aDecreto Ministeriale 27 luglio 2000
Oggetto:  
 

Ripartizione quota integrativa tonno rosso per l’anno 2000

Pubblicato su G.U. n. 180 del 03/08/2000

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

pesca-dr@politicheagricole.it

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il documento di esecuzione della legge n. 963/ 1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 21 agosto 1995), e successive modificazioni, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto 14 gennaio 1999 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1999 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999) concernente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2000) concernente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso per l’anno 2000;

Considerata la proposta di terzo emendamento del regolamento (CE) n. 2742/99 che fissa per l’anno 2000 le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock  o gruppi di stock ittici;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che , nella riunione dell’8 maggio 2000, hanno reso parere favorevole;

DECRETA: 

Articolo  1

  1. L’allegato A del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 concernente la determinazione delle quote individuali di pesca del tonno rosso per l’anno 2000 è modificato come segue:

Ripartizione quote tonno rosso per attrezzi da pesca ( valori espressi in tonnellate) per l’anno 2000:

Palangaro (LL) 1.042
Tonnara volante (PS) 3.697
Pesca sportiva (SPOR) 182
Tonnare fisse (TRAP) 234
UNCL 50
Totale 5.209
  1. La differenza tra la disponibilità del terzo emendamento al regolamento (CE) 2742/99 citato in premessa e l’incremento di quota assegnata ai sistemi palangaro, tonnara volante, pesca sportiva e tonnare fisse, andrà a aumentare la quota di riserva.

Articolo 2

  1. Le quote individuali di cui all’allegato B del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 sono incrementate del 5% del valore determinato nel citato decreto.

  2. Gli armatori delle navi da pesca professionale, non inclusi nell’allegato B di cui al comma 1 del presente articolo, che catturano accidentalmente tonno rosso, hanno l’obbligo di compilare e presentare il modello TR di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1999, nelle premesse citato, secondo le modalità prescritte dal medesimo decreto. Tali catture non costituiranno titolo per l’assegnazione delle quote per gli anni 2001 e seguenti.

Articolo 3

  1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del terzo emendamento al regolamento (CE)  2742/99.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO: Alfonso PECORARO SCANIO