Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29-03-1999

DECRETO 1 dicembre 1998, n.515
Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi.
note:
Entrata in vigore del decreto: 13-4-1999

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio
1982;
Visto il decreto minitenale 29 maggio 1992 recante norme per la
disciplina della pesca dei mollusch bivalvi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 con il quale e' stato
adottato il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997 -
supplemento ordinario;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi
bivalvi ai consorzi di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 46 del 24 febbraio 1995;
Considerata l'opportunita' di affidare la gestione dei molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n.
44/1995 al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un
incremento della stessa;
Visto il parere favorevole reso all'unanimita' dalla Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima e dal Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare
nella seduta del 15 luglio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione n. 602031 del 2 novembre 1998 alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
Visto il nulla osta n. DAGL1/1.1.4/31890/4.10.76 del 19 novembre
1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ulteriore iter
del provvedimento;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il Ministero per le politiche agricole, sentiti la Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare,
puo' affidare ai consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate
alla cattura dei molluschi bivalvi e riconosciuti ai sensi del
decreto ministeriale n. 44/1995 in premessa citato, la gestione di
tale tipo di pesca, con le modalita' e nei limiti di cui al presente
decreto.
2. La gestione della pesca dei molluschi bivalvi e' conferita, su
richiesta unitaria delle associazioni nazionali di categoria della
pesca, al consorzio di cui al comma 1, che comprenda, alla data della
domanda, tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75%
delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con
l'attrezzo denominato draga idraulica. La gestione della pesca e'
revocata, sentite le associazioni predette, al consorzio cui
aderiscano un numero inferiore al 50% delle imprese suddette.
3. Le associazioni di cui al comma 2 presentano al Ministero per le
politiche agricole la richiesta per la gestione della pesca di cui al
presente decreto, allegando la delibera dell'organo direttivo del
consorzio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
prevede che con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano
recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato,
sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei
conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.
1. Il consorzio, nei limiti della disciplina della pesca vigente in
materia, propone al Ministero per le politiche agricole misure
tecniche concernenti:
a) i quantitativi massimi pescabili da ciascuna impresa;
b) l'uso degli attrezzi consentiti;
c) i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attivita';
d) modificazioni ai punti di sbarco autorizzati;
e) costituzione di aree di ripopolamento;
f) criteri per l'assegnazione, a partire dal 1 gennaio 2009, di
nuove autorizzazioni e per l'assegnazione delle autorizzazioni
comunque disponibili, nonche' per la riduzione delle autorizzazioni
in eccesso rispetto alle risorse biologiche disponibili;
g) le altre misure ritenute idonee ad assicurare la gestione
razionale delle risorse.
2. Il consorzio, nei limiti previsti dalla vigente disciplina in
materia, comunica alla capitaneria di porto competente per territorio
le violazioni accertate e propone le sanzioni per i soci che abbiano
violato le norme in materia.
3. Il consorzio propone le misure di gestione di cui al comma 1 al
direttore generale della pesca e dell'acquacoltura, che, per quanto
riguarda quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g), le emana
entro sette giorni dal ricevimento; limitatamente alle misure
previste dalla lettera g), ove ritenga necessario approfondire la
proposta, il direttore acquisisce il parere del Comitato nazionale di
cui all'articolo 3 della legge n. 41/1982. Le misure tecniche
diventano esecutive nei confronti di tutti i soggetti abilitati alla
pesca dei molluschi bivalvi nell'area di competenza del consorzio
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. AI fine di garantire la gestione razionale delle risorse anche a
mezzo del monitoraggio della relativa attivita', il consorzio puo'
prevedere che le misure previste dal comma 1 si applichino solo nei
confronti degli aderenti al consorzio medesimo.





Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n.
41/1982, citata nelle premesse del presente decreto:
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare). - Per
l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al
precedente art.1 la Commissione consultiva centrale per la
pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
963, si costituisce in ''Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare''; a tal fine la Commissione e' integrata da:
a) un rappresentante del Ministro per la ricerca
scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia,
Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni
designati dalla Commissione interregionale di cui
all'art. 13 deIla legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima previsto dal successivo
art. 6.
Il presidente del Comitato puo' invitare alle
riunioni rappresentanti di associazioni e di
organizzazioni interessate alla materia.
Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi
di lavoro sono affidate al segretario della Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato
da due impiegati di livello inferiore al settimo.
Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta
dello stesso Comitato".

Art. 3.
1. Il consorzio, nell'ambito territoriale del consorzio medesimo,
esercita, in aggiunta alle forze di polizia cui compete per legge, la
vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di pesca dei
molluschi bivalvi anche ai punti di sbarco.
2. Alle persone incaricate dal consorzio della vigilanza e'
attribuita, secondo le modalita' previste dalla vente normativa, la
qualifica di agente giurato, salva l'approvazione della nomina da
parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo,
nell'ambito dei limiti territoriali di operativita' del consorzio
stesso.

Art. 4.
1. Ai fini della gestione razionale degli stock di molluschi
bivalvi, avuto anche riguardo alle consolidate pratiche di pesca, due
o piu' consorzi operanti in compartimenti contigui, possono
richiedere al Ministero per le politiche agricole la gestione
sperimentale, per periodi non inferiori ad un anno, nelle aree di
loro competenza.
2. Il Ministero per le politiche agricole, su parere conforme del
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, dispone in ordine alle modalita' di gestione e
controllo dell'attivita', nonche' agli organi della sperimentazione
sovracompartimentale. Al termine del periodo suddetto, il Ministero,
con la procedura prevista dal presente comma, dispone in ordine
all'eventuale prosecuzione della sperimentazione, adottando i
relativi provvedimenti.
3. Il Ministero per le politiche agricole, sentite le associazioni
nazionali di cui all'articolo 1, puo' revocare l'affidamento della
gestione dei molluschi bivalvi al consorzio che, richiamato
all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative,
regolamentari e statutarie, persista nel violarli o quando
l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze
determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per
l'assolvimento degli scopi previsti dal presente decreto.
4. La disciplina recata dal presente articolo non si applica alle
gestioni sperimentali di carattere sovracompartimentale in corso
all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 12
gennaio 1995, in premessa citato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 1 dicembre 1998

Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 4