Decreto
Ministeriale 1 aprile 1998
Oggetto:
Disciplina
della pesca dei piccoli pelagici nel mare
Adriatico. |
IL MINISTRO PER LE
POLITICHE AGRICOLE
VISTA la
legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca marittima;
VISTA la legge 10
febbraio 1992, n. 165 recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n.
41;
VISTA la legge 14
luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni concernente la disciplina
della pesca marittima;
VISTO il
regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato
con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639;
VISTO il proprio
decreto 24 marzo 1997 con il quale è stato adottato il Quinto Piano
Triennale della pesca e dell’acquacoltura 1997-1998;
VISTO il proprio
decreto 30 maggio 1997 sulla disciplina della pesca dei piccoli pelagici
in mare Adriatico;
RITENUTA
l’opportunità di emanare una disciplina della pesca dei piccoli pelagici
nel mare Adriatico che preveda la gestione razionale della risorsa piccoli
pelagici; limiti il numero delle unità presenti in ciascun porto anche per
garantirne la sicurezza ed assicurare il rispetto delle specificità
locali;
RITENUTA
l’opportunità di disciplinare il fermo tecnico della pesca dei piccoli
pelagici in maniera da garantire la gestione razionale della risorsa,
l’osservanza del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché il
rispetto delle specificità locali in materia di tempi di pesca;
AVUTO RIGUARDO alle
indicazioni della ricerca in materia di valutazione degli stock di piccoli
pelagici in Adriatico;
SENTITI il Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella
seduta del 19 febbraio e 25 marzo 1998, hanno reso, all’unanimità, parere
favorevole;
D E C R E T A
Disposizioni
generali
Articolo
1
- La pesca dei piccoli pelagici
nelle acque antistanti i compartimenti marittimi da Venezia a Brindisi,
compiuta con gli attrezzi denominati circuizione e volante, è
disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente decreto.
- La pesca prevista dal comma 1,
compiuta nelle acque antistanti i compartimenti marittimi di Trieste e
Monfalcone dalle unità iscritte nei medesimi compartimenti resta
disciplinata dalle disposizioni contenute nell’articolo 2 del decreto
ministeriale 31 luglio 1997.
Titolo I - Pesca con
la circuizione
Articolo
2
- La pesca con gli attrezzi
denominati circuizione è sospesa per quattro giorni consecutivi a
partire dal giorno di luna piena.
- La pesca di cui al comma 1 è
altresì sospesa settimanalmente per quarantotto ore consecutive con
inizio dalle ore 17.00 del venerdì o dalle ore 17.00 del sabato. Con
ordinanza del Capo del compartimento marittimo, su conforme parere della
Commissione consultiva locale della pesca marittima, è determinato il
fermo tecnico di cui al presente comma nelle acque antistanti del
compartimento.
- La disciplina di cui al comma
2 si applica alle unità iscritte nei porti del compartimento ed a quelle
che nei porti medesimi fanno base logistica in applicazione
dell’articolo 4.
- Per verificare l’osservanza
dei divieti previsti dai commi 1 e 2 le unità devono permanere nel porto
previsto dall’articolo 4.
- Non è consentito il recupero
delle giornate in cui la pesca non sia stata compiuta a causa di
condizioni meteomarine avverse.
Articolo
3
- Il titolare di ciascuna unità
è tenuto ad inviare mensilmente alla Capitaneria di Porto di iscrizione
ed all’unità operativa responsabile del coordinamento delle ricerche per
la valutazione della risorsa piccoli pelagici la dichiarazione
statistica prevista dall’articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
- Avuto riguardo alle risultanze
delle dichiarazioni statistiche di cui al comma 1 ed alle indicazioni
gestionali della ricerca in materia, il Ministero per le Politiche
Agricole può fissare le quantità pescabili entro il 31 gennaio di
ciascun anno avuto.
Articolo
4
- A partire dalla campagna di
pesca 1998, ciascun Capo di Compartimento marittimo compreso tra Venezia
e Brindisi, sentita la Commissione Consultiva locale per la pesca
marittima ed avuto riguardo alle esigenze funzionali ed operative dei
porti, determina il numero massimo di unità provenienti da compartimenti
marittimi diversi da quello di iscrizione che possono essere autorizzate
a fare base logistica ed operativa nei porti del compartimento medesimo.
A domanda del titolare, il Capo del compartimento marittimo individua
per ciascuna unità il porto in cui può fare base logistica ed
operativa.
- L’unità autorizzata ai sensi
del comma 1 è tenuta ad avere la propria base logistica ed operativa nel
porto assegnato. A questo scopo la medesima unità non può eseguire
sbarchi di pescato in porto diverso da quello assegnato.
- Per il cambio del porto
assegnato si applica la procedura prevista dal capoverso del comma
1.
Titolo II - Pesca
con la volante
Articolo
5
- L’attività di pesca dei
piccoli pelagici, compiuta con gli attrezzi denominati volante, è
sospesa dalle ore 00.00 del sabato alle ore 24.00 della domenica; in
detto periodo i natanti abilitati devono permanere in porto.
- Non è consentito il recupero
delle giornate in cui la pesca non sia stata compiuta a causa di
condizioni meteomarine avverse.
Articolo
6
- In materia di dichiarazioni
statistiche e di quantità pescabili si applicano le disposizioni
previste dal precedente articolo 3.
Disposizioni
finali
Articolo
7
- L’inosservanza della
disciplina contenuta nel presente decreto comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dalle norme in vigore.
Il presente
decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, lì 1 aprile
1998
IL MINISTRO
|