D.M. 26 luglio 1995 (1).
Disciplina del rilascio delle licenze di pesca (1/a) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1995, n. 203.
(1/a) Vedi, anche, il D.M. 22 novembre 1996, riportato al n. B/CXII.
(1/circ) Vedi Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452, emanata da: Presidenza del Consiglio dei Ministri; Circ. 23 settembre 1997, n. 196, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale); Circ. 29 marzo 1996, n. 69, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381, recante disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto in particolare l'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che prevede che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci;
Visto il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione del 19 gennaio 1994 relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994 che istituisce misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio del 21 maggio 1991 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri;
Visto il regolamento (CEE) n. 2104/93 del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 1382/91 relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi dei prodotti della pesca negli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86 che definisce le caratteristiche dei pescherecci;
Visto il proprio decreto 21 dicembre 1993 concernente adozione del quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996;
Considerato che il citato piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca;
Considerato che il citato piano, accanto alla conferma del blocco generalizzato del rilascio di nuove licenze, consente il rilascio di nuove autorizzazioni sia per quei segmenti della flotta di pesca in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal POP per il segmento stesso che per quelle aree e quei sistemi di pesca che consentono una più efficiente utilizzazione delle risorse biologiche;
Considerato altresì che il raggiungimento dell'obiettivo finale al 31 dicembre 1996 fissato dal POP flotta 1992-96 risulta compatibile con l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca, previste dal citato piano triennale 1994-96;
Ritenuto che, in conformità con le indicazioni del piano triennale, può essere fissato in 10.500 tsl per la flotta oceanica ed in 9.200 tsl per i restanti segmenti della flotta il plafond di nuove licenze, che possono essere concesse nel periodo di validità del medesimo piano triennale;
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 12 aprile 1995, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

1. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «Ministero» il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca ed acquacoltura;
b) per «capitaneria» la capitaneria di porto nel cui ambito compartimentale è compreso l'ufficio di iscrizione della nave da pesca;
c) per «ufficio» l'ufficio di iscrizione della nave da pesca;
d) per «licenza» la licenza di pesca, rilasciata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (2), modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;
e) per «nulla osta» l'attestazione contenente l'indicazione che non esistono motivi ostativi al rilascio della licenza di pesca;
f) per «attestazione» l'attestazione provvisoria all'esercizio della pesca nelle more del rinnovo ovvero della sostituzione della licenza di pesca;
g) per «nave» la nave da pesca, iscritta negli appositi registri tenuti dall'Autorità marittima;
h) per «sistema» il sistema o gruppo di sistemi di pesca, il cui esercizio è autorizzato nella licenza di pesca;
i) per «interessato» il proprietario, l'armatore, l'imprenditore, la cooperativa, interessato al rilascio del nulla osta, dell'autorizzazione o della licenza;
l) per «firma autenticata» la firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (3) e successive modificazioni.

(2) Riportata al n. B/XXVIII.
(3) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di firme.

2. Licenza.

1. La licenza è rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (4) ed è conforme al modello allegato al presente decreto (allegato A).
2. La licenza è rilasciata, esclusivamente all'interessato che abbia ottenuto il nulla osta, per le categorie di pesca di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (5) e per i sistemi previsti dal medesimo decreto, applicando le aggregazioni di cui all'art. 11 del presente decreto.
3. La licenza è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato.
4. Le licenze, rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano il loro termine di validità quadriennale.

(4) Riportata al n. B/IV.
(5) Riportato al n. B/V.

3. Nulla osta.

1. Al fine di esercitare l'attività di pesca l'interessato, per la nave da costruire ovvero da acquistare, se non munita di licenza, ovvero da importare, ovvero da adeguare nelle caratteristiche tecniche, ovvero per la nave di cui all'art. 26, deve richiedere preventivamente al Ministero il nulla osta. L'istanza, in bollo e con firma autenticata, è prodotta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero è presentata direttamente al Ministero.
2. All'istanza di cui al comma 1 l'interessato deve allegare:
a) per la nave da costruire copia del contratto di costruzione, salvo il disposto dell'art. 25, comma 3, lettera a);
b) per la nave da acquistare o da importare copia del contratto preliminare di vendita;
c) per la nave da adeguare progetto, con relativa relazione tecnica, in caso di adeguamento della stazza, nonché contratti preliminari ovvero fatture di acquisto sia per l'adeguamento della stazza che della potenza;
d) per la nave di cui all'art. 26 estratto dei registri navi minori e galleggianti da cui risulti la proprietà della nave.
3. Il nulla osta deve essere richiesto dall'interessato prima dell'inizio della costruzione della nave anche nell'ipotesi in cui sia stato concesso a tal fine contributo comunitario, nazionale o regionale.
4. Il Ministero - ove non esistano le limitazioni previste dalla vigente normativa - rilascia il richiesto nulla osta, non trasferibile e non conferibile, stabilendone la validità.
5. Il Ministero rilascia il nulla osta con l'osservanza dei seguenti limiti:
a) un nulla osta per ciascuna impresa o per ciascun pescatore che non sia socio di cooperative armatrici, né sia costituito in impresa di pesca;
b) tre nulla osta per ciascuna cooperativa armatrice di pesca ovvero per ciascun interessato al rilascio della licenza di cui al successivo art. 25.
6. Su motivata richiesta dell'interessato, la validità del nulla osta può essere prorogata dal Ministero.
7. Il Ministero provvede ai sensi del comma 4 entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. La capitaneria o l'ufficio non rilasciano l'attestazione sulla base del nulla osta.

4. Richiesta della licenza.

1. Ai fini del rilascio della licenza, l'interessato presenta, direttamente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero istanza, in bollo e con firma autenticata, redatta in conformità al modello allegato al presente decreto (allegato B), unitamente ai documenti ivi elencati.
2. In nessun caso il Ministero provvede al rilascio della licenza, ove l'interessato non abbia ottenuto il nulla osta di cui all'art. 3.

5. Attestazione.

1. Ai fini del rinnovo della licenza di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 o della sostituzione o per variazioni da riportare sulla licenza stessa, l'interessato presenta al Ministero, per il tramite dell'ufficio, istanza, in bollo e con firma autenticata, corredata della licenza scaduta od in corso di scadenza ovvero da rettificare e del formulario di cui all'art. 4.
2. L'ufficio rilascia attestazione con validità annuale, conforme all'allegato al presente decreto (allegato C); ove l'interessato non abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 27 l'attestazione ha validità semestrale, non rinnovabile.

6. Validità della licenza.

1. La licenza cessa di avere validità per:
a) scioglimento o cessazione dell'interessato, se persona giuridica;
b) abbandono volontario dell'attività di pesca;
c) cessazione dell'attività di pesca, che si desume dalla mancata richiesta di rinnovo della licenza, entro sei mesi dalla scadenza del periodo di validità ovvero per disarmo di tre anni anche a seguito di affondamento;
d) trasferimento della proprietà dell'unità entro il termine di cinque anni dal rilascio della licenza, avvenuto in base al nulla osta di cui all'art. 3. È consentito il trasferimento della licenza per successione mortis causa entro il 1° grado ovvero per motivi di forza maggiore riconosciuti validi dal Ministero;
e) omessa comunicazione al Ministero degli eventi previsti al comma 5 rispettivamente nel termine di centottanta giorni dal verificarsi dell'evento di cui alla lettera a) da parte degli eredi e di centoventi giorni dal perfezionamento delle procedure per i casi di cui alle lettere b), c) e d) da parte dell'interessato.
2. La licenza, di cui sia cessata la validità ai sensi del comma 1, è trasmessa entro trenta giorni dall'ufficio al Ministero. L'istanza dell'interessato ai fini di un eventuale rinnovo è considerata a tutti gli effetti intesa ad ottenere una nuova licenza con tutte le limitazioni ed i vincoli relativi.
3. La validità della licenza e dell'attestazione è sospesa ove l'interessato non abbia ottemperato nei termini previsti agli adempimenti di cui all'art. 27.
4. L'ufficio, scaduti i termini di cui al comma 3, ritira la licenza la cui validità sia sospesa e la trasmette al Ministero. Il Ministero provvede alla restituzione della licenza all'interessato, ripristinandone la validità, dopo aver verificato che l'interessato abbia effettuato gli adempimenti di cui al comma 3.
5. La licenza è sostituita in caso di:
a) morte dell'interessato, se persona fisica;
b) trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra capitaneria;
c) trasferimento di iscrizione della nave ad altro ufficio; la previsione non si applica per le unità abilitate alla draga idraulica;
d) variazione degli elementi indicati nell'allegato B di cui all'art. 4.
6. Per la sostituzione della licenza di cui al comma 5 si applicano le procedure previste dall'art. 5.

7. Rettifiche.

1. Il comandante dell'ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori materiali, relative alle seguenti voci:
a) ditta;
b) comune;
c) sede;
d) via o piazza;
e) numero e parte RIP;
f) denominazione nave;
g) proprietà.
2. Le rettifiche di cui al comma 1 sono comprovate dal timbro, dalla data e dalla firma del comandante dell'ufficio e sono comunicate dall'ufficio al Ministero.

8. Duplicato.

1. Nell'ipotesi in cui la licenza sia andata smarrita o distrutta ovvero sia diventata illeggibile od inservibile, il Ministero rilascia, secondo le procedure di legge, un duplicato a richiesta dell'interessato.
2. Nelle more dell'emanazione del duplicato l'ufficio rilascia l'attestazione di cui all'art. 5.

9. Documenti di bordo.

1. La licenza rientra tra i documenti di bordo, previsti dal comma 2, lettera d), e dall'ultimo comma dell'art. 169 del codice della navigazione.

10. Pesca costiera locale.

1. La licenza per la pesca costiera locale consente di esercitare l'attività nel compartimento di iscrizione della nave e nei compartimenti immediatamente contigui.

11. Sistemi di pesca.

1. In vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L'indicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l'impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato.
2. Il sistema «circuizione» comprende quelli attualmente denominati come «tonnara volante» sia ad una che a due imbarcazioni; «cianciolo per pesce azzurro» e «cianciolo per pesce bianco» sia ad una che a due imbarcazioni; «circuizione senza chiusura».
3. Il sistema «sciabica» comprende quelli attualmente denominati come «sciabica da spiaggia» e «sciabica da natante».
4. Il sistema «strascico» comprende quelli attualmente denominati come «strascico a divergenti»; «strascico a bocca fissa»; «traino pelagico a divergenti»; «rapido»; «sfogliara».
5. Il sistema «volante» comprende quelli attualmente denominati come «traino pelagico a coppia» ed «agugliara». La denominazione di «traino pelagico» è soppressa.
6. Il sistema «traino per molluschi» comprende quelli attualmente denominati come «attrezzo da traino per molluschi»; «ostreghero»; «rampone per molluschi»; «sfogliara per molluschi».
7. Il sistema «draga idraulica» sostituisce quello attualmente denominato come «turbosoffiante».
8. Il sistema «rastrello da natante» sostituisce quello attualmente denominato «draga manuale».
9. Il sistema «attrezzi da posta» comprende quelli attualmente denominati come «imbrocco»; «tramaglio»; «nasse»; «cestelli»; «cogolli»; «bertovelli»; «rete circuitante»; «rete da posta fissa»; «rete da posta a circuizione».
10. Il sistema «rete da posta derivante» comprende quelli attualmente denominati come «spadara» ed «alalungara».
11. Il sistema «ferrettara» comprende quelli attualmente denominati come «piccola derivante»; «menaide»; «sangusara»; «bisantonara»; «alacciara»; «bisara»; «bogara»; «sgomberara»; «occhiatara»; «palamitara». L'impiego del sistema è disciplinato nell'allegato al presente decreto (allegato D).
12. Il sistema «palangari» comprende quelli attualmente denominati come «palangari fissi» e «palangari derivanti».
13. Il sistema «lenze» comprende quelli attualmente denominati come «lenze a mano»; «lenze a canna»; «lenze trainate».
14. Il sistema «arpione» comprende quelli attualmente denominati come «arpione» «fiocina»; «asta e specchio per ricci»; «rastrello per ricci».
15. Per gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli compresi tra i sistemi di cui ai commi da 2 a 14 e non specificati nei medesimi commi, la sistemazione funzionale ai fini della licenza è di competenza del Ministero.
16. L'impiego degli attrezzi attualmente denominati «strascico a bocca fissa», «rapido», «sfogliara» non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione di «strascico» di cui al comma 4.
17. Fino all'entrata in vigore della relativa normativa speciale l'uso dell'attrezzo «cianciolo per pesce bianco», ancorché rientrante nella denominazione di «circuizione» di cui al comma 2 è consentito esclusivamente alle unità dei compartimenti marittimi di Roma e Livorno, che abbiano effettuato la sperimentazione prevista dal piano triennale in premessa citato.
18. Non è previsto il rilascio della licenza per l'impiego dell'attrezzo denominato «rastrello a piedi» o «rastrello a mano». Per l'impiego di detto attrezzo in nessuna fase dell'attività di pesca, ivi compreso il trasferimento sul luogo di pesca, è consentito l'uso di natante.
19. Per le unità asservite ad impianto, per le quali è rilasciata apposita licenza, non si applicano le previsioni dell'art. 28.
20. L'autorizzazione ai subacquei professionali per l'utilizzo dell'attrezzo «raschietto per mitili» è rilasciata annualmente dalla capitaneria.

12. Adeguamento della licenza.

1. Il Ministero, su richiesta dell'interessato ovvero d'ufficio, nel corso di uno dei procedimenti di cui all'articolo 5, provvede ad uniformare le denominazioni dei sistemi recati dalla licenza alle previsioni dell'art. 11.

13. Rilascio della licenza.

1. La licenza è rilasciata per la nave:
a) per la quale sia stato emanato dal Ministero il nulla osta di cui all'art. 3;
b) già costruita o in corso di costruzione con dichiarazione di costruzione presentata rispettivamente prima della data di entrata in vigore del decreto 7 maggio 1987, n. 248 (6) per lo strascico e prima dell'entrata in vigore del decreto 20 luglio 1989 per gli altri sistemi non soggetti a limitazioni. A tal fine l'interessato deve presentare istanza ai sensi dell'art. 3 del presente decreto entro il 30 settembre 1995. Dopo tale data la dichiarazione di costruzione di cui alla presente lettera, per la quale non sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, cessa di avere efficacia ai fini del rilascio della licenza. Per detta unità non trova applicazione la previsione dell'art. 3, comma 5;
c) per la quale sia offerto in ritiro naviglio da pesca di uguale tonnellaggio e potenza, munito di licenza in corso di validità. È equiparato al ritiro, il naufragio avvenuto nei tre anni antecedenti la richiesta del nulla osta, sempre che l'istanza sia presentata dal titolare della licenza dell'unità naufragata o dagli eredi dello stesso titolare. Non è consentito, invece, il ritiro consistente nel passaggio dell'unità al diporto, né all'uso privato, né la vendita in Paesi extracomunitari, le cui navi insistano sugli stessi stocks oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana (Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Malta, Tunisia), né alla quinta o sesta categoria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (7).

(6) Riportato al n. B/XLIX.
(7) Riportato al n. B/V.

14. Blocco del rilascio di licenze.

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 13 non sono rilasciate nuove licenze per i sistemi strascico e volante.
2. Oltre che le previsioni dell'art. 13 per il rilascio di nuove licenze per il sistema draga idraulica si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni.
3. Non è comunque consentito il rilascio di nuove licenze per il sistema rete da posta derivante, il cui impiego è vietato nel mese di ottobre.

15. Rinuncia al sistema strascico o draga idraulica.

1. Per le navi, per le quali l'interessato rinunci all'autorizzazione all'uso dei sistemi strascico, volante o draga idraulica, è consentito l'aumento della potenza dell'apparato motore nella misura massima dell'80 per cento di quella indicata sulla licenza di pesca fino a raggiungere la potenza massima continuativa di 200 Kw (272 Hp).
2. Per le navi di stazza fino a 10 tsl per le quali l'interessato rinunci all'autorizzazione all'uso del sistema strascico è consentita l'aggiunta nella licenza del sistema traino per molluschi. Detta previsione non si applica per il compartimento marittimo di Manfredonia.
3. Per le unità per le quali l'interessato rinunci al sistema strascico, è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema volante, senza alcun aumento della potenza del motore.

16. Verifica del sistema strascico.

1. Al fine di verificare l'effettivo impiego del sistema strascico, il Ministero procede, a partire dal termine di novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, all'accertamento sulle dotazioni di pesca delle unità abilitate a detto sistema.
2. Le dotazioni minime delle unità di cui al comma 1, necessarie al fine di conservare l'autorizzazione al sistema strascico sulla licenza, sono il verricello, composto di almeno due tamburi, ed il mezzo meccanico di sollevamento della saccata (albero e bigo ovvero arco di poppa ovvero gru).
3. All'esito negativo dell'accertamento effettuato dall'ufficio il Ministero provvede alla cancellazione del sistema strascico dalla licenza.

17. Verifica del sistema traino pelagico.

1. Al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11, comma 5, relativo alla soppressione della denominazione traino pelagico il Ministero procede, a partire dal termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla revisione delle unità abilitate a detto sistema.
2. Sarà riconosciuto il sistema volante alle unità che:
a) usano rete con maglia minima di apertura da 20 mm;
b) effettuano la pesca in coppia con altro natante;
c) effettuano la cattura dei piccoli pelagici o delle aguglie.
3. Sarà riconosciuto il sistema strascico alle unità che:
a) usano rete con maglia minima di apertura da 40 mm;
b) hanno, tra gli attrezzi di bordo, i divergenti ovvero reti a bocca fissa;
c) effettuano la pesca delle specie demersali.
4. Con circolare del Ministero sono fissati i criteri distintivi tra il sistema strascico ed il sistema volante, in aggiunta a quelli previsti dai commi 2 e 3, per gli interessati che dichiarino di effettuare il sistema volante con nave singola.
5. L'ufficio o la capitaneria trasmettono al Ministero il verbale dell'accertamento effettuato ai sensi dei commi 2, lettere a) e b), e 3, lettere a) e b), nonché la dichiarazione dell'interessato, con firma autenticata, circa la cattura delle specie di cui lettera c) dei commi 2 e 3.
6. Per le unità abilitate contemporaneamente allo strascico ed al traino pelagico il Ministero provvede, d'ufficio, alla cancellazione dalla licenza del sistema traino pelagico.
7. Su istanza dell'interessato, da presentarsi entro il termine massimo del periodo di validità del V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, il Ministero provvede ad aggiungere sulla licenza il sistema volante.
8. Il sistema volante è cancellato dalla licenza a cura del Ministero se l'interessato non:
a) dichiari all'ufficio l'inizio e la fine dell'attività con detto sistema;
b) effettui con detto sistema campagne di pesca per almeno 6 mesi nei due anni successivi all'adempimento di cui al comma 7;
c) non dimostri la pesca di cui alla lettera b) con le dichiarazioni statistiche e con le fatture di vendita del prodotto prelevato con detta attività.

18. Diversificazione dello sforzo di pesca.

1. Al fine di consentire la diversificazione dell'attività e conseguire corrispondentemente un minore sforzo di pesca, alle unità abilitate al sistema circuizione, che non siano abilitate anche ai sistemi strascico o draga idraulica, è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema palangari.
2. Per i motivi indicati al comma 1 alle unità abilitate esclusivamente alla draga idraulica è consentita l'aggiunta di due sistemi scelti tra attrezzi da posta, lenze e arpione.
3. Per i motivi indicati al comma 1, alle unità abilitate esclusivamente allo strascico è consentita l'aggiunta sulla licenza del sistema palangari. Il sistema è aggiunto dal Ministero su istanza dell'interessato, previa dimostrazione dell'acquisto delle relative attrezzature.

19. Piccola pesca.

1. Alle licenze delle navi esercenti la piccola pesca, al fine di consentirne la diversificazione dell'attività, si applicano i criteri previsti ai commi da 2 a 5.
2. Esclusivamente ai fini del presente articolo per nave esercente la piccola pesca si intende l'unità, non superiore a 10 tsl, abilitata esclusivamente ad uno o più dei seguenti sistemi: 1) attrezzi da posta; 2) ferrettara; 3) palangari; 4) lenze; 5) arpione.
3. Alle unità di cui al comma 2 abilitate a quattro o cinque dei sistemi previsti dal medesimo comma sono confermati i sistemi già autorizzati.
4. Alle unità abilitate esclusivamente al sistema lenze ovvero arpione è consentita l'aggiunta sulla licenza di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1) o 3) del comma 2.
5. Alle unità abilitate esclusivamente ad uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2 è consentita l'aggiunta di un altro tra i citati sistemi, ad esclusione di quello di cui numero 2), più uno tra i sistemi di cui ai numeri 4) o 5) del medesimo comma 2.
6. L'interessato può richiedere al Ministero la sostituzione di uno tra i sistemi di cui ai numeri 1), 2) o 3) del comma 2, cui sia abilitata la nave, con altro compreso tra gli stessi sistemi, ad esclusione di quello di cui al numero 2).

20. Aggiornamento della licenza.

1. Il Ministero provvede all'aggiornamento della licenza ai sensi degli articoli 18 e 19 su richiesta dell'interessato.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'interessato presenta, direttamente al Ministero ovvero con raccomandata con avviso di ricevimento, istanza, in bollo e con firma autenticata, allegando certificazione dell'ufficio attestante che la nave è dotata dei necessari strumenti per i sistemi richiesti e l'interessato possiede i relativi attrezzi di pesca.

21. Nuove licenze.

1. È consentito il rilascio di nuove licenze senza ritiro secondo i seguenti plafond: 1) imbarcazioni iscritte in Sardegna 1.500 tsl; 2) nuove unità: a) piccola pesca di cui all'articolo 19 comma 2, 2.500 tsl; b) pesca ravvicinata 800 tsl; c), pesca mediterranea 800 tsl; 3) adeguamento delle unità in tonnellaggio e potenza 2.600 tsl e 20.000 Kw; 4) pesca oceanica 10.500 tsl, di cui 1.650 tsl destinate alle navi degli interessati previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), a parità delle condizioni oggettive di cui al comma 1 del medesimo articolo 25; 5) navi iscritte nei registri entro il 1993, 1000 tsl.
2. Il Ministero si riserva la facoltà di sospendere il rilascio di nuove licenze ai sensi del comma 1 in caso di incompatibilità tra rilascio di nuove licenze e raggiungimento degli obiettivi del POP 1992-1996.
3. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. I plafond di cui al comma 1 sono utilizzabili nel periodo di validità del Piano triennale della pesca, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993.
5. Dal 1° gennaio 1997 e fino alla decisione comunitaria concernente il POP flotta 1997-2001 è sospeso il rilascio di licenze di pesca, per le quali non sia stato rilasciato il nulla osta, ovvero di nulla osta ai sensi del presente articolo.
6. Le istanze, complete dei documenti richiesti per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 3, sono esaminate con l'applicazione dei criteri e delle priorità di cui ai successivi articoli; a parità di requisiti prevale l'ordine cronologico. L'esame avviene con cadenza bimestrale, avendo riguardo alle istanze presentate nei due mesi precedenti.
7. Non è consentito il rilascio delle nuove licenze previsto dal presente articolo agli interessati, le cui navi siano state ammesse al beneficio di contributi comunitari, nazionali e regionali a titolo di fermo definitivo nei due anni precedenti la richiesta di nulla osta (7/a).

(7/a) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 1997, riportato al n. B/CXV.

22. Licenze in Sardegna.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 1), si applicano i seguenti criteri:
a) 500 tsl destinate ad unità fino a 25 tsl; 1.000 tsl destinate alle unità da 25 fino a 120 tsl;
b) l'interessato deve essere:
iscritto da almeno tre anni nei registri delle imprese di pesca dei compartimenti marittimi della Sardegna ovvero
residente se persona fisica od avere sede se persona giuridica da almeno 5 anni in Sardegna;
c) per il plafond destinato alle unità fino a 25 tsl è accordata priorità: 1) ai giovani fino a 36 anni di età; 2) alle unità destinate ai sistemi di cui commi 9, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 11.
2. Entro cinque anni dal rilascio il Ministero ritira la licenza nel caso in cui l'interessato iscriva la nave nei registri di compartimenti non compresi tra quelli della regione Sardegna.
3. Per il medesimo periodo al trasferimento della proprietà della nave ai soggetti aventi i requisiti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).
4. Per le unità fino a 25 tsl il rilascio della licenza è consentito per due sistemi tra i seguenti: circuizione, attrezzi da posta, ferrettara e palangari, più un sistema tra i seguenti: lenze e arpione. L'autorizzazione del sistema ferrettara è consentita esclusivamente per le unità fino a 10 tsl. (7/b).
5. Per le unità da 25,1 tsl e fino a 120 tsl il rilascio della licenza è consentito per il sistema palangari più uno dei due seguenti: circuizione e strascico.
6. Per le unità di cui al comma 4 non è consentita la estensione dell'operatività, prevista da disposizioni speciali in materia, oltre le 20 miglia.

(7/b) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 18 luglio 1996, n. 167), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

23. Nuove unità.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, n. 2a), si applicano i seguenti criteri:
a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 10 tsl e 150 Kw con limitazione alla pesca costiera locale;
b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per due sistemi fra attrezzi da posta, ferrettara e palangari.
2. Le istanze sono esaminate applicando le seguenti priorità nell'ordine:
1) cooperativa di giovani esplicanti direttamente la pesca;
2) cooperativa armatrice;
3) giovani pescatori fino a 36 anni che non siano soci di cooperativa di cui ai numeri 1) e 2);
4) trasferimento da unità removelica a unità motorizzata previo ritiro della unità removelica della quale non è consentito il passaggio né al diporto né all'uso privato;
5) iscrizione da 5 anni nel registro delle imprese di pesca o in quello dei pescatori marittimi (7/c).
3. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 2b) si applicano i seguenti criteri:
a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 50 tsl e 350 Kw con limitazione alla pesca costiera ravvicinata;
b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per i sistemi palangari e circuizione.
4. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 2c) si applicano i seguenti criteri:
a) l'unità per la quale è richiesta la licenza non deve essere superiore a 100 tsl e 600 Kw con limitazione alla pesca mediterranea;
b) il rilascio della licenza è consentito esclusivamente per i sistemi palangari e circuizione.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'uso dell'attrezzo denominato «rastrello da natante», esclusivamente per i compartimenti del mar Tirreno, le istanze sono esaminate dal Sottocomitato molluschi di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1992 in relazione alla accertata disponibilità delle risorse per ciascun compartimento.

(7/c) Numero così sostituito dall'art. 2, D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 18 luglio 1996, n. 167), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

24. Rinnovo delle unità.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, numero 3), si applicano i seguenti criteri:
a) l'unità della quale si chiede l'adeguamento deve essere in possesso della licenza; ove l'unità sia ritirata dall'attività di pesca non è consentito il passaggio né al diporto, né all'uso privato, né la vendita all'estero nei Paesi di cui all'art. 13 comma 1 lettera c), né il passaggio dell'unità alla V o VI categoria;
b) l'interessato deve essere iscritto nei registri delle imprese di pesca da almeno tre anni;
c) l'adeguamento delle caratteristiche tecniche è consentito fino ai seguenti limiti massimi:
1) per il tonnellaggio:
1a) per la pesca costiera locale fino a 10 tsl;
1b) per la pesca costiera ravvicinata fino a 50 tsl;
1c) per la pesca mediterranea fino a 100 tsl;
2) per la potenza del motore:
2a) per la pesca costiera locale fino a 150 Kw;
2b) per la pesca costiera ravvicinata fino a 350 Kw;
2c) per la pesca mediterranea fino a 600 Kw.
2. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle unità abilitate ai sistemi strascico, draga idraulica, volante, rete da posta derivante, traino per molluschi.
3. L'esclusione prevista dal comma 2 non trova applicazione per l'unità per la quale l'interessato chiede l'adeguamento delle caratteristiche tecniche per conformarle alle previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992 in materia di draga idraulica tipo ed a quelle del piano triennale, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, in materia di fusione di unità adibite allo strascico; nonché alle unità abilitate allo strascico che richiedano il passaggio dalla pesca costiera locale alla ravvicinata.
4. In caso di fusione di unità adibite allo strascico con conseguente passaggio dalla pesca costiera locale alla pesca costiera ravvicinata l'adeguamento è consentito nella misura massima prevista dalla lettera c) del comma 1 e comunque non oltre il doppio della somma del tonnellaggio delle unità ritirate.
5. Per l'adeguamento dalla pesca costiera ravvicinata alla mediterranea è accordata priorità alle unità abilitate esclusivamente al sistema palangari.
6. Alle unità di cui al presente articolo sono confermati sulla licenza i sistemi già precedentemente autorizzati.

25. Pesca oceanica.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1 numero 4), si applicano i seguenti criteri:
a) costruzione od acquisto di nuova unità;
b) acquisto di unità esistente con presentazione contestuale di un piano di impiego almeno quinquennale ed espressa rinuncia a richiedere benefici finanziari diversi dall'ammodernamento.
2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 è accordata priorità alle istanze presentate dall'interessato che:
a) sia armatore di navi oceaniche con bandiera italiana;
b) sia armatore di navi oceaniche in società mista con Paesi extracomunitari;
c) sia armatore di navi non oceaniche con bandiera italiana.
3. Il nulla osta rilasciato sarà ritirato se l'interessato:
a) non presenti al Ministero copia del contratto di costruzione entro sei mesi dalla notifica del nulla osta;
b) non provveda all'impostazione della chiglia dell'unità entro nove mesi dalla notifica del nulla osta;
c) non abbia realizzato almeno il 50% della costruzione entro ventiquattro mesi dalla notifica del nulla osta.
4. Le unità di cui al presente articolo non possono esercitare l'attività di pesca in Mediterraneo.
5. Il rilascio di licenze per lo strascico è consentito fino al raggiungimento dell'obiettivo di 20.855 tsl previsto dal POP flotta 1992-1996 per il subsegmento strascico in Paesi terzi ed acque internazionali.

26. Navi iscritte nei registri entro il 1993.

1. Per il rilascio delle licenze di cui all'art. 21, comma 1, n. 5), si applicano i seguenti criteri:
a) unità per la quale è richiesta la licenza in possesso del permesso di pesca, previsto dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, non convertito in licenza;
b) unità iscritte nel pertinente registro entro il 31 dicembre 1993.
2. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 contiene la clausola che prevede il ritiro della licenza stessa nel caso in cui la disponibilità della nave sia trasferita a qualunque titolo entro cinque anni dal rilascio della licenza.
3. Per le unità di cui al comma 1, lettera a), sono confermati i sistemi previsti dal permesso di pesca, ad esclusione della rete derivante, della draga idraulica, dello strascico, della volante e del traino per molluschi; per quelle di cui al comma 1, lettera b), si applicano le previsioni dell'art. 22, comma 4.

27. Attuazione del Regolamento CEE 2930/86.

1. L'interessato deve provvedere alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del Regolamento CEE 2930/86.
2. Il nulla osta per le unità di nuova costruzione o provenienti da altra destinazione contiene apposita previsione che condiziona il rilascio della licenza alla presentazione di documentazione rilasciata dall'ente tecnico - Registro Italiano Navale (R.I.NA) - attestante che la misurazione dei dati tecnici della nave è stata effettuata ai sensi del regolamento CEE 2930/86.

28. Adeguamento dell'archivio licenze di pesca.

1. Ai fini dell'adeguamento dell'archivio licenze di pesca alle previsioni del Regolamento CEE 2930/86
i dati relativi alla misurazione della stazza sono espressi sia in «gross tonnage» (G.T.) che in «tonnellate di stazza lorda» (T.S.L.).
2. La potenza del motore delle nuove unità è misurata sia in Hp che in Kw con riferimento alla potenza massima continuativa del motore, accertata e dichiarata dal RINA ai sensi delle vigenti norme ISO.
3. Il RINA procede, ai sensi del comma 2, alla verifica delle potenze omologate già effettuate per ciascun tipo di motore.
4. Non sono consentite in alcun caso operazioni di detaratura del motore successivamente alla data del 31 dicembre 1994 salvi i nulla osta già rilasciati dal Ministero.
5. Al fine di garantire la trasparenza del procedimento amministrativo, per le unità in attività alla data del 31 dicembre 1994, in licenza è riportata, sia in Kw che in Hp, la potenza massima continuativa del motore, che risulta dal verbale di collaudo RINA in corso di validità.
6. All'atto della sostituzione del motore di cui al comma 5 agli interessati, che si siano avvalsi della facoltà di cui al medesimo comma 5, è consentita l'installazione di un nuovo motore con potenza fino al 70% di quella del motore sostituito. Alle operazioni previste dal presente comma si applicano le previsioni del comma 2.
7. Le previsioni dei commi 5 e 6 non si applicano alle unità, che effettuano la pesca con draga idraulica, con il rastrello da natante, nonché a quelle abilitate alla pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti da Rimini a Trieste. Per dette unità in materia di motori trova applicazione la relativa normativa speciale.
8. Sui registri tenuti dalle competenti Autorità marittime per ciascuna unità da pesca il valore di stazza, oltre che in T.S.L. è annotato anche in G.T.; quello di potenza è annotato sia in Hp che in Kw.
9. I dati di cui al comma 5 sono riportati in tutti i documenti relativi all'unità.

29. Dichiarazione statistica.

1. In applicazione del Regolamento CEE 2104/93 l'interessato, titolare della licenza, è tenuto a presentare alla capitaneria, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (7/d), una dichiarazione mensile concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta secondo il modello allegato al presente decreto allegato E).
2. Ai fini della raccolta dei dati necessari per fornire al Ministero le statistiche degli sbarchi secondo il modello allegato al presente decreto (allegato F), la capitaneria trasmette mensilmente il riepilogo della situazione registrata in tutti i porti di sbarco esistenti nell'ambito della propria giurisdizione.

(7/d) Riportata al n. B/XXVIII.

30. Onere per pesche speciali.

1. L'onere annuale a carico dell'interessato, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, per le autorizzazioni per pesche speciali, previsto dall'art. 4, comma 6, della L. 17 febbraio 1982, n. 41 (7/d), come modificata dalla L. 10 febbraio 1992, n. 165, da versarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, è determinato nella misura seguente:
a) pesca del corallo L. 1.000.000;
b) novellame per allevamento:
b.1) pesci L. 300.000 per compartimento autorizzato con un massimo di cinque compartimenti;
b.2) molluschi, vongole L. 500.000;
b.2.1) mitili L. 200.000;
c) novellame per consumo: con traino L. 1.000.000 (7/e); con sciabica e circuizione L. 300.000;
d) pesca subacquea professionale L. 100.000 (8);
e) pesca molluschi con draga idraulica L. 800.000 (8/a);
f) pesca pesce spada L. 500.000 (8/a).
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, procede alla revisione degli importi degli oneri di cui al precedente comma 1.
3. Fino alla approvazione della legge, che consentirà l'utilizzazione per il finanziamento degli strumenti di politica della pesca, le somme di cui al comma 1 sono versate dagli interessati al bilancio di entrata dello Stato - Entrate eventuali e diverse del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia per le pesche speciali per le quali sia stata emanata apposita disciplina regionale.

(7/d) Riportata al n. B/XXVIII.
(7/e) Onere così rideterminato con D.M. 12 novembre 1996 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1996, n. 301). Successivamente il D.M. 15 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 17 febbraio 1997, n. 39) ha così disposto:
«Art. 1. 1. La riduzione ad un milione di lire di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 12 novembre 1996
è valida anche per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con traino rilasciata relativamente alla campagna di pesca 1996.
Art. 2. 1. Gli armatori che abbiano già provveduto al pagamento di due milioni per l'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo con traino per la campagna di pesca 1996 non debbono versare alcun onere per l'analoga autorizzazione rilasciata per la campagna di pesca relativa all'anno 1997.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
(8) L'art. 1, D.M. 27 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) ha disposto che, a parziale modifica dell'art. 30, comma 1, del presente decreto, il pagamento dell'onere per la pesca subacquea professionale debba essere corrisposto prima del rilascio della relativa autorizzazione da parte del capo del compartimento marittimo competente.
(8/a) Il D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 29 febbraio 1996, n. 50), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 30, comma 1, del D.M. 26 luglio 1995, è prorogato per il corrente anno al 30 giugno 1996». Detto termine è stato poi prorogato al 15 settembre 1996 dall'art. 1, D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 5 luglio 1996, n. 156) e al 31 dicembre 1996 dal D.M. 12 settembre 1996 (Gazz. Uff. 20 settembre 1996, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Successivamente il termine per il pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica è stato prorogato al 30 giugno 1997 dal D.M. 30 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1997, n. 30), al 30 novembre 1997 dal D.M. 29 giugno 1997 (Gazz. Uff. 7 luglio 1997, n. 156) e al 30 giugno 1998 dal D.M. 28 novembre 1997 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1997, n. 282), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il D.M. 3 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1998, n. 40) entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha disposto che, limitatamente all'anno in corso, il termine previsto dall'art. 30, comma 1, del D.M. 26 luglio 1995 per il pagamento dell'onere annuale per la pesca speciale del pesce spada, sia prorogato al 30 giugno 1998.
(8/a) Il D.M. 31 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 29 febbraio 1996, n. 50), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 30, comma 1, del D.M. 26 luglio 1995, è prorogato per il corrente anno al 30 giugno 1996». Detto termine è stato poi prorogato al 15 settembre 1996 dall'art. 1, D.M. 28 giugno 1996 (Gazz. Uff. 5 luglio 1996, n. 156) e al 31 dicembre 1996 dal D.M. 12 settembre 1996 (Gazz. Uff. 20 settembre 1996, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Successivamente il termine per il pagamento dell'onere per la pesca speciale dei molluschi con draga idraulica è stato prorogato al 30 giugno 1997 dal D.M. 30 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1997, n. 30), al 30 novembre 1997 dal D.M. 29 giugno 1997 (Gazz. Uff. 7 luglio 1997, n. 156) e al 30 giugno 1998 dal D.M. 28 novembre 1997 (Gazz. Uff. 3 dicembre 1997, n. 282), entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il D.M. 3 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 18 febbraio 1998, n. 40) entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha disposto che, limitatamente all'anno in corso, il termine previsto dall'art. 30, comma 1, del D.M. 26 luglio 1995 per il pagamento dell'onere annuale per la pesca speciale del pesce spada, sia prorogato al 30 giugno 1998.

31. Pesca strascico da Rimini a Trieste.

1. Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni necessarie per l'adeguamento del regime della pesca di cui al comma 1 alle previsioni del piano triennale.

32. Novellame.

1. Con successivo decreto saranno emanate le disposizioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la pesca, la detenzione, il trasporto ed il commercio del novellame da consumo; per quello da allevamento si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 4 aprile 1995.

33. Abrogazione.

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali disciplinanti il rilascio delle licenze:
a) 5 maggio 1986 (9) concernente rilascio delle licenze per la pesca marittima ad eccezione degli articoli 10 e 12;
b) 18 marzo 1987 limitatamente ai modelli A e B allegati al decreto ministeriale 5 maggio 1986 (9/a);
c) 7 maggio 1987, n. 248 (10), recante criteri per il rilascio delle licenze di pesca;
d) 24 giugno 1988, n. 249 (11), recante proroga del termine di validità dei permessi di pesca e di altri termini indicati nel decreto ministeriale 5 maggio 1986 (9/a);
e) 20 luglio 1989 (12) concernente divieto di concedere nuove licenze di pesca per l'uso di reti derivanti nonché divieto dell'uso delle stesse nel mese di ottobre per la pesca del pesce spada e dell'alalunga;
f) 20 luglio 1989 (13) recante sospensione per un anno del rilascio di licenze di pesca per nuove navi;
g) 24 ottobre 1989 concernente deroga all'obbligo del ritiro della licenza di pesca per mestieri di pesca a carattere stagionale;
h) 15 dicembre 1989 recante autorizzazione alle autorità marittime periferiche ad effettuare rettifiche sulla licenza di pesca;
i) 28 dicembre 1989 recante riapertura dei termini per la conversione dei permessi di pesca in licenze di pesca;
j) 28 dicembre 1989 (14) concernente divieto del rilascio di nuove licenze di pesca per reti a traino volante e pelagiche;
k) 9 aprile 1990 concernente validità e attestazione provvisoria riguardante la licenza di pesca;
l) 4 febbraio 1991 recante proroga della sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca;
m) 19 febbraio 1991 recante riapertura dei termini per la conversione del permesso di pesca in licenza;
n) 9 aprile 1991 (15) recante disposizioni in materia di taratura dei motori marini installati su motopescherecci;
o) 14 giugno 1991 recante disposizioni transitorie in materia di rilascio di licenze di pesca;
p) 21 aprile 1993 (16) recante disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
q) 10 marzo 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino alla data del 31 dicembre 1994;
r) 7 dicembre 1994 recante proroga della sospensione del rilascio delle licenze di pesca fino al 31 marzo 1995.
2. Sono abrogate le circolari:
a) 2 aprile 1992, n. 60348, concernente detaratura dei motori per motopescherecci;
b) 1° dicembre 1992, n. 65210890, concernente la sostituzione dell'apparato motore con aumento della potenza e lavori di ristazza con aumento del tonnellaggio delle navi da pesca;
c) 13 aprile 1993, n. 60341, concernente definizione delle caratteristiche dei pescherecci;
d) 4 maggio 1994, n. 6524319, concernente variazione in aumento della potenza motrice e della stazza delle unità da pesca;
e) 20 maggio 1994, n. 6221633, concernente istituzione dello schedario comunitario delle navi da pesca ed introduzione del numero CEE.
3. Sono altresì abrogate le disposizioni dei decreti e delle circolari ministeriali incompatibili con la disciplina delle licenze di pesca recata dal presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione.

(Si omettono gli allegati).