VD.M. 10 aprile 1997 (1).
Nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi (1/a).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 giugno 1997, n. 129.
(1/a) Il presente decreto deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992, e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito nella legge 28 febbraio 1996, n. 107;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 concernente adozione del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che il quinto Piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità di adottare misure di gestione finalizzate a rafforzare il ruolo dei consorzi per la gestione delle risorse della fascia costiera ed a delegare la conservazione e la gestione razionale degli stocks di carattere locale;

Ritenuta l'opportunità di attuare la suddetta previsione del Piano triennale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 1995 dinanzi citato;

Considerato che, in attuazione dei princìpi propri della normativa internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui è delegata la gestione della risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale degli stocks ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;

Ritenuta la necessità che, nei compartimenti in cui non siano ancora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta altresì la necessità di adottare misure idonee ad assicurare la migliore attuazione della delega ai consorzi di gestione ed a dirimere le controversie tra i vari consorzi;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 4 aprile 1997, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

1. [1. In applicazione delle previsioni del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-
99, nonché dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (2) la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 (3), e riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Nei compartimenti, nei quali i consorzi di gestione di cui al comma 1 non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal decreto ministeriale 29 maggio 1992 (2). A tale riguardo la pesca è disciplinata con decreto ministeriale, su parere del sottocomitato molluschi.] (1/a)

(2) Riportato al n. B/LXXXII.
(3) Riportato al n. B/XCVIII.
(2) Riportato al n. B/LXXXII.
(1/a) Il presente decreto deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX.

2. [1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (2) i consorzi di gestione adottano le misure relative alla durata ed ai limiti temporali e spaziali dell'attività di pesca; per quanto riguarda i limiti quantitativi dell'attività, i consorzi di gestione fissano le quantità giornalmente prelevabili nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 7 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (2). Non è comunque consentita, ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1986, la pesca delle vongole in acque di profondità minore di tre metri.

2. Il consorzio determina, sentito il comitato di coordinamento, il fermo tecnico dell'attività almeno in due mesi compresi tra maggio e settembre e nei giorni di sabato e festivi.

3. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 sono notificate agli aderenti al consorzio ed alla capitaneria di porto competente per territorio, che, con ordinanza, ne estende l'applicazione, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, anche ai non aderenti al consorzio.

4. Le dichiarazioni statistiche di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (2) sono raccolte e trasmesse dal consorzio di gestione al Ministero. Copia delle dichiarazioni è conservata dal consorzio ed è tenuta a disposizione del comitato di coordinamento o dei singoli membri di esso.] (1/a)

(2) Riportato al n. B/LXXXII.
(2) Riportato al n. B/LXXXII.
(2) Riportato al n. B/LXXXII.
(1/a) Il presente decreto deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX.

3. [1. Ai fini del controllo dell'attività di pesca i consorzi di gestione, su conforme determinazione del comitato di coordinamento, propongono al capo del compartimento marittimo la fissazione per ogni porto di punti di sbarco in maniera che sia assicurato il rispetto delle norme in materia.

2. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi può essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.

3. I consorzi di gestione possono proporre che sia attribuita la qualifica di agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca di molluschi bivalvi a personale da loro indicato.

4. Il personale di cui al comma 3 riferisce al capo del compartimento marittimo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, previsti dalla legislazione vigente in caso d'inosservanza delle disposizioni concernenti la disciplina della pesca.] (1/a)
(1/a) Il presente decreto deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX.

4. [1. In deroga alle disposizioni previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (4) le unità, i cui titolari siano iscritti ai consorzi di gestione, conservano le caratteristiche tecniche possedute alla data del 1° gennaio 1997.

2. I consorzi di gestione adottano le misure concernenti il recupero dell'attrezzo della draga idraulica. Si applicano a detti fini le previsioni del precedente art. 2, comma 3.

3. I consorzi adottano misure di controllo finalizzate ad assicurare l'osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previste dall'art. 12 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 (4).] (1/a)

(4) Riportato al n. B/LXXXII.
(4) Riportato al n. B/LXXXII.
(1/a) Il presente decreto deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX.

5. [1. I consorzi di gestione adottano piani operativi concernenti le unità abilitate, oltre che alla draga idraulica, a sistemi di pesca diversi da quelli denominati attrezzi da posta. A detti fini i consorzi propongono al Ministero la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.

2. A decorrere dal 10 gennaio 1998 le disposizioni riguardanti l'opzione tra la draga idraulica e gli altri sistemi di pesca diversi da quelli da posta continuano ad applicarsi per le unità iscritte nei compartimenti marittimi in cui non sono costituiti o riconosciuti i consorzi di gestione.

3. I consorzi possono adottare altresì piani operativi concernenti la pesca dei longoni, dei fasolari e dei cannolicchi, in alternativa a quella delle vongole. I quantitativi prelevabili sono decisi dal consorzio, su conforme determinazione del comitato di coordinamento, fino al limite massimo giornaliero di 12 quintali per i longoni e fino al limite massimo settimanale di 17,5 quintali per i fasolari e di 12 quintali per i cannolicchi.] (1/a)
(1/a) Il presente decreto deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX.

6. [1. In attuazione del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16 (5), convertito in legge 28 febbraio 1996, n. 107, il numero delle unità abilitate alla pesca con draga idraulica in ciascun compartimento marittimo è così determinato:

Monfalcone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.88
Venezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 88
Chioggia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 95
Ravenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 18
Rimini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 36
Pesaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 65
Ancona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73
S. Benedetto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 83
Pescara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 139
Termoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11
Manfredonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 67
Molfetta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12
Castellammare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3
Napoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 15
Gaeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12
Roma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43
Civitavecchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» 2

2. Tenuto conto delle consuetudini di pesca ed a seguito di apposito accordo tra i consorzi interessati, il sottocomitato molluschi può autorizzare, su conforme parere del comitato per il coordinamento per la ricerca scientifica di cui all'art. 6 della legge n. 41 del 1982 (6), il trasferimento definitivo di unità da un compartimento ad un altro limitrofo ovvero la gestione congiunta della risorsa molluschi tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi.] (1/a)

(5) Riportato al n. B/CVI.
(6) Riportata al n. B/XXVIII.
(1/a) Il presente decreto deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX.

7. [1. In relazione alla tecnologia dell'uso dell'attrezzo ed all'operatività di esso nel medio ed alto Adriatico, nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli il pescato massimo giornaliero con
l'attrezzo denominato rastrello da natante è ridotto a 20 kg di vongole, longoni e cuori.] (1/a)

(1/a) Il presente decreto deve ritenersi abrogato per effetto dell'art. 13, D.M. 21 luglio 1998, riportato al n. B/CXXX.