Decreto Ministeriale 21 luglio 1998

Oggetto: DIsciplina della pesca dei molluschi bivalvi


IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165 recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni, concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997 recante nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 concernente l’adozione del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che il quinto Piano triennale prevede, tra gli strumenti d'intervento, la possibilità di adottare misure di gestione finalizzate a rafforzare il ruolo dei consorzi per la gestione delle risorse della fascia costiera ed a delegare la conservazione e la gestione razionale degli stock di carattere locale;

Ritenuta l'opportunità di attuare la suddetta previsione del Piano triennale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi, delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 1995 dinanzi citato;

Considerato che, in attuazione dei princìpi propri della normativa internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo sostenibile, i consorzi, cui è delegata la gestione della risorsa molluschi bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione razionale degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;

Ritenuta la necessità che, nei compartimenti in cui non siano ancora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero per le politiche agricole;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 15 luglio 1998, hanno reso all’unanimità parere favorevole;

Ritenuta l’opportunità di confermare in dieci metri la lunghezza massima tra le perpendicolari del peschereccio tipo, fatta salva la facoltà per i consorzi di gestione di richiedere deroga motivata fino al limite massimo di dodici metri;

Decreta


Articolo 1

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.

2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per la disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del mare territoriale prospiciente ciascuna regione.

3. In applicazione delle previsioni del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99 la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai consorzi di gestione, costituiti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole. I consorzi possono presentare al Ministero per le politiche agricole motivate e documentate richieste finalizzate all’assentimento di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto ad esclusione di quella recata dagli articoli 2 ,3 e 4. Il Ministero provvede, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

4. Nei compartimenti, nei quali i consorzi di gestione di cui al comma 1 non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi è disciplinata con decreto ministeriale, su parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.


Articolo 2

1. Il "Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi" è soppresso. Presso ogni consorzio di gestione, di cui al comma 1, è costituito un comitato di coordinamento con i compiti indicati nel presente decreto. Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del consorzio di gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del direttore generale della pesca e dell’acquacoltura, è composto: a) da un rappresentante della direzione generale della pesca e dell’acquacoltura; b) dal comandante della capitaneria di porto o suo delegato; c) dal presidente del consorzio di gestione; d) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni professionali nazionali che promuovono, ai sensi del decreto ministeriale 44/95, la costituzione del consorzio di gestione; e) da un rappresentante dell’istituto di ricerca incaricato di effettuare la valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell’ambito del compartimento; f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della pesca. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di cui alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri di cui alle lettere c) e d). Il Comitato è convocato dal Presidente entro sette giorni dalla richiesta del consorzio.

3. Il Ministero per le politiche agricole, su proposta dei consorzi di cui all’articolo 1, provvede, a partire dal 1° gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all’eventuale revoca. Sono fatte salve le previsioni del decreto ministeriale in pari data con il quale sono state approvate le disposizioni attuative del piano vongole in materia di ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.


Articolo 3

1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite dall'articolo 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dai decreti ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986.

2. In ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, adotta i provvedimenti necessari per consentire l’applicazione delle previsioni del presente comma con riferimento al singolo sacco di prodotto ovvero all’intera partita.


Articolo 4

1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano al consorzio gestione del compartimento di appartenenza, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).

2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero per le politiche agricole i dati aggregati riferiti all’intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto (allegato B), conservando agli atti del consorzio le dichiarazioni relative alle singole unità. Il consorzio comunica altresì le unità per le quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa è stata presentata in maniera irregolare o incompleta.

3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione è sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.


Articolo 5

1. Il consorzio di gestione determina l’orario di uscita dal porto delle unità. Previo parere favorevole del comitato di coordinamento, l’orario di uscita è fissato, per il periodo aprile-settembre, in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca.

2. Le unità di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attività:

a) dal 1° ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi;
b) dal 1° aprile al 30 settembre nei giorni di sabato, domenica, festivi, più un altro giorno determinato dal consorzio di gestione.

3. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

4. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica nel mar Tirreno può essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario è fissato con la procedura di cui al comma 1.

5. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festività di fine anno.


Articolo 6

1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca delle vongole almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre.

2. La pesca degli altri molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:

a) cannolicchi in Adriatico: dal 1° aprile al 30 settembre;
  cannolicchi in Tirreno: dal 1° aprile al 31 maggio;
b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;
c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

3. Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e della vongola verace con la draga idraulica.

4. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con attrezzo da traino per molluschi nelle zone di mare non assentite in concessione è consentita esclusivamente oltre la fascia di rispetto di mezzo miglio dal limite delle concessioni.

5. Nei periodi in cui è consentita la raccolta del seme di vongola verace i pescatori autorizzati alla raccolta possono pescare con gli attrezzi di cui al comma 4 anche a partire dalla distanza di trecento metri dal limite esterno delle concessioni.

6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.

7. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al comma 1 è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.


Articolo 7

1. Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti quantità:

    a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;
    b) vongole veraci: kg 100;
    c) cannolicchi: kg 300;
    d) tartufi o noci: kg 100;
    e) fasolari: kg 350;
    f) telline: kg 100;
    g) cozze pelose, mussoli e canestrelli complessivi kg 300.

2. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può stabilire piani di utilizzo dei longoni che prevedano il prelievo fino a Kg 1.000 giornalieri.


Articolo 8

1. Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto dal consorzio di gestione.

2. Per particolari esigenze locali il Ministero per le politiche agricole può autorizzare, su richiesta del consorzio di gestione, un secondo punto di sbarco a condizione che siano garantite le finalità di controllo.

3. Ai fini del controllo dell'attività di pesca i consorzi di gestione adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il rispetto delle norme in materia. Al riguardo addetti alla vigilanza del consorzio verificano le operazioni di sbarco.

4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi può essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento diverso da quello di pesca.

5. Restano fermi i poteri di vigilanza delle Capitanerie di porto e delle altre forze di polizia ai sensi delle leggi vigenti.


Articolo 9

1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può richiedere al Ministero per le politiche agricole di consentire la pesca dei molluschi bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui.

2. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni.

3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento, determinano piani di operatività delle unità abilitate all'esercizio di altri mestieri di pesca, oltre a quelli indicati nel comma precedente. A detti fini i consorzi propongono al Ministero per le politiche agricole la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica ovvero agli altri attrezzi.


Articolo 10

1. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all’articolo 11, previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.

2. Le navi di cui al comma 1 non possono comunque essere più abilitate alla pesca, ad eccezione dell’utilizzo negli impianti di acquacoltura

3. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione ad altro armatore, iscritto da almeno tre anni nel pertinente registro, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta nell'ambito dello stesso compartimento.


Articolo 11

1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato c) al presente decreto.

2. Non è consentita la detenzione e l'uso di motori ausiliari per la pompa asservita alla draga.

Articolo 12


1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi sono riportate nell'allegato d) al presente decreto.

2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino dell’attrezzo, nonché il controllo finalizzato all’osservanza delle caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente decreto, assicurando la sospensione dell’attività di pesca delle unità i cui attrezzi non siano conformi alle previsioni del presente decreto.


Articolo 13

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

2. Sono abrogati tutti i decreti ministeriali disciplinanti la pesca dei molluschi bivalvi.

 

 

 Roma, 21 luglio 1998

IL MINISTRO


ALLEGATO A

  Al
Consorzio di gestione della pesca dei
Molluschi bivalvi di  ...……………….

 

DICHIARAZIONE STATISTICA

 

NOME UNITA’……………………….. MATRICOLA………………
ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . MESE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Giorno

Zona di pesca

Specie

KG.

Giorno

Zona di pesca

Specie

KG.

1

     

17

     

2

     

18

     

3

     

19

     

4

     

20

     

5

     

21

     

6

     

22

     

7

     

23

     

8

     

24

     

9

     

25

     

10

     

26

     

11

     

27

     

12

     

28

     

13

     

29

     

14

     

30

     

15

     

31

     

16

        TOTALE COMPLESSIVO  

 

Legenda: TOTALI

SPECIE

 
VONGOLE = V __________________
LONGONI = L __________________
CUORI = CR __________________
CANNOLICCHI = CL __________________
FASOLARI = F __________________

ALLEGATO B

  Al
Ministero per le politiche agricole
Direzione generale della pesca e
Dell’acquacoltura
ROMA
   
CONSORZIO DI GESTIONE DI …………………….
 
DICHIARAZIONE STATISTICA  
   

ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . .

MESE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Giorno

Nome Unità

Specie

Q.li

Giorno

Nome Unità

Specie

Q.li

1

     

17

     

2

     

18

     

3

     

19

     

4

     

20

     

5

     

21

     

6

     

22

     

7

     

23

     

8

     

24

     

9

     

25

     

10

     

26

     

11

     

27

     

12

     

28

     

13

     

29

     

14

     

30

     

15

     

31

     

16

        TOTALE COMPLESSIVO  

 

Legenda: TOTALI

SPECIE

 
VONGOLE = V __________________
LONGONI = L __________________
CUORI = CR __________________
CANNOLICCHI = CL __________________
FASOLARI = F __________________

ALLEGATO C

1. PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE E GLI ATTREZZI DA TRAINO PER MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE

Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da traino per molluschi deve avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:

  1. lunghezza massima tra le perpendicolari 10 metri;
  2. potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;
  3. stazza lorda massima 10 tsl;
  4. presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;
  5. assenza di mantello all’elica;
  6. presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per la manovra della draga idraulica ed il recupero dell’ancora.

E’ consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei pressi del punto di salpamento della draga con massimo due tamburi senza campane di tonnaggio, utilizzabile esclusivamente per il salpamento della draga.


ALLEGATO D


A. DRAGHE IDRAULICHE

  1. Descrizione

Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro nel substrato e raccolgono gli organismi marini ivi annidati.

La sabbia ed il fango raccolti dall’attrezzo nel suo cammino vengono spinti fuori dall’attrezzo con una serie di getti d’acqua, mentre i molluschi vengono trattenuti.

L’attrezzo di presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama per tagliare il sedimento ed un sistema per inviare acqua in pressione agli ugelli fissati in vari punti dell’attrezzo stesso.

La draga idraulica è caratterizzata da:

  1. fronte od apertura orizzontali;
  2. gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;
  3. ugelli da cui esce l’acqua in pressione;
  4. grosso tubo di mandata dell’acqua da bordo oppure nel caso di pompe sommerse collegamento a bordo con tubi per l’olio che mette in funzione la pompa sommersa.

 

Caratteristiche generali delle draghe idrauliche

  1. Caratteristiche e limitazioni

Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenti caratteristiche:

  • larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;
  • pressione massima sull’attrezzo 1,8 bar;
  • peso massimo dell’attrezzo kg 600;

la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da grigliati che garantiscono una equivalente selettività.

Le modalità del traino della draga sono determinate dal consorzio di gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento. Nei compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione o per le unità non aderenti ai consorzi il traino della draga deve avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell’ancora precedentemente calata (è inoltre vietato anche il montaggio di dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con l’elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è necessario che i due cavi di traino della vongolare siano uguali).

2.1 Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle vongole, dei longoni e dei fasolari.

Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti limitazioni:

  • la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a 12 mm;
  • sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad ½;
  • il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui distanza non sia inferiore a 12 mm; è ammessa la tolleranza di 1 mm;
  • sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera perforata aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad ½;
  • il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere collaudato. Vi deve inoltre essere possibilità di apertura sul alto di raccolta del prodotto.

2.2 Caratteristiche della cannellara

Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di cannolicchi o cappelonghe (Solen ed Ensis).

Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la cannellara è soggetta anche alle seguenti limitazioni:

  • presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;
  • la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 7;
  • non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;
  • non è consentito l’uso o la detenzione a bordo del setaccio; la cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata manualmente ed il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad eccezione dei vermi.

2.3 Caratteristiche della fasolara

Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei fasolari (Callista chione).

La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica soggetta anche alle seguenti limitazioni:

  • la distanza dei tondini metallici della parte inferiore della gabbia non deve essere inferiore a mm 25;
  • non è consentito l’uso di qualunque setaccio, compreso il vibrovaglio. Prima dell’inizio della campagna di pesca ai fasolari il setaccio (o vibrovaglio) deve essere sbarcato.

B. ATTREZZO DA TRAINO PER MOLLUSCHI

  1. Descrizione

Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel substrato.

Sono molto diversi l’uno dall’altro per forma e dimensioni, ma generalmente consistono di una bocca rigida seguito da un corto sacco di rete tessile.

Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido sfogliara da cui però è possibile distinguerli per alcune caratteristiche particolari quali:

  • larghezza della bocca o apertura orizzontale;
  • dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;
  • assenza di apertura posteriore del sacco;
  • lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale alla apertura orizzontale dell’attrezzo stesso).

Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può venire effettuato sia in linea retta che a cerchio utilizzando l’elica e/o l’ancora.

1.1 Caratteristiche del rampone per molluschi

Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca è armata con denti in ferro per la cattura di cozze pelose (Modiolus barbatus) e canestrelle (Proteopecten glaber).

Il rampone è soggetto alle seguenti limitazioni:

  • la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;
  • l’apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50;
  • devono essere presentati nella parte superiore della rete tre aperture longitudinali (in direzione parallele alla direzione di avanzamento dell’attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei detriti e degli scarti.

1.2 Caratteristiche della sfogliare per molluschi e dell’ostreghero.

Per sfogliare per molluschi o per ostreghero si intendono attrezzi a bocca rigida muniti di un sacco di raccolta per i molluschi catturati.

La bocca rigida è formata da un’asta trasversale su cui è montata una lima da piombi generalmente in catena. Il sacco di raccolta è montato sull’asta e sulla lima da piombi e può essere sia di materiale tessile (reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di acciaio o catenelle intrecciate).

La sfogliara per molluschi e l’ostreghero sono soggetti alle seguenti limitazioni:

  • la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
  • l’apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;
  • non devono essere presenti le slitte che vincolano l’apertura verticale della sfogliare per le sogliole.

1.3 Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa

Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con bocca rigida formata da un rettangolo di tondino di ferro a cui è armato un sacco di rete.

Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti limitazioni:

  • la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
  • l’apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50.

C) RASTRELLO DA NATANTE

  1. Descrizione

Il rastrello da natante, che può essere usato solo in Tirreno, è attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore della bocca armata con lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è normalmente un semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.

Il rastrello a denti è fornito di un corto manico a 1-2 metri che ha lo scopo di regolare l’inclinazione di denti rispetto al fondo.

I denti sono molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati molto vicini l’uno all’altro, per evitare che i molluschi possano sfuggire alla cattura passando tra un dente e l’altro.

Il sacco è formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal rastrello.

Il traino deve avvenire tramite il recupero dell’ancora con verricello. Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che agisce direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalità di fissaggio del manico al cavo di traino, permettono di regolare l’inclinazione dei denti rispetto al fondo. Scopo del manico è solo questa regolazione.

Per il salpamento è consentito l’uso di attrezzo meccanico che non interferisca con l’attrezzo di pesca.

  1. Caratteristiche

Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:

  • la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;
  • l’apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;
  • il sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza superiore a m 2.

Per quanto riguarda il natante esso è soggetto alle seguenti limitazioni:

  • la stazza non deve essere superiore a 10 t;
  • la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.

D) RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE

  1. Descrizione

Per rastrello a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si intendono attrezzi per la cattura di molluschi azionati esclusivamente da energia umana.

Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti).

L’attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di raccolta in rete o grigliato metallico.

L’attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in quest’ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.