DM 12/01/1995
Num.44
Vista la legge 4 luglio 1965, n. 963, ed in particolare l'art. 32, che consente al Ministro, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 recante norme per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1992, n. 129; Visto il quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquicoltura in acque marine e salmastre, adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 21 dicembre 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1994; Considerata l'opportunità di istituire, in via sperimentale e su base compartimentale, consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, al fine di un razionale prelievo della risorsa, di un incremento della stessa e dell'avvio di concrete sperimentazioni di gestione integrata della fascia costiera; Visto il parere favorevole reso dalla Commissione consultiva centrale per la presca marittima e dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la comunicazione n. 6220335 del 12 gennaio 1995 al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare, può, in via sperimentale, affidare a consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, la gestione in base compartimentale di tale tipo di pesca, con le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli. Art. 2. 1. La gestione delle pesca dei molluschi bivalvi può essere conferita, per un periodo di tre anni rinnovabile, soltanto al consorzio promosso unitariamente dalle associazioni nazionali di categoria, Federcoopesca, Lega, Associazione generale cooperative italiane, Federpesca, su richiesta delle imprese di pesca interessate, che: 1) comprenda tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75 % delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con gli attrezzi denominati draga idraulica e rastrello da natante; 2) comprenda natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, che abbiano rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad eventuali altre licenze in loro possesso per la pesca con reti da traino e/o da circuizione; 3) abbia lo statuto che preveda: a) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l'incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell'attività di pesca delle navi; b) la massima collaborazione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull'ambiente marino, in stretto collegamento con l'attività di pesca dei molluschi bivalvi; c) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi; d) la valorizzazione della qualità dei prodotti. 2. Gli statuti dei consorzi, nonchè le successive modificazioni, devono essere comunicati, per la loro approvazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura. 3. La richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto può essere presentata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Art. 3. 1. Il consorzio, nei
limiti della disciplina della pesca vigente in materia, può proporre al
Ministero e al capo del compartimento marittimo misure tecniche per quanto
riguarda: Art. 4. 1. Il consorzio ed i
suoi soci, per il raggiungimento degli scopi sociali, possono beneficiare,
in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai
regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca vigenti, nei
limiti e con le modalità ivi previste. Articolo 5 Art. 5. 1. Per la costituzione di un consorzio di maggiore ampiezza territoriale, costituito da due o più consorzi operanti in compartimenti finitimi è necessaria l'adesione di un numero di soci non inferiore al 75 % delle unità abilitate in ciascun compartimento. Articolo 6 Art. 6. 1. Con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali può essere revocato l'affidamento, di cui all'art. 1, al consorzio che, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamenti e statutarie, persista nel violarli o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio o altre circostanze determinino il suo irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento degli scopi del consorzio stesso. |