Decreto Ministeriale 1 aprile 1998

Oggetto:

Disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

 VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 165 recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

VISTO il proprio decreto 24 marzo 1997 con il quale è stato adottato il Quinto Piano Triennale della pesca e dell’acquacoltura 1997-1998;

VISTO il proprio decreto 30 maggio 1997 sulla disciplina della pesca dei piccoli pelagici in mare Adriatico;

RITENUTA l’opportunità di emanare una disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico che preveda la gestione razionale della risorsa piccoli pelagici; limiti il numero delle unità presenti in ciascun porto anche per garantirne la sicurezza ed assicurare il rispetto delle specificità locali;

RITENUTA l’opportunità di disciplinare il fermo tecnico della pesca dei piccoli pelagici in maniera da garantire la gestione razionale della risorsa, l’osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché il rispetto delle specificità locali in materia di tempi di pesca;

AVUTO RIGUARDO alle indicazioni della ricerca in materia di valutazione degli stock di piccoli pelagici in Adriatico;

SENTITI il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 19 febbraio e 25 marzo 1998, hanno reso, all’unanimità, parere favorevole;

D E C R E T A


Disposizioni generali

Articolo 1

  1. La pesca dei piccoli pelagici nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Venezia a Brindisi, compiuta con gli attrezzi denominati circuizione e volante, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto.
  2. La pesca prevista dal comma 1, compiuta nelle acque antistanti i compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone dalle unità iscritte nei medesimi compartimenti resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell’articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1997.

Titolo I - Pesca con la circuizione

Articolo 2

  1. La pesca con gli attrezzi denominati circuizione è sospesa per quattro giorni consecutivi a partire dal giorno di luna piena.
  2. La pesca di cui al comma 1 è altresì sospesa settimanalmente per quarantotto ore consecutive con inizio dalle ore 17.00 del venerdì o dalle ore 17.00 del sabato. Con ordinanza del Capo del compartimento marittimo, su conforme parere della Commissione consultiva locale della pesca marittima, è determinato il fermo tecnico di cui al presente comma nelle acque antistanti del compartimento.
  3. La disciplina di cui al comma 2 si applica alle unità iscritte nei porti del compartimento ed a quelle che nei porti medesimi fanno base logistica in applicazione dell’articolo 4.
  4. Per verificare l’osservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2 le unità devono permanere nel porto previsto dall’articolo 4.
  5. Non è consentito il recupero delle giornate in cui la pesca non sia stata compiuta a causa di condizioni meteomarine avverse.

Articolo 3

  1. Il titolare di ciascuna unità è tenuto ad inviare mensilmente alla Capitaneria di Porto di iscrizione ed all’unità operativa responsabile del coordinamento delle ricerche per la valutazione della risorsa piccoli pelagici la dichiarazione statistica prevista dall’articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  2. Avuto riguardo alle risultanze delle dichiarazioni statistiche di cui al comma 1 ed alle indicazioni gestionali della ricerca in materia, il Ministero per le Politiche Agricole può fissare le quantità pescabili entro il 31 gennaio di ciascun anno avuto.

Articolo 4

  1. A partire dalla campagna di pesca 1998, ciascun Capo di Compartimento marittimo compreso tra Venezia e Brindisi, sentita la Commissione Consultiva locale per la pesca marittima ed avuto riguardo alle esigenze funzionali ed operative dei porti, determina il numero massimo di unità provenienti da compartimenti marittimi diversi da quello di iscrizione che possono essere autorizzate a fare base logistica ed operativa nei porti del compartimento medesimo. A domanda del titolare, il Capo del compartimento marittimo individua per ciascuna unità il porto in cui può fare base logistica ed operativa.
  2. L’unità autorizzata ai sensi del comma 1 è tenuta ad avere la propria base logistica ed operativa nel porto assegnato. A questo scopo la medesima unità non può eseguire sbarchi di pescato in porto diverso da quello assegnato.
  3. Per il cambio del porto assegnato si applica la procedura prevista dal capoverso del comma 1.

Titolo II - Pesca con la volante

Articolo 5

  1. L’attività di pesca dei piccoli pelagici, compiuta con gli attrezzi denominati volante, è sospesa dalle ore 00.00 del sabato alle ore 24.00 della domenica; in detto periodo i natanti abilitati devono permanere in porto.
  2. Non è consentito il recupero delle giornate in cui la pesca non sia stata compiuta a causa di condizioni meteomarine avverse.

Articolo 6

  1. In materia di dichiarazioni statistiche e di quantità pescabili si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 3.

Disposizioni finali

Articolo 7

  1. L’inosservanza della disciplina contenuta nel presente decreto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme in vigore.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, lì 1 aprile 1998

IL MINISTRO