D.M. 26 luglio
1995 (1).
Disciplina del rilascio delle licenze di pesca (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicato nella
Gazz. Uff. 31 agosto 1995, n. 203.
(1/a) Vedi, anche, il D.M. 22 novembre 1996, riportato al n. B/CXII.
(1/circ) Vedi Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452, emanata da:
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Circ. 23 settembre 1997, n. 196,
emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 29 marzo
1996, n. 69, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).
IL MINISTRO DELLE
RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 17
febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165,
concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto
1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle
competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed
istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto in particolare l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che
prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al
fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle
risorse biologiche del mare, può stabilire, tenuto conto delle indicazioni
contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero
massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca,
degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla
costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992,
che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per
quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986
che definisce le caratteristiche dei pescherecci;
Visto il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993, che
istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle
informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione del 19 gennaio 1994
relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che
istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel
Mediterraneo;
Visto il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio del 21 maggio 1991
relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca
negli Stati membri;
Visto il regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 che
modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati
sugli sbarchi dei prodotti della pesca negli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che
modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche
dei pescherecci;
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993 concernente adozione del quarto
Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine
e salmastre 1994-1996;
Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di
intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, una
gestione programmata delle licenze di pesca;
Considerato che il citato piano, accanto alla conferma del blocco
generalizzato del rilascio di nuove licenze, consente il rilascio di nuove
autorizzazioni sia per quei segmenti della flotta di pesca in cui si
registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal POP per il segmento
stesso che per quelle aree e quei sistemi di pesca che consentono una più
efficiente utilizzazione delle risorse biologiche;
Considerato altresì che il raggiungimento dell'obiettivo finale al 31
dicembre 1996 fissato dal POP flotta 1992-96 risulta compatibile con
l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca, previste dal
citato piano triennale 1994-96;
Ritenuto che, in conformità con le indicazioni del piano triennale, può
essere fissato in 10.500 tsl per la flotta oceanica ed in 9.200 tsl per i
restanti segmenti della flotta il plafond di nuove licenze, che possono
essere concesse nel periodo di validità del medesimo piano triennale;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca
marittima, che, nella seduta del 12 aprile 1995, hanno reso, all'unanimità,
parere favorevole;
Decreta:
1. Definizioni.
1. Ai fini del
presente decreto si intende:
a) per «Ministero» il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Direzione generale della pesca ed acquacoltura;
b) per «capitaneria» la capitaneria di porto nel cui ambito compartimentale
è compreso l'ufficio di iscrizione della nave da pesca;
c) per «ufficio» l'ufficio di iscrizione della nave da pesca;
d) per «licenza» la licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 4 della legge 17
febbraio 1982, n. 41 (2), modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;
e) per «nulla osta» l'attestazione contenente l'indicazione che non esistono
motivi ostativi al rilascio della licenza di pesca;
f) per «attestazione» l'attestazione provvisoria all'esercizio della pesca
nelle more del rinnovo ovvero della sostituzione della licenza di pesca;
g) per «nave» la nave da pesca, iscritta negli appositi registri tenuti
dall'Autorità marittima;
h) per «sistema» il sistema o gruppo di sistemi di pesca, il cui esercizio è
autorizzato nella licenza di pesca;
i) per «interessato» il proprietario, l'armatore, l'imprenditore, la
cooperativa, interessato al rilascio del nulla osta, dell'autorizzazione o
della licenza;
l) per «firma autenticata» la firma autenticata ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15 (3) e successive modificazioni.
(2) Riportata al n. B/XXVIII.
(3) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
2. Licenza.
1. La licenza è
rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle
imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963
(4) ed è conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).
2. La licenza è rilasciata, esclusivamente all'interessato che abbia
ottenuto il nulla osta, per le categorie di pesca di cui agli articoli 8 e 9
del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (5) e
per i sistemi previsti dal medesimo decreto, applicando le aggregazioni di
cui all'art. 11 del presente decreto.
3. La licenza è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su
richiesta dell'interessato.
4. Le licenze, rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro termine di
validità quadriennale.
(4) Riportata al n. B/IV.
(5) Riportato al n. B/V.
3. Nulla osta.
1. Al fine di
esercitare l'attività di pesca l'interessato, per la nave da costruire
ovvero da acquistare, se non munita di licenza, ovvero da importare, ovvero
da adeguare nelle caratteristiche tecniche, ovvero per la nave di cui
all'art. 26, deve richiedere preventivamente al Ministero il nulla osta.
L'istanza, in bollo e con firma autenticata, è prodotta a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero è presentata direttamente al Ministero.
2. All'istanza di cui al comma 1 l'interessato deve allegare:
a) per la nave da costruire copia del contratto di costruzione, salvo il
disposto dell'art. 25, comma 3, lettera a);
b) per la nave da acquistare o da importare copia del contratto preliminare
di vendita;
c) per la nave da adeguare progetto, con relativa relazione tecnica, in caso
di adeguamento della stazza, nonché contratti preliminari ovvero fatture di
acquisto sia per l'adeguamento della stazza che della potenza;
d) per la nave di cui all'art. 26 estratto dei registri navi minori e
galleggianti da cui risulti la proprietà della nave.
3. Il nulla osta deve essere richiesto dall'interessato prima dell'inizio
della costruzione della nave anche nell'ipotesi in cui sia stato concesso a
tal fine contributo comunitario, nazionale o regionale.
4. Il Ministero - ove non esistano le limitazioni previste dalla vigente
normativa - rilascia il richiesto nulla osta, non trasferibile e non
conferibile, stabilendone la validità.
5. Il Ministero rilascia il nulla osta con l'osservanza dei seguenti limiti:
a) un nulla osta per ciascuna impresa o per ciascun pescatore che non sia
socio di cooperative armatrici, né sia costituito in impresa di pesca;
b) tre nulla osta per ciascuna cooperativa armatrice di pesca ovvero per
ciascun interessato al rilascio della licenza di cui al successivo art. 25.
6. Su motivata richiesta dell'interessato, la validità del nulla osta può
essere prorogata dal Ministero.
7. Il Ministero provvede ai sensi del comma 4 entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
8. La capitaneria o l'ufficio non rilasciano l'attestazione sulla base del
nulla osta.
4. Richiesta della
licenza.
1. Ai fini del
rilascio della licenza, l'interessato presenta, direttamente ovvero a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero istanza, in bollo e con
firma autenticata, redatta in conformità al modello allegato al presente
decreto (allegato B), unitamente ai documenti ivi elencati.
2. In nessun caso il Ministero provvede al rilascio della licenza, ove
l'interessato non abbia ottenuto il nulla osta di cui all'art. 3.
5. Attestazione.
1. Ai fini del
rinnovo della licenza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 o della sostituzione
o per variazioni da riportare sulla licenza stessa, l'interessato presenta
al Ministero, per il tramite dell'ufficio, istanza, in bollo e con firma
autenticata, corredata della licenza scaduta od in corso di scadenza ovvero
da rettificare e del formulario di cui all'art. 4.
2. L'ufficio rilascia attestazione con validità annuale, conforme
all'allegato al presente decreto (allegato C); ove l'interessato non abbia
provveduto agli adempimenti di cui all'art. 27 l'attestazione ha validità
semestrale, non rinnovabile.
6. Validità della
licenza.
1. La licenza cessa
di avere validità per:
a) scioglimento o cessazione dell'interessato, se persona giuridica;
b) abbandono volontario dell'attività di pesca;
c) cessazione dell'attività di pesca, che si desume dalla mancata richiesta
di rinnovo della licenza, entro sei mesi dalla scadenza del periodo di
validità ovvero per disarmo di tre anni anche a seguito di affondamento;
d) trasferimento della proprietà dell'unità entro il termine di cinque anni
dal rilascio della licenza, avvenuto in base al nulla osta di cui all'art.
3. È consentito il trasferimento della licenza per successione mortis causa
entro il 1° grado ovvero per motivi di forza maggiore riconosciuti validi
dal Ministero;
e) omessa comunicazione al Ministero degli eventi previsti al comma 5
rispettivamente nel termine di centottanta giorni dal verificarsi
dell'evento di cui alla lettera a) da parte degli eredi e di centoventi
giorni dal perfezionamento delle procedure per i casi di cui alle lettere
b), c) e d) da parte dell'interessato.
2. La licenza, di cui sia cessata la validità ai sensi del comma 1, è
trasmessa entro trenta giorni dall'ufficio al Ministero. L'istanza
dell'interessato ai fini di un eventuale rinnovo è considerata a tutti gli
effetti intesa ad ottenere una nuova licenza con tutte le limitazioni ed i
vincoli relativi.
3. La validità della licenza e dell'attestazione è sospesa ove l'interessato
non abbia ottemperato nei termini previsti agli adempimenti di cui all'art.
27.
4. L'ufficio, scaduti i termini di cui al comma 3, ritira la licenza la cui
validità sia sospesa e la trasmette al Ministero. Il Ministero provvede alla
restituzione della licenza all'interessato, ripristinandone la validità,
dopo aver verificato che l'interessato abbia effettuato gli adempimenti di
cui al comma 3.
5. La licenza è sostituita in caso di:
a) morte dell'interessato, se persona fisica;
b) trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca di
altra capitaneria;
c) trasferimento di iscrizione della nave ad altro ufficio; la previsione
non si applica per le unità abilitate alla draga idraulica;
d) variazione degli elementi indicati nell'allegato B di cui all'art. 4.
6. Per la sostituzione della licenza di cui al comma 5 si applicano le
procedure previste dall'art. 5.
7. Rettifiche.
1. Il comandante
dell'ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori
materiali, relative alle seguenti voci:
a) ditta;
b) comune;
c) sede;
d) via o piazza;
e) numero e parte RIP;
f) denominazione nave;
g) proprietà.
2. Le rettifiche di cui al comma 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e
dalla firma del comandante dell'ufficio e sono comunicate dall'ufficio al
Ministero.
8. Duplicato.
1. Nell'ipotesi in
cui la licenza sia andata smarrita o distrutta ovvero sia diventata
illeggibile od inservibile, il Ministero rilascia, secondo le procedure di
legge, un duplicato a richiesta dell'interessato.
2. Nelle more dell'emanazione del duplicato l'ufficio rilascia
l'attestazione di cui all'art. 5.
9. Documenti di
bordo.
1. La licenza
rientra tra i documenti di bordo, previsti dal comma 2, lettera d), e
dall'ultimo comma dell'art. 169 del codice della navigazione.
10. Pesca costiera
locale.
1. La licenza per la
pesca costiera locale consente di esercitare l'attività nel compartimento di
iscrizione della nave e nei compartimenti immediatamente contigui.
11. Sistemi di
pesca.
1. In vista del
razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi
autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come
indicato nei commi da 2 a 14. L'indicazione di ciascun sistema sulla licenza
consente l'impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato.
2. Il sistema «circuizione» comprende quelli attualmente denominati come
«tonnara volante» sia ad una che a due imbarcazioni; «cianciolo per pesce
azzurro» e «cianciolo per pesce bianco» sia ad una che a due imbarcazioni;
«circuizione senza chiusura».
3. Il sistema «sciabica» comprende quelli attualmente denominati come
«sciabica da spiaggia» e «sciabica da natante».
4. Il sistema «strascico» comprende quelli attualmente denominati come
«strascico a divergenti»; «strascico a bocca fissa»; «traino pelagico a
divergenti»; «rapido»; «sfogliara».
5. Il sistema «volante» comprende quelli attualmente denominati come «traino
pelagico a coppia» ed «agugliara». La denominazione di «traino pelagico» è
soppressa.
6. Il sistema «traino per molluschi» comprende quelli attualmente denominati
come «attrezzo da traino per molluschi»; «ostreghero»; «rampone per
molluschi»; «sfogliara per molluschi».
7. Il sistema «draga idraulica» sostituisce quello attualmente denominato
come «turbosoffiante».
8. Il sistema «rastrello da natante» sostituisce quello attualmente
denominato «draga manuale».
9. Il sistema «attrezzi da posta» comprende quelli attualmente denominati
come «imbrocco»; «tramaglio»; «nasse»; «cestelli»; «cogolli»; «bertovelli»;
«rete circuitante»; «rete da posta fissa»; «rete da posta a circuizione».
10. Il sistema «rete da posta derivante» comprende quelli attualmente
denominati come «spadara» ed «alalungara».
11. Il sistema «ferrettara» comprende quelli attualmente denominati come
«piccola derivante»; «menaide»; «sangusara»; «bisantonara»; «alacciara»; «bisara»;
«bogara»; «sgomberara»; «occhiatara»; «palamitara». L'impiego del sistema è
disciplinato nell'allegato al presente decreto (allegato D).
12. Il sistema «palangari» comprende quelli attualmente denominati come «palangari
fissi» e «palangari derivanti».
13. Il sistema «lenze» comprende quelli attualmente denominati come «lenze a
mano»; «lenze a canna»; «lenze trainate».
14. Il sistema «arpione» comprende quelli attualmente denominati come
«arpione» «fiocina»; «asta e specchio per ricci»; «rastrello per ricci».
15. Per gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli compresi tra
i sistemi di cui ai commi da 2 a 14 e non specificati nei medesimi commi, la
sistemazione funzionale ai fini della licenza è di competenza del Ministero.
16. L'impiego degli attrezzi attualmente denominati «strascico a bocca
fissa», «rapido», «sfogliara» non è consentito nelle acque prospicienti i
compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione
di «strascico» di cui al comma 4.
17. Fino all'entrata in vigore della relativa normativa speciale l'uso
dell'attrezzo «cianciolo per pesce bianco», ancorché rientrante nella
denominazione di «circuizione» di cui al comma 2 è consentito esclusivamente
alle unità dei compartimenti marittimi di Roma e Livorno, che abbiano
effettuato la sperimentazione prevista dal piano triennale in premessa
citato.
18. Non è previsto il rilascio della licenza per l'impiego dell'attrezzo
denominato «rastrello a piedi» o «rastrello a mano». Per l'impiego di detto
attrezzo in nessuna fase dell'attività di pesca, ivi compreso il
trasferimento sul luogo di pesca, è consentito l'uso di natante.
19. Per le unità asservite ad impianto, per le quali è rilasciata apposita
licenza, non si applicano le previsioni dell'art. 28.
20. L'autorizzazione ai subacquei professionali per l'utilizzo dell'attrezzo
«raschietto per mitili» è rilasciata annualmente dalla capitaneria.
12. Adeguamento
della licenza.
1. Il Ministero, su
richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio, nel corso di uno dei
procedimenti di cui all'articolo 5, provvede ad uniformare le denominazioni
dei sistemi recati dalla licenza alle previsioni dell'art. 11.
13. Rilascio della
licenza.
1. La licenza è
rilasciata per la nave:
a) per la quale sia stato emanato dal Ministero il nulla osta di cui
all'art. 3;
b) già costruita o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione
presentata rispettivamente prima della data di entrata in vigore del decreto
7 maggio 1987, n. 248 (6) per lo strascico e prima dell'entrata in vigore
del decreto 20 luglio 1989 per gli altri sistemi non soggetti a limitazioni.
A tal fine l'interessato deve presentare istanza ai sensi dell'art. 3 del
presente decreto entro il 30 settembre 1995. Dopo tale data la dichiarazione
di costruzione di cui alla presente lettera, per la quale non sia stata
presentata istanza ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, cessa di avere
efficacia ai fini del rilascio della licenza. Per detta unità non trova
applicazione la previsione dell'art. 3, comma 5;
c) per la quale sia offerto in ritiro naviglio da pesca di uguale
tonnellaggio e potenza, munito di licenza in corso di validità. È equiparato
al ritiro, il naufragio avvenuto nei tre anni antecedenti la richiesta del
nulla osta, sempre che l'istanza sia presentata dal titolare della licenza
dell'unità naufragata o dagli eredi dello stesso titolare. Non è consentito,
invece, il ritiro consistente nel passaggio dell'unità al diporto, né
all'uso privato, né la vendita in Paesi extracomunitari, le cui navi
insistano sugli stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della
flotta italiana (Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Malta, Tunisia), né
alla quinta o sesta categoria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (7).
(6) Riportato al n. B/XLIX.
(7) Riportato al n. B/V.
14. Blocco del
rilascio di licenze.
1. Al di fuori delle
ipotesi previste dall'art. 13 non sono rilasciate nuove licenze per i
sistemi strascico e volante.
2. Oltre che le previsioni dell'art. 13 per il rilascio di nuove licenze per
il sistema draga idraulica si applicano, in quanto compatibili con le
disposizioni del presente decreto, le previsioni del decreto ministeriale 29
maggio 1992 e successive modificazioni.
3. Non è comunque consentito il rilascio di nuove licenze per il sistema
rete da posta derivante, il cui impiego è vietato nel mese di ottobre.
15. Rinuncia al
sistema strascico o draga idraulica.
1. Per le navi, per
le quali l'interessato rinunci all'autorizzazione all'uso dei sistemi
strascico, volante o draga idraulica, è consentito l'aumento della potenza
dell'apparato motore nella misura massima dell'80 per cento di quella
indicata sulla licenza di pesca fino a raggiungere la potenza massima
continuativa di 200 Kw (272 Hp).
2. Per le navi di stazza fino a 10 tsl per le quali l'interessato rinunci
all'autorizzazione all'uso del sistema strascico è consentita l'aggiunta
nella licenza del sistema traino per molluschi. Detta previsione non si
applica per il compartimento marittimo di Manfredonia.
3. Per le unità per le quali l'interessato rinunci al sistema strascico, è
consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema volante, senza alcun aumento
della potenza del motore.
16. Verifica del
sistema strascico.
1. Al fine di
verificare l'effettivo impiego del sistema strascico, il Ministero procede,
a partire dal termine di novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
decreto, all'accertamento sulle dotazioni di pesca delle unità abilitate a
detto sistema.
2. Le dotazioni minime delle unità di cui al comma 1, necessarie al fine di
conservare l'autorizzazione al sistema strascico sulla licenza, sono il
verricello, composto di almeno due tamburi, ed il mezzo meccanico di
sollevamento della saccata (albero e bigo ovvero arco di poppa ovvero gru).
3. All'esito negativo dell'accertamento effettuato dall'ufficio il Ministero
provvede alla cancellazione del sistema strascico dalla licenza.
17. Verifica del
sistema traino pelagico.
1. Al fine di dare
attuazione alla previsione dell'articolo 11, comma 5, relativo alla
soppressione della denominazione traino pelagico il Ministero procede, a
partire dal termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alla revisione delle unità abilitate a detto sistema.
2. Sarà riconosciuto il sistema volante alle unità che:
a) usano rete con maglia minima di apertura da 20 mm;
b) effettuano la pesca in coppia con altro natante;
c) effettuano la cattura dei piccoli pelagici o delle aguglie.
3. Sarà riconosciuto il sistema strascico alle unità che:
a) usano rete con maglia minima di apertura da 40 mm;
b) hanno, tra gli attrezzi di bordo, i divergenti ovvero reti a bocca fissa;
c) effettuano la pesca delle specie demersali.
4. Con circolare del Ministero sono fissati i criteri distintivi tra il
sistema strascico ed il sistema volante, in aggiunta a quelli previsti dai
commi 2 e 3, per gli interessati che dichiarino di effettuare il sistema
volante con nave singola.
5. L'ufficio o la capitaneria trasmettono al Ministero il verbale
dell'accertamento effettuato ai sensi dei commi 2, lettere a) e b), e 3,
lettere a) e b), nonché la dichiarazione dell'interessato, con firma
autenticata, circa la cattura delle specie di cui lettera c) dei commi 2 e
3.
6. Per le unità abilitate contemporaneamente allo strascico ed al traino
pelagico il Ministero provvede, d'ufficio, alla cancellazione dalla licenza
del sistema traino pelagico.
7. Su istanza dell'interessato, da presentarsi entro il termine massimo del
periodo di validità del V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura,
il Ministero provvede ad aggiungere sulla licenza il sistema volante.
8. Il sistema volante è cancellato dalla licenza a cura del Ministero se
l'interessato non:
a) dichiari all'ufficio l'inizio e la fine dell'attività con detto sistema;
b) effettui con detto sistema campagne di pesca per almeno 6 mesi nei due
anni successivi all'adempimento di cui al comma 7;
c) non dimostri la pesca di cui alla lettera b) con le dichiarazioni
statistiche e con le fatture di vendita del prodotto prelevato con detta
attività.
18.
Diversificazione dello sforzo di pesca.
1. Al fine di
consentire la diversificazione dell'attività e conseguire
corrispondentemente un minore sforzo di pesca, alle unità abilitate al
sistema circuizione, che non siano abilitate anche ai sistemi strascico o
draga idraulica, è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema palangari.
2. Per i motivi indicati al comma 1 alle unità abilitate esclusivamente alla
draga idraulica è consentita l'aggiunta di due sistemi scelti tra attrezzi
da posta, lenze e arpione.
3. Per i motivi indicati al comma 1, alle unità abilitate esclusivamente
allo strascico è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema palangari.
Il sistema è aggiunto dal Ministero su istanza dell'interessato, previa
dimostrazione dell'acquisto delle relative attrezzature.
19. Piccola pesca.
1. Alle licenze
delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la
diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da
2 a 5.
2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la
piccola pesca si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata
esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2)
ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.
3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi
previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.
4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è
consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1)
o 3) del comma 2.
5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri
1), 2) o 3) del comma 2 è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati
sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di
cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.
6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i
sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave,
con altro compreso tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al
numero 2).
20. Aggiornamento
della licenza.
1. Il Ministero
provvede all'aggiornamento della licenza ai sensi degli articoli 18 e 19 su
richiesta dell'interessato.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'interessato presenta, direttamente al
Ministero ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, istanza, in
bollo e con firma autenticata, allegando certificazione dell'ufficio
attestante che la nave è dotata dei necessari strumenti per i sistemi
richiesti e l'interessato possiede i relativi attrezzi di pesca.
21. Nuove licenze.
1. È consentito il
rilascio di nuove licenze senza ritiro secondo i seguenti plafond: 1)
imbarcazioni iscritte in Sardegna 1.500 tsl; 2) nuove unità: a) piccola
pesca di cui all'articolo 19 comma 2, 2.500 tsl; b) pesca ravvicinata 800
tsl; c), pesca mediterranea 800 tsl; 3) adeguamento delle unità in
tonnellaggio e potenza 2.600 tsl e 20.000 Kw; 4) pesca oceanica 10.500 tsl,
di cui 1.650 tsl destinate alle navi degli interessati previsti
dall'articolo 25, comma 2, lettera c), a parità delle condizioni oggettive
di cui al comma 1 del medesimo articolo 25; 5) navi iscritte nei registri
entro il 1993, 1000 tsl.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di sospendere il rilascio di nuove
licenze ai sensi del comma 1 in caso di incompatibilità tra rilascio di
nuove licenze e raggiungimento degli obiettivi del POP 1992-1996.
3. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 2 è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. I plafond di cui al comma 1 sono utilizzabili nel periodo di validità del
Piano triennale della pesca, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre
1993.
5. Dal 1° gennaio 1997 e fino alla decisione comunitaria concernente il POP
flotta 1997-2001 è sospeso il rilascio di licenze di pesca, per le quali non
sia stato rilasciato il nulla osta, ovvero di nulla osta ai sensi del
presente articolo.
6. Le istanze, complete dei documenti richiesti per il rilascio del nulla
osta di cui all'art. 3, sono esaminate con l'applicazione dei criteri e
delle priorità di cui ai successivi articoli; a parità di requisiti prevale
l'ordine cronologico. L'esame avviene con cadenza bimestrale, avendo
riguardo alle istanze presentate nei due mesi precedenti.
7. Non è consentito il rilascio delle nuove licenze previsto dal presente
articolo agli interessati, le cui navi siano state ammesse al beneficio di
contributi comunitari, nazionali e regionali a titolo di fermo definitivo
nei due anni precedenti la richiesta di nulla osta (7/a).
(7/a) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 1997, riportato al n. B/CXV.
22. Licenze in
Sardegna.
1. Per il rilascio
delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 1), si applicano i
seguenti criteri:
a) 500 tsl destinate ad unità fino a 25 tsl; 1.000 tsl destinate alle unità
da 25 fino a 120 tsl;
b) l'interessato deve essere:
iscritto da almeno tre anni nei registri delle imprese di pesca dei
compartimenti marittimi della Sardegna ovvero
residente se persona fisica od avere sede se persona giuridica da almeno 5
anni in Sardegna;
c) per il plafond destinato alle unità fino a 25 tsl è accordata priorità:
1) ai giovani fino a 36 anni di età; 2) alle unità destinate ai sistemi di
cui commi 9, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 11.
2. Entro cinque anni dal rilascio il Ministero ritira la licenza nel caso in
cui l'interessato iscriva la nave nei registri di compartimenti non compresi
tra quelli della regione Sardegna.
3. Per il medesimo periodo al trasferimento della proprietà della nave ai
soggetti aventi i requisiti previsti dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).
4. Per le unità fino a 25 tsl il rilascio della licenza è consentito per due
sistemi tra i seguenti: circuizione, attrezzi da posta, ferrettara e
palangari, più un sistema tra i seguenti: lenze e arpione. L'autorizzazione
del sistema ferrettara è consentita esclusivamente per le unità fino a 10
tsl. (7/b).
5. Per le unità da 25,1 tsl e fino a 120 tsl il rilascio della licenza è
consentito per il sistema palangari più uno dei due seguenti: circuizione e
strascico.
6. Per le unità di cui al comma 4 non è consentita la estensione
dell'operatività, prevista da disposizioni speciali in materia, oltre le 20
miglia.
(7/b) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 18
luglio 1996, n. 167), entrato in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
23. Nuove unità.
1. Per il rilascio
delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, n. 2a), si applicano i seguenti
criteri:
a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a
10 tsl e 150 Kw con limitazione alla pesca costiera locale;
b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per due sistemi fra
attrezzi da posta, ferrettara e palangari.
2. Le istanze sono esaminate applicando le seguenti priorità nell'ordine:
1) cooperativa di giovani esplicanti direttamente la pesca;
2) cooperativa armatrice;
3) giovani pescatori fino a 36 anni che non siano soci di cooperativa di cui
ai numeri 1) e 2);
4) trasferimento da unità removelica a unità motorizzata previo ritiro della
unità removelica della quale non è consentito il passaggio né al diporto né
all'uso privato;
5) iscrizione da 5 anni nel registro delle imprese di pesca o in quello dei
pescatori marittimi (7/c).
3. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 2b) si
applicano i seguenti criteri:
a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a
50 tsl e 350 Kw con limitazione alla pesca costiera ravvicinata;
b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per i sistemi
palangari e circuizione.
4. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 2c) si
applicano i seguenti criteri:
a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a
100 tsl e 600 Kw con limitazione alla pesca mediterranea;
b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per i sistemi
palangari e circuizione.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'attrezzo denominato
«rastrello da natante», esclusivamente per i compartimenti del mar Tirreno,
le istanze sono esaminate dal Sottocomitato molluschi di cui al decreto
ministeriale 29 maggio 1992 in relazione alla accertata disponibilità delle
risorse per ciascun compartimento.
(7/c) Numero così sostituito dall'art. 2, D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff.
18 luglio 1996, n. 167), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
24. Rinnovo delle
unità.
1. Per il rilascio
delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 3), si applicano i
seguenti criteri:
a) l'unità della quale si chiede l'adeguamento deve essere in possesso della
licenza; ove l'unità sia ritirata dall'attività di pesca non è consentito il
passaggio né al diporto, né all'uso privato, né la vendita all'estero nei
Paesi di cui all'art. 13 comma 1 lettera c), né il passaggio dell'unità alla
V o VI categoria;
b) l'interessato deve essere iscritto nei registri delle imprese di pesca da
almeno tre anni;
c) l'adeguamento delle caratteristiche tecniche è consentito fino ai
seguenti limiti massimi:
1) per il tonnellaggio:
1a) per la pesca costiera locale fino a 10 tsl;
1b) per la pesca costiera ravvicinata fino a 50 tsl;
1c) per la pesca mediterranea fino a 100 tsl;
2) per la potenza del motore:
2a) per la pesca costiera locale fino a 150 Kw;
2b) per la pesca costiera ravvicinata fino a 350 Kw;
2c) per la pesca mediterranea fino a 600 Kw.
2. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle unità abilitate
ai sistemi strascico, draga idraulica, volante, rete da posta derivante,
traino per molluschi.
3. L'esclusione prevista dal comma 2 non trova applicazione per l'unità per
la quale l'interessato chiede l'adeguamento delle caratteristiche tecniche
per conformarle alle previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992 in
materia di draga idraulica tipo ed a quelle del piano triennale, adottato
con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, in materia di fusione di unità
adibite allo strascico; nonché alle unità abilitate allo strascico che
richiedano il passaggio dalla pesca costiera locale alla ravvicinata.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente
passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata
l'adeguamento è consentito nella misura massima prevista dalla lettera c)
del comma 1 e comunque non oltre il doppio della somma del tonnellaggio
delle unità ritirate.
5. Per l'adeguamento dalla pesca costiera ravvicinata alla mediterranea è
accordata priorità alle unità abilitate esclusivamente al sistema palangari.
6. Alle unità di cui al presente articolo sono confermati sulla licenza i
sistemi già precedentemente autorizzati.
25. Pesca
oceanica.
1. Per il rilascio
delle licenze di cui all'art. 21, comma 1 numero 4), si applicano i seguenti
criteri:
a) costruzione od acquisto di nuova unità;
b) acquisto di unità esistente con presentazione contestuale di un piano di
impiego almeno quinquennale ed espressa rinuncia a richiedere benefici
finanziari diversi dall'ammodernamento.
2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 è accordata priorità alle
istanze presentate dall'interessato che:
a) sia armatore di navi oceaniche con bandiera italiana;
b) sia armatore di navi oceaniche in società mista con Paesi
extracomunitari;
c) sia armatore di navi non oceaniche con bandiera italiana.
3. Il nulla osta rilasciato sarà ritirato se l'interessato:
a) non presenti al Ministero copia del contratto di costruzione entro sei
mesi dalla notifica del nulla osta;
b) non provveda all'impostazione della chiglia dell'unità entro nove mesi
dalla notifica del nulla osta;
c) non abbia realizzato almeno il 50% della costruzione entro ventiquattro
mesi dalla notifica del nulla osta.
4. Le unità di cui al presente articolo non possono esercitare l'attività di
pesca in Mediterraneo.
5. Il rilascio di licenze per lo strascico è consentito fino al
raggiungimento dell'obiettivo di 20.855 tsl previsto dal POP flotta
1992-1996 per il subsegmento strascico in Paesi terzi ed acque
internazionali.
26. Navi iscritte
nei registri entro il 1993.
1. Per il rilascio
delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, n. 5), si applicano i seguenti
criteri:
a) unità per la quale è richiesta la licenza in possesso del permesso di
pesca, previsto dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, non convertito in
licenza;
b) unità iscritte nel pertinente registro entro il 31 dicembre 1993.
2. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 contiene la clausola che
prevede il ritiro della licenza stessa nel caso in cui la disponibilità
della nave sia trasferita a qualunque titolo entro cinque anni dal rilascio
della licenza.
3. Per le unità di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i sistemi
previsti dal permesso di pesca, ad esclusione della rete derivante, della
draga idraulica, dello strascico, della volante e del traino per molluschi;
per quelle di cui al comma 1, lettera b), si applicano le previsioni
dell'art. 22, comma 4.
27. Attuazione del
Regolamento CEE 2930/86.
1. L'interessato
deve provvedere alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave
ai sensi del Regolamento CEE 2930/86.
2. Il nulla osta per le unità di nuova costruzione o provenienti da altra
destinazione contiene apposita previsione che condiziona il rilascio della
licenza alla presentazione di documentazione rilasciata dall'ente tecnico -
Registro Italiano Navale (R.I.NA) - attestante che la misurazione dei dati
tecnici della nave è stata effettuata ai sensi del regolamento CEE 2930/86.
28. Adeguamento
dell'archivio licenze di pesca.
1. Ai fini
dell'adeguamento dell'archivio licenze di pesca alle previsioni del
Regolamento CEE 2930/86
i dati relativi alla misurazione della stazza sono espressi sia in «gross
tonnage» (G.T.) che in «tonnellate di stazza lorda» (T.S.L.).
2. La potenza del motore delle nuove unità è misurata sia in Hp che in Kw
con riferimento alla potenza massima continuativa del motore, accertata e
dichiarata dal RINA ai sensi delle vigenti norme ISO.
3. Il RINA procede, ai sensi del comma 2, alla verifica delle potenze
omologate già effettuate per ciascun tipo di motore.
4. Non sono consentite in alcun caso operazioni di detaratura del motore
successivamente alla data del 31 dicembre 1994 salvi i nulla osta già
rilasciati dal Ministero.
5. Al fine di garantire la trasparenza del procedimento amministrativo, per
le unità in attività alla data del 31 dicembre 1994, in licenza è riportata,
sia in Kw che in Hp, la potenza massima continuativa del motore, che risulta
dal verbale di collaudo RINA in corso di validità.
6. All'atto della sostituzione del motore di cui al comma 5 agli
interessati, che si siano avvalsi della facoltà di cui al medesimo comma 5,
è consentita l'installazione di un nuovo motore con potenza fino al 70% di
quella del motore sostituito. Alle operazioni previste dal presente comma si
applicano le previsioni del comma 2.
7. Le previsioni dei commi 5 e 6 non si applicano alle unità, che effettuano
la pesca con draga idraulica, con il rastrello da natante, nonché a quelle
abilitate alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti da
Rimini a Trieste. Per dette unità in materia di motori trova applicazione la
relativa normativa speciale.
8. Sui registri tenuti dalle competenti Autorità marittime per ciascuna
unità da pesca il valore di stazza, oltre che in T.S.L. è annotato anche in
G.T.; quello di potenza è annotato sia in Hp che in Kw.
9. I dati di cui al comma 5 sono riportati in tutti i documenti relativi
all'unità.
29. Dichiarazione
statistica.
1. In applicazione
del Regolamento CEE 2104/93 l'interessato, titolare della licenza, è tenuto
a presentare alla capitaneria, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio
1982, n. 41 (7/d), una dichiarazione mensile concernente i dati statistici
riguardanti l'attività svolta secondo il modello allegato al presente
decreto allegato E).
2. Ai fini della raccolta dei dati necessari per fornire al Ministero le
statistiche degli sbarchi secondo il modello allegato al presente decreto
(allegato F), la capitaneria trasmette mensilmente il riepilogo della
situazione registrata in tutti i porti di sbarco esistenti nell'ambito della
propria giurisdizione.
(7/d) Riportata al n. B/XXVIII.
30. Onere per
pesche speciali.
1. L'onere annuale a
carico dell'interessato, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno,
per le autorizzazioni per pesche speciali, previsto dall'art. 4, comma 6,
della L. 17 febbraio 1982, n. 41 (7/d), come modificata dalla L. 10 febbraio
1992, n. 165, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, è determinato
nella misura seguente:
a) pesca del corallo L. 1.000.000;
b) novellame per allevamento:
b.1) pesci L. 300.000 per compartimento autorizzato con un massimo di cinque
compartimenti;
b.2) molluschi, vongole L. 500.000;
b.2.1) mitili L. 200.000;
c) novellame per consumo: con traino L. 1.000.000 (7/e); con sciabica e
circuizione L. 300.000;
d) pesca subacquea professionale L. 100.000 (8);
e) pesca molluschi con draga idraulica L. 800.000 (8/a);
f) pesca pesce spada L. 500.000 (8/a).
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero, sentita la Commissione
consultiva centrale della pesca marittima, procede alla revisione degli
importi degli oneri di cui al precedente comma 1.
3. Fino alla approvazione della legge, che consentirà l'utilizzazione per il
finanziamento degli strumenti di politica della pesca, le somme di cui al
comma 1 sono versate dagli interessati al bilancio di entrata dello Stato -
Entrate eventuali e diverse del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni
Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia per le pesche speciali per le
quali sia stata emanata apposita disciplina regionale.
(7/d) Riportata al n. B/XXVIII.
(7/e) Onere così rideterminato con D.M. 12 novembre 1996 (Gazz. Uff. 24
dicembre 1996, n. 301). Successivamente il D.M. 15 gennaio 1997 (Gazz. Uff.
17 febbraio 1997, n. 39) ha così disposto:
«Art. 1. 1. La riduzione ad un milione di lire di cui all'art. 1 del decreto
ministeriale 12 novembre 1996
è valida anche per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con
traino rilasciata relativamente alla campagna di pesca 1996.
Art. 2. 1. Gli armatori che abbiano già provveduto al pagamento di due
milioni per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con traino
per la campagna di pesca 1996 non debbono versare alcun onere per l'analoga
autorizzazione rilasciata per la campagna di pesca relativa all'anno 1997.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
(8) L'art. 1, D.M. 27 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) ha
disposto che, a parziale modifica dell'art. 30, comma 1, del presente
decreto, il pagamento dell'onere per la pesca subacquea professionale debba
essere corrisposto prima del rilascio della relativa autorizzazione da parte
del capo del compartimento marittimo competente.
(8/a) Il D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 29 febbraio 1996, n. 50), entrato
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così
disposto:
«Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 30, comma 1, del D.M. 26 luglio 1995,
è prorogato per il corrente anno al 30 giugno 1996». Detto termine è stato
poi prorogato al 15 settembre 1996 dall'art. 1, D.M. 28 giugno 1996 (Gazz.
Uff. 5 luglio 1996, n. 156) e al 31 dicembre 1996 dal D.M. 12 settembre 1996
(Gazz. Uff. 20 settembre 1996, n. 221), entrato in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione. Successivamente il termine per il
pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica
è stato prorogato al 30 giugno 1997 dal D.M. 30 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 6
febbraio 1997, n. 30), al 30 novembre 1997 dal D.M. 29 giugno 1997 (Gazz.
Uff. 7 luglio 1997, n. 156) e al 30 giugno 1998 dal D.M. 28 novembre 1997 (Gazz.
Uff. 3 dicembre 1997, n. 282), entrato in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione. Il D.M. 3 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1998, n.
40) entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha
disposto che, limitatamente all'anno in corso, il termine previsto dall'art.
30, comma 1, del D.M. 26 luglio 1995 per il pagamento dell'onere annuale per
la pesca speciale del pesce spada, sia prorogato al 30 giugno 1998.
(8/a) Il D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 29 febbraio 1996, n. 50), entrato
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così
disposto:
«Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 30, comma 1, del D.M. 26 luglio 1995,
è prorogato per il corrente anno al 30 giugno 1996». Detto termine è stato
poi prorogato al 15 settembre 1996 dall'art. 1, D.M. 28 giugno 1996 (Gazz.
Uff. 5 luglio 1996, n. 156) e al 31 dicembre 1996 dal D.M. 12 settembre 1996
(Gazz. Uff. 20 settembre 1996, n. 221), entrato in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione. Successivamente il termine per il
pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica
è stato prorogato al 30 giugno 1997 dal D.M. 30 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 6
febbraio 1997, n. 30), al 30 novembre 1997 dal D.M. 29 giugno 1997 (Gazz.
Uff. 7 luglio 1997, n. 156) e al 30 giugno 1998 dal D.M. 28 novembre 1997 (Gazz.
Uff. 3 dicembre 1997, n. 282), entrato in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione. Il D.M. 3 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1998, n.
40) entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha
disposto che, limitatamente all'anno in corso, il termine previsto dall'art.
30, comma 1, del D.M. 26 luglio 1995 per il pagamento dell'onere annuale per
la pesca speciale del pesce spada, sia prorogato al 30 giugno 1998.
31. Pesca
strascico da Rimini a Trieste.
1. Con successivo
decreto saranno emanate le disposizioni necessarie per l'adeguamento del
regime della pesca di cui al comma 1 alle previsioni del piano triennale.
32. Novellame.
1. Con successivo
decreto saranno emanate le disposizioni concernenti il rilascio delle
autorizzazioni per la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del
novellame da consumo; per quello da allevamento si applicano le disposizioni
del decreto ministeriale 4 aprile 1995.
33. Abrogazione.
1. Sono abrogati i
seguenti decreti ministeriali disciplinanti il rilascio delle licenze:
a) 5 maggio 1986 (9) concernente rilascio delle licenze per la pesca
marittima ad eccezione degli articoli 10 e 12;
b) 18 marzo 1987 limitatamente ai modelli A e B allegati al decreto
ministeriale 5 maggio 1986 (9/a);
c) 7 maggio 1987, n. 248 (10), recante criteri per il rilascio delle licenze
di pesca;
d) 24 giugno 1988, n. 249 (11), recante proroga del termine di validità dei
permessi di pesca e di altri termini indicati nel decreto ministeriale 5
maggio 1986 (9/a);
e) 20 luglio 1989 (12) concernente divieto di concedere nuove licenze di
pesca per l'uso di reti derivanti nonché divieto dell'uso delle stesse nel
mese di ottobre per la pesca del pesce spada e dell'alalunga;
f) 20 luglio 1989 (13) recante sospensione per un anno del rilascio di
licenze di pesca per nuove navi;
g) 24 ottobre 1989 concernente deroga all'obbligo del ritiro della licenza
di pesca per mestieri di pesca a carattere stagionale;
h) 15 dicembre 1989 recante autorizzazione alle autorità marittime
periferiche ad effettuare rettifiche sulla licenza di pesca;
i) 28 dicembre 1989 recante riapertura dei termini per la conversione dei
permessi di pesca in licenze di pesca;
j) 28 dicembre 1989 (14) concernente divieto del rilascio di nuove licenze
di pesca per reti a traino volante e pelagiche;
k) 9 aprile 1990 concernente validità e attestazione provvisoria riguardante
la licenza di pesca;
l) 4 febbraio 1991 recante proroga della sospensione del rilascio di nuove
licenze di pesca;
m) 19 febbraio 1991 recante riapertura dei termini per la conversione del
permesso di pesca in licenza;
n) 9 aprile 1991 (15) recante disposizioni in materia di taratura dei motori
marini installati su motopescherecci;
o) 14 giugno 1991 recante disposizioni transitorie in materia di rilascio di
licenze di pesca;
p) 21 aprile 1993 (16) recante disciplina del rilascio delle licenze di
pesca;
q) 10 marzo 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle
licenze di pesca fino alla data del 31 dicembre 1994;
r) 7 dicembre 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle
licenze di pesca fino al 31 marzo 1995.
2. Sono abrogate le circolari:
a) 2 aprile 1992, n. 60348, concernente detaratura dei motori per
motopescherecci;
b) 1° dicembre 1992, n. 65210890, concernente la sostituzione dell'apparato
motore con aumento della potenza e lavori di ristazza con aumento del
tonnellaggio delle navi da pesca;
c) 13 aprile 1993, n. 60341, concernente definizione delle caratteristiche
dei pescherecci;
d) 4 maggio 1994, n. 6524319, concernente variazione in aumento della
potenza motrice e della stazza delle unità da pesca;
e) 20 maggio 1994, n. 6221633, concernente istituzione dello schedario
comunitario delle navi da pesca ed introduzione del numero CEE.
3. Sono altresì abrogate le disposizioni dei decreti e delle circolari
ministeriali incompatibili con la disciplina delle licenze di pesca recata
dal presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua
pubblicazione.
(Si omettono gli allegati). |