Decreto Ministeriale 21 luglio 1998
Oggetto: DIsciplina della pesca dei molluschi bivalvi
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165 recante modifica alla legge 17
febbraio 1982, n. 41;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni,
concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente i
consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997 recante nuova disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 concernente l’adozione del
quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;
Considerato che il quinto Piano triennale prevede, tra gli strumenti
d'intervento, la possibilità di adottare misure di gestione finalizzate a
rafforzare il ruolo dei consorzi per la gestione delle risorse della fascia
costiera ed a delegare la conservazione e la gestione razionale degli stock
di carattere locale;
Ritenuta l'opportunità di attuare la suddetta previsione del Piano
triennale per quanto attiene alla gestione dei molluschi bivalvi,
delegandola ai consorzi di gestione costituiti ai sensi del decreto
ministeriale n. 44 del 1995 dinanzi citato;
Considerato che, in attuazione dei princìpi propri della normativa
internazionale e nazionale in tema di pesca responsabile e di sviluppo
sostenibile, i consorzi, cui è delegata la gestione della risorsa molluschi
bivalvi, devono adottare tutte le misure idonee a garantire una gestione
razionale degli stock ed un prelievo ottimale della risorsa molluschi;
Ritenuta la necessità che, nei compartimenti in cui non siano ancora
costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca
dei molluschi bivalvi siano adottate dal Ministero per le politiche
agricole;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca
marittima, che, nella seduta del 15 luglio 1998, hanno reso all’unanimità
parere favorevole;
Ritenuta l’opportunità di confermare in dieci metri la lunghezza massima
tra le perpendicolari del peschereccio tipo, fatta salva la facoltà per i
consorzi di gestione di richiedere deroga motivata fino al limite massimo di
dodici metri;
Decreta
Articolo 1
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei
molluschi bivalvi con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.
2. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale per la
disciplina della pesca di cui al precedente comma 1 nei limiti del mare
territoriale prospiciente ciascuna regione.
3. In applicazione delle previsioni del quinto Piano triennale della
pesca e dell'acquacoltura 1997-99 la gestione della pesca dei molluschi
bivalvi è affidata ai consorzi di gestione, costituiti ai sensi del decreto
ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, e riconosciuti dal Ministero per le
politiche agricole. I consorzi possono presentare al Ministero per le
politiche agricole motivate e documentate richieste finalizzate
all’assentimento di deroghe alla disciplina prevista dal presente decreto ad
esclusione di quella recata dagli articoli 2 ,3 e 4. Il Ministero provvede,
sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
4. Nei compartimenti, nei quali i consorzi di gestione di cui al comma 1
non siano stati costituiti ovvero non abbiano ottenuto il riconoscimento
ministeriale, la pesca dei molluschi bivalvi è disciplinata con decreto
ministeriale, su parere del Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare.
Articolo 2
1. Il "Sottocomitato per la gestione dei molluschi bivalvi" è soppresso.
Presso ogni consorzio di gestione, di cui al comma 1, è costituito un
comitato di coordinamento con i compiti indicati nel presente decreto. Le
spese per il funzionamento del comitato sono a carico del consorzio di
gestione.
2. Il comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del direttore
generale della pesca e dell’acquacoltura, è composto: a) da un
rappresentante della direzione generale della pesca e dell’acquacoltura; b)
dal comandante della capitaneria di porto o suo delegato; c) dal presidente
del consorzio di gestione; d) da un rappresentante di ciascuna delle
associazioni professionali nazionali che promuovono, ai sensi del decreto
ministeriale 44/95, la costituzione del consorzio di gestione; e) da un
rappresentante dell’istituto di ricerca incaricato di effettuare la
valutazione della risorsa molluschi bivalvi nell’ambito del compartimento;
f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali della
pesca. Il comitato elegge nel suo seno il presidente tra i membri di cui
alle lettere a) e b) ed il vice presidente tra i membri di cui alle lettere
c) e d). Il Comitato è convocato dal Presidente entro sette giorni dalla
richiesta del consorzio.
3. Il Ministero per le politiche agricole, su proposta dei consorzi di
cui all’articolo 1, provvede, a partire dal 1° gennaio 2009,
all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed
all’eventuale revoca. Sono fatte salve le previsioni del decreto
ministeriale in pari data con il quale sono state approvate le disposizioni
attuative del piano vongole in materia di ritiro delle autorizzazioni alla
pesca dei molluschi bivalvi.
Articolo 3
1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono stabilite
dall'articolo 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima,
approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dai decreti
ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986.
2. In ogni confezione del prodotto pescato è ammessa
una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle
previste di non più del 10% calcolato sul peso. Il consorzio, previo parere
favorevole del comitato di coordinamento, adotta i provvedimenti necessari
per consentire l’applicazione delle previsioni del presente comma con
riferimento al singolo sacco di prodotto ovvero all’intera partita.
Articolo 4
1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi
presentano al consorzio gestione del compartimento di appartenenza, entro il
giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello
allegato al presente decreto (allegato A).
2. Il consorzio di gestione, entro il giorno 15 di ciascun mese,
trasmette al Ministero per le politiche agricole i dati aggregati riferiti
all’intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente
decreto (allegato B), conservando agli atti del consorzio le dichiarazioni
relative alle singole unità. Il consorzio comunica altresì le unità per le
quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la
dichiarazione stessa è stata presentata in maniera irregolare o incompleta.
3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione è sanzionata
ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 5
1. Il consorzio di gestione determina l’orario di uscita dal porto delle
unità. Previo parere favorevole del comitato di coordinamento, l’orario di
uscita è fissato, per il periodo aprile-settembre, in una fascia compresa
tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito conto il tradizionale
inizio dell'attività della piccola pesca.
2. Le unità di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attività:
a) dal 1° ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi;
b) dal 1° aprile al 30 settembre nei giorni di sabato, domenica, festivi,
più un altro giorno determinato dal consorzio di gestione.
3. Nel mar Tirreno i giorni di fermo settimanali, per l'uso degli
attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza
motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.
4. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga
idraulica nel mar Tirreno può essere effettuata nel limite massimo di
quattro ore. L'orario è fissato con la procedura di cui al comma 1.
5. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per
le festività di fine anno.
Articolo 6
1. Il consorzio determina il fermo tecnico della pesca delle vongole
almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre.
2. La pesca degli altri molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:
a) |
cannolicchi in Adriatico: |
dal 1° aprile |
al 30 settembre; |
|
cannolicchi in Tirreno: |
dal 1° aprile |
al 31 maggio; |
b) |
telline: |
dal 1° aprile |
al 30 aprile; |
c) |
tartufi: |
dal 1° giugno |
al 31 luglio. |
3. Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e della vongola
verace con la draga idraulica.
4. La pesca delle vongole veraci con rastrello a piedi e da natante e con
attrezzo da traino per molluschi nelle zone di mare non assentite in
concessione è consentita esclusivamente oltre la fascia di rispetto di mezzo
miglio dal limite delle concessioni.
5. Nei periodi in cui è consentita la raccolta del seme di vongola verace
i pescatori autorizzati alla raccolta possono pescare con gli attrezzi di
cui al comma 4 anche a partire dalla distanza di trecento metri dal limite
esterno delle concessioni.
6. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei
cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.
7. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al comma 1 è consentito
l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo
sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.
Articolo 7
1. Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti
quantità:
a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i
rastrelli;
b) vongole veraci: kg 100;
c) cannolicchi: kg 300;
d) tartufi o noci: kg 100;
e) fasolari: kg 350;
f) telline: kg 100;
g) cozze pelose, mussoli e canestrelli complessivi kg 300.
2. Il consorzio, previo parere favorevole del comitato di coordinamento,
può stabilire piani di utilizzo dei longoni che prevedano il prelievo fino a
Kg 1.000 giornalieri.
Articolo 8
1. Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili, i molluschi
bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco
stabilito per ogni porto dal consorzio di gestione.
2. Per particolari esigenze locali il Ministero per le politiche agricole
può autorizzare, su richiesta del consorzio di gestione, un secondo punto di
sbarco a condizione che siano garantite le finalità di controllo.
3. Ai fini del controllo dell'attività di pesca i consorzi di gestione
adottano le misure per assicurare in ogni punto di sbarco il rispetto delle
norme in materia. Al riguardo addetti alla vigilanza del consorzio
verificano le operazioni di sbarco.
4. Previo accordo tra consorzi appartenenti a compartimenti limitrofi può
essere consentito lo sbarco del pescato in porto compreso in compartimento
diverso da quello di pesca.
5. Restano fermi i poteri di vigilanza delle Capitanerie di porto e delle
altre forze di polizia ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 9
1. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle
acque del compartimento di iscrizione della nave. Il consorzio di gestione,
previo parere favorevole del comitato di coordinamento, può richiedere al
Ministero per le politiche agricole di consentire la pesca dei molluschi
bivalvi anche alle navi dei compartimenti contigui.
2. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate
ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta
fissi), conservano le predette autorizzazioni.
3. I consorzi di gestione, previo parere favorevole del comitato di
coordinamento, determinano piani di operatività delle unità abilitate
all'esercizio di altri mestieri di pesca, oltre a quelli indicati nel comma
precedente. A detti fini i consorzi propongono al Ministero per le politiche
agricole la sospensione temporanea dell'abilitazione alla draga idraulica
ovvero agli altri attrezzi.
Articolo 10
1. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento
dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra
nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all’articolo
11, previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per
demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.
2. Le navi di cui al comma 1 non possono comunque essere più abilitate
alla pesca, ad eccezione dell’utilizzo negli impianti di acquacoltura
3. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento
dell'autorizzazione ad altro armatore, iscritto da almeno tre anni nel
pertinente registro, esclusivamente nel caso in cui la nave rimanga iscritta
nell'ambito dello stesso compartimento.
Articolo 11
1. Le caratteristiche tecniche della nave tipo per la pesca dei molluschi
bivalvi sono riportate nell'allegato c) al presente decreto.
2. Non è consentita la detenzione e l'uso di motori ausiliari per la
pompa asservita alla draga.
Articolo 12
1. Le caratteristiche tecniche degli attrezzi per la pesca dei molluschi
bivalvi sono riportate nell'allegato d) al presente decreto.
2. I consorzi adottano misure concernenti il recupero ed il traino
dell’attrezzo, nonché il controllo finalizzato all’osservanza delle
caratteristiche tecniche degli attrezzi previsti dal presente decreto,
assicurando la sospensione dell’attività di pesca delle unità i cui attrezzi
non siano conformi alle previsioni del presente decreto.
Articolo 13
1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai
sensi delle leggi vigenti.
2. Sono abrogati tutti i decreti ministeriali disciplinanti la pesca dei
molluschi bivalvi.
Roma, 21 luglio 1998
IL MINISTRO
ALLEGATO A
|
Al
Consorzio di gestione della pesca dei
Molluschi bivalvi di ...………………. |
DICHIARAZIONE STATISTICA
|
NOME UNITA’……………………….. |
MATRICOLA……………… |
ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
MESE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Giorno |
Zona di pesca |
Specie |
KG. |
Giorno |
Zona di pesca |
Specie |
KG. |
1 |
|
|
|
17 |
|
|
|
2 |
|
|
|
18 |
|
|
|
3 |
|
|
|
19 |
|
|
|
4 |
|
|
|
20 |
|
|
|
5 |
|
|
|
21 |
|
|
|
6 |
|
|
|
22 |
|
|
|
7 |
|
|
|
23 |
|
|
|
8 |
|
|
|
24 |
|
|
|
9 |
|
|
|
25 |
|
|
|
10 |
|
|
|
26 |
|
|
|
11 |
|
|
|
27 |
|
|
|
12 |
|
|
|
28 |
|
|
|
13 |
|
|
|
29 |
|
|
|
14 |
|
|
|
30 |
|
|
|
15 |
|
|
|
31 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
TOTALE COMPLESSIVO |
|
Legenda: |
TOTALI |
SPECIE |
|
VONGOLE |
= |
V |
__________________ |
LONGONI |
= |
L |
__________________ |
CUORI |
= |
CR |
__________________ |
CANNOLICCHI |
= |
CL |
__________________ |
FASOLARI |
= |
F |
__________________ |
ALLEGATO B
|
Al
Ministero per le politiche agricole
Direzione generale della pesca e
Dell’acquacoltura
ROMA |
|
|
CONSORZIO DI GESTIONE DI |
…………………….
|
DICHIARAZIONE STATISTICA |
|
|
|
ANNO. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
MESE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Giorno |
Nome Unità |
Specie |
Q.li |
Giorno |
Nome Unità |
Specie |
Q.li |
1 |
|
|
|
17 |
|
|
|
2 |
|
|
|
18 |
|
|
|
3 |
|
|
|
19 |
|
|
|
4 |
|
|
|
20 |
|
|
|
5 |
|
|
|
21 |
|
|
|
6 |
|
|
|
22 |
|
|
|
7 |
|
|
|
23 |
|
|
|
8 |
|
|
|
24 |
|
|
|
9 |
|
|
|
25 |
|
|
|
10 |
|
|
|
26 |
|
|
|
11 |
|
|
|
27 |
|
|
|
12 |
|
|
|
28 |
|
|
|
13 |
|
|
|
29 |
|
|
|
14 |
|
|
|
30 |
|
|
|
15 |
|
|
|
31 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
TOTALE COMPLESSIVO |
|
Legenda: |
TOTALI |
SPECIE |
|
VONGOLE |
= |
V |
__________________ |
LONGONI |
= |
L |
__________________ |
CUORI |
= |
CR |
__________________ |
CANNOLICCHI |
= |
CL |
__________________ |
FASOLARI |
= |
F |
__________________ |
|
ALLEGATO C
1. PESCHERECCIO TIPO PER LE DRAGHE IDRAULICHE E GLI ATTREZZI DA TRAINO
PER MOLLUSCHI E RASTRELLI DA NATANTE
Il peschereccio tipo per la pesca con draga idraulica ed attrezzi da
traino per molluschi deve avere le seguenti caratteristiche e limitazioni:
- lunghezza massima tra le perpendicolari 10 metri;
- potenza massima 150 HP e 100 per i rastrelli da natante;
- stazza lorda massima 10 tsl;
- presenza di un solo motore senza ausiliari per le pompe;
- assenza di mantello all’elica;
- presenza di un solo verricello per cavo di acciaio per la manovra
della draga idraulica ed il recupero dell’ancora.
E’ consentita la presenza di un secondo verricello ubicato nei pressi
del punto di salpamento della draga con massimo due tamburi senza campane
di tonnaggio, utilizzabile esclusivamente per il salpamento della draga.
ALLEGATO D
A. DRAGHE IDRAULICHE
- Descrizione
Si tratta di attrezzi che penetrano nel fondo fino a qualche centimetro
nel substrato e raccolgono gli organismi marini ivi annidati.
La sabbia ed il fango raccolti dall’attrezzo nel suo cammino vengono
spinti fuori dall’attrezzo con una serie di getti d’acqua, mentre i
molluschi vengono trattenuti.
L’attrezzo di presenta come un parallelepipedo in ferro con una lama
per tagliare il sedimento ed un sistema per inviare acqua in pressione
agli ugelli fissati in vari punti dell’attrezzo stesso.
La draga idraulica è caratterizzata da:
- fronte od apertura orizzontali;
- gabbia rigida in cui si raccoglie il prodotto pescato;
- ugelli da cui esce l’acqua in pressione;
- grosso tubo di mandata dell’acqua da bordo oppure nel caso di pompe
sommerse collegamento a bordo con tubi per l’olio che mette in funzione
la pompa sommersa.
Caratteristiche generali delle draghe idrauliche
- Caratteristiche e limitazioni
Tutte le draghe idrauliche debbono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza massima del fronte o apertura orizzontale metri 3;
- pressione massima sull’attrezzo 1,8 bar;
- peso massimo dell’attrezzo kg 600;
la parte inferiore della gabbia dove viene raccolto il prodotto deve
essere costituita da opportuni tondini metallici oppure da grigliati che
garantiscono una equivalente selettività.
Le modalità del traino della draga sono determinate dal consorzio di
gestione, previo parere favorevole del comitato di coordinamento. Nei
compartimenti in cui non sono costituiti i consorzi di gestione o per le
unità non aderenti ai consorzi il traino della draga deve avvenire
solamente facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell’ancora
precedentemente calata (è inoltre vietato anche il montaggio di
dispositivi che possano rendere possibile o facilitare il traino con
l’elica, quali rinvii fissi per cavo laterali o poppieri. In ogni caso è
necessario che i due cavi di traino della vongolare siano uguali).
2.1 Caratteristiche della draga idraulica per la pesca delle
vongole, dei longoni e dei fasolari.
Tali draghe oltre le caratteristiche generali hanno le seguenti
limitazioni:
- la distanza tra i tondini metallici della parte inferiore della
gabbia non deve essere inferiore a 12 mm;
- sono ammesse in sostituzione dei tondini o reti metalliche a
maglia quadrata aventi lato non inferiore a 17 mm oppure a maglia
rettangolare i cui lati non siano rispettivamente inferiori a 25 mm e
12 mm oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non
inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni vuoti sia inferiore ad ½;
- il prodotto raccolto dalla vongolara deve essere separato con
setacci. I setacci devono essere costituiti da tondini la cui distanza
non sia inferiore a 12 mm; è ammessa la tolleranza di 1 mm;
- sono ammesse reti metalliche a maglia quadrata aventi lato non
inferiore a 17 mm oppure a maglia rettangolare i cui lati non siano
rispettivamente inferiori a 25 mm e 12 mm, oppure la lamiera perforata
aventi fori di diametro non inferiore a 21 mm ed il rapporto pieni
vuoti sia inferiore ad ½;
- il setaccio deve essere facilmente ispezionabile e deve essere
collaudato. Vi deve inoltre essere possibilità di apertura sul alto di
raccolta del prodotto.
2.2 Caratteristiche della cannellara
Per cannellara si intende la draga idraulica per la cattura di
cannolicchi o cappelonghe (Solen ed Ensis).
Oltre le caratteristiche proprie delle draghe idrauliche la
cannellara è soggetta anche alle seguenti limitazioni:
- presenza di ugelli che immettono acqua in pressione anche nella
parte anteriore della lama che penetra nel sedimento;
- la distanza dei tondini metallici dalla parte inferiore della
gabbia non deve essere inferiore a mm 7;
- non sono ammessi in sostituzione dei tondini grigliati metallici;
- non è consentito l’uso o la detenzione a bordo del setaccio; la
cernita dei cannolicchi pescati deve essere effettuata manualmente ed
il resto del pescato deve essere rigettato in mare ad eccezione dei
vermi.
2.3 Caratteristiche della fasolara
Per fasolara si intende la draga idraulica per la cattura dei
fasolari (Callista chione).
La fasolara ha le caratteristiche proprie della draga idraulica
soggetta anche alle seguenti limitazioni:
- la distanza dei tondini metallici della parte inferiore della
gabbia non deve essere inferiore a mm 25;
- non è consentito l’uso di qualunque setaccio, compreso il
vibrovaglio. Prima dell’inizio della campagna di pesca ai fasolari il
setaccio (o vibrovaglio) deve essere sbarcato.
B. ATTREZZO DA TRAINO PER MOLLUSCHI
- Descrizione
Si tratta di attrezzi che privi di getti di acqua in pressione trainati
sul fondo marino staccano e trattengono molluschi bivalvi annidati nel
substrato.
Sono molto diversi l’uno dall’altro per forma e dimensioni, ma
generalmente consistono di una bocca rigida seguito da un corto sacco di
rete tessile.
Assomigliano molto alle reti a strascico a bocca fissa quali rapido
sfogliara da cui però è possibile distinguerli per alcune caratteristiche
particolari quali:
- larghezza della bocca o apertura orizzontale;
- dimensioni di maglia del sacco in rete tessile;
- assenza di apertura posteriore del sacco;
- lunghezza del sacco in rete tessile molto limitata (circa uguale
alla apertura orizzontale dell’attrezzo stesso).
Il traino dei suddetti attrezzi per molluschi può venire effettuato sia
in linea retta che a cerchio utilizzando l’elica e/o l’ancora.
1.1 Caratteristiche del rampone per molluschi
Per rampone per molluschi si intende un attrezzo la cui bocca è
armata con denti in ferro per la cattura di cozze pelose (Modiolus
barbatus) e canestrelle (Proteopecten glaber).
Il rampone è soggetto alle seguenti limitazioni:
- la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,60;
- l’apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50;
- devono essere presentati nella parte superiore della rete tre
aperture longitudinali (in direzione parallele alla direzione di
avanzamento dell’attrezzo) al fine di agevolare la fuoriuscita dei
detriti e degli scarti.
1.2 Caratteristiche della sfogliare per molluschi e dell’ostreghero.
Per sfogliare per molluschi o per ostreghero si intendono attrezzi a
bocca rigida muniti di un sacco di raccolta per i molluschi catturati.
La bocca rigida è formata da un’asta trasversale su cui è montata una
lima da piombi generalmente in catena. Il sacco di raccolta è montato
sull’asta e sulla lima da piombi e può essere sia di materiale tessile
(reti di fibra sintetica) o di materiale ferroso (reti di fili di
acciaio o catenelle intrecciate).
La sfogliara per molluschi e l’ostreghero sono soggetti alle seguenti
limitazioni:
- la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
- l’apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 60;
- non devono essere presenti le slitte che vincolano l’apertura
verticale della sfogliare per le sogliole.
1.3 Regolamentazione del rampone tradizionale e della cassa
Per rampone tradizionale e per cassa si intendono due attrezzi con
bocca rigida formata da un rettangolo di tondino di ferro a cui è armato
un sacco di rete.
Il rampone tradizionale e la cassa sono soggetti anche alle seguenti
limitazioni:
- la larghezza della bocca non deve essere superiore a metri 1,60;
- l’apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 50.
C) RASTRELLO DA NATANTE
- Descrizione
Il rastrello da natante, che può essere usato solo in Tirreno, è
attrezzo a bocca rigida con la parte inferiore della bocca armata con
lunghi denti di ferro mentre la parte superiore è normalmente un
semicerchio di cui la parte inferiore è il diametro. Alla bocca è montato
un sacco in rete per la raccolta dei molluschi.
Il rastrello a denti è fornito di un corto manico a 1-2 metri che ha lo
scopo di regolare l’inclinazione di denti rispetto al fondo.
I denti sono molto lunghi, circa 30 cm e molto affilati per penetrare
bene nel substrato e raccogliere i molluschi, sono montati molto vicini
l’uno all’altro, per evitare che i molluschi possano sfuggire alla cattura
passando tra un dente e l’altro.
Il sacco è formato da una sola pezza di rete ed ha il solo scopo di
raccogliere e trattenere i molluschi in esso convogliati dal rastrello.
Il traino deve avvenire tramite il recupero dell’ancora con verricello.
Ogni natante tira due attrezzi con un cavo ciascuno che agisce
direttamente sulla bocca del rastrello. Le modalità di fissaggio del
manico al cavo di traino, permettono di regolare l’inclinazione dei denti
rispetto al fondo. Scopo del manico è solo questa regolazione.
Per il salpamento è consentito l’uso di attrezzo meccanico che non
interferisca con l’attrezzo di pesca.
- Caratteristiche
Il rastrello da natante deve avere le seguenti caratteristiche:
- la larghezza della bocca non deve essere superiore a m 1,50;
- l’apertura della maglia non deve essere inferiore a mm 20 per la
pesca delle telline e a mm 30 per gli altri molluschi;
- il sacco di raccolta in rete tessile non deve avere lunghezza
superiore a m 2.
Per quanto riguarda il natante esso è soggetto alle seguenti
limitazioni:
- la stazza non deve essere superiore a 10 t;
- la potenza del motore non deve essere superiore a 100 HP.
D) RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA AUSILIO DI FORZA MOTRICE
- Descrizione
Per rastrello a piedi e rastrello senza ausilio di forza motrice si
intendono attrezzi per la cattura di molluschi azionati esclusivamente da
energia umana.
Ve ne sono essenzialmente di due tipi; infatti la bocca inferiormente
può essere provvista di una lama metallica (come nel caso della vongolara
manuale), o di denti (come nel caso del rastrello a denti).
L’attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di
raccolta in rete o grigliato metallico.
L’attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in
quest’ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali.
|