', il consorzio
puo'
prevedere che le misure previste dal comma 1 si applichino solo
nei
confronti degli aderenti al consorzio
medesimo.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo
dell'art. 3 della legge n.
41/1982, citata nelle premesse del presente
decreto:
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione
delle risorse biologiche del mare). - Per
l'elaborazione e l'aggiornamento
del piano di cui al
precedente art.1 la Commissione consultiva centrale per
la
pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
963, si
costituisce in ''Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del
mare''; a tal fine la Commissione e' integrata
da:
a) un rappresentante del Ministro per la ricerca
scientifica e
tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni
Sicilia,
Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle
altre regioni
designati dalla Commissione interregionale di cui
all'art.
13 deIla legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie
conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per
il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla
pesca marittima previsto dal successivo
art. 6.
Il presidente del Comitato
puo' invitare alle
riunioni rappresentanti di associazioni e
di
organizzazioni interessate alla materia.
Il Comitato puo' operare anche
per gruppi di lavoro. Le
funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi
gruppi
di lavoro sono affidate al segretario della Commissione
consultiva
centrale per la pesca marittima, coadiuvato
da due impiegati di livello
inferiore al settimo.
Il regolamento interno del Comitato e' approvato
entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con
decreto
del Ministro della marina mercantile, su proposta
dello stesso
Comitato".
Art. 3.
1. Il consorzio, nell'ambito territoriale
del consorzio medesimo,
esercita, in aggiunta alle forze di polizia cui
compete per legge, la
vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di
pesca dei
molluschi bivalvi anche ai punti di sbarco.
2. Alle persone
incaricate dal consorzio della vigilanza e'
attribuita, secondo le modalita'
previste dalla vente normativa, la
qualifica di agente giurato, salva
l'approvazione della nomina da
parte del prefetto su parere del capo del
compartimento marittimo,
nell'ambito dei limiti territoriali di operativita'
del consorzio
stesso.
Art. 4.
1. Ai fini della gestione razionale degli
stock di molluschi
bivalvi, avuto anche riguardo alle consolidate pratiche di
pesca, due
o piu' consorzi operanti in compartimenti contigui,
possono
richiedere al Ministero per le politiche agricole la
gestione
sperimentale, per periodi non inferiori ad un anno, nelle aree
di
loro competenza.
2. Il Ministero per le politiche agricole, su parere
conforme del
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse
biologiche del mare, dispone in ordine alle modalita' di gestione
e
controllo dell'attivita', nonche' agli organi della
sperimentazione
sovracompartimentale. Al termine del periodo suddetto, il
Ministero,
con la procedura prevista dal presente comma, dispone in
ordine
all'eventuale prosecuzione della sperimentazione, adottando
i
relativi provvedimenti.
3. Il Ministero per le politiche agricole,
sentite le associazioni
nazionali di cui all'articolo 1, puo' revocare
l'affidamento della
gestione dei molluschi bivalvi al consorzio che,
richiamato
all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni
legislative,
regolamentari e statutarie, persista nel violarli o
quando
l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre
circostanze
determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio
per
l'assolvimento degli scopi previsti dal presente decreto.
4. La
disciplina recata dal presente articolo non si applica alle
gestioni
sperimentali di carattere sovracompartimentale in corso
all'entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 5.
1. Per quanto non previsto dal presente
decreto si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto
ministeriale 12
gennaio 1995, in premessa citato.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 1 dicembre 1998
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli:
Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio
1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 4