(come modificato da vari D.P.R. e Decreti
ministeriali)
TITOLO I DELL'ORDINAMENTO DELLA PESCA IN
GENERALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 Sfera di applicazione
Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle
acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle
attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in
materia di pesca.
Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua,
naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente
con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti
disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti piú
foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
ARTICOLO 2 Prodotti della pesca
Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o
vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate
nell'art. 1.
Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi,
sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero
uso o riservati agli impianti di pesca.
I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi,
refrigerati, congelati e trasformati.
Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono
sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di
conservazione diverso dalla congelazione.
ARTICOLO 3 Attrezzi da pesca
Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati
alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2.
Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si
distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
ARTICOLO 4 Reti
Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura,
intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione
al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da
circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio.
Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare
spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi
che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti
derivanti: le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono
lasciate all'azione dei venti e delle correnti (art. 103-105).
Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di
recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di
pesci.
Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di
catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si
suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che
possono essere rimorchiate da navi o tirate da terra; e in reti
trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti
volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi,
senza mai venire in contatto con il fondo.
Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di
varia grandezza e forma—con o senza intelaiatura di
sostegno—destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare
animali marini.
Reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete,
destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare
pesci.
ARTICOLO 5 Attrezzi con ami
Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e
altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate,
e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e
sul fondo.
Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a
mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze
trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da
navi.
I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul
fondo; i parangali derivanti, composti da più armi sono quelli
lasciati all'azione dei venti e delle correnti.
ARTICOLO 6 Altri strumenti ed
apparecchi
Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in
relazione al loro impiego, nei seguenti tipi:
1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate
o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e
saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare
per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta,
quali nasse, bertovelli;
2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione,
atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali,
fiocine, arpioni;
3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino
organismi sessili o comunque annidati nel substrato, quali
ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
ARTICOLO 7 Classi di pesca
L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito
nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca
sportiva.
La pesca professionale è l'attività economica destinata alla
produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2,
esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo
II del presente regolamento.
La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio,
ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo
III del presente titolo.
La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o
agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il
commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.
ARTICOLO 8 Navi per la pesca
professionale
Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle
seguenti categorie:
1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di
attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la
trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre
gli Stretti o oceanica;
2) navi che, per l ‘idoneità alla navigazione, per dotazione di
attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la
congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca
mediterranea o d'altura;
3) navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per
dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera
ravvicinata;
4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per
dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera
locale;
5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di
impianti da pesca;
6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di
bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di
pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o
trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.
L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del
compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole
delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti.
Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi
ricorso al Ministro per la Marina Mercantile entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento stesso.
ARTICOLO 9 Tipi di pesca professionale
Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed
alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della
navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione
marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei
seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca
oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, di
divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una
distanza di sei miglia dalla costa, con 0 senza navi da pesca di
quarta categoria, o da terra.
La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad
una distanza di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di
categoria non inferiore alla terza.
La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo,
con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.
La pesca oceanica si esercita oltre agli Stretti, con navi di
prima categoria.
ARTICOLO 10 Impianti di pesca
Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo
stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o
permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla
pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi
sottomarini.
CAPO II
DEGLI ORGANI CONSULTIVI
Sezione I: Della commissione consultiva centrale
per la pesca marittima
ARTICOLO 11 Attribuzioni
La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso
il Ministero della Marina Mercantile, dà parere, oltre che nei casi
previsti dallo stesso articolo:
1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per
la parte relativa alla pesca marittima;
2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono
prevalenti o notevoli interessi pescherecci;
3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero
della Marina Mercantile, di zone demaniali marittime o di mare
territoriale destinate agli usi indicati nell'art. 222 del codice
della navigazione, nonché di zone portuale destinate a impianti ed
attrezzature per la pesca.
ARTICOLO 12 Funzionamento della
commissione
La commissione deve essere convocata dal presidente.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti
espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 13 Assenza o impedimento del
presidente (abrogato)
ARTICOLO 14 Nomina di nuovi membri
In caso di vacanza il Ministro per la Marina Mercantile con suo
decreto reintegra la composizione della commissione.
I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del
triennio in corso.
ARTICOLO 15 Riconferma o nuova designazione
dei membri
Il Ministro per la Marina Mercantile richiede, tre mesi prima
della scadenza del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle
associazioni indicati nell'art. 6 della legge, le nuove designazioni
di loro competenza, ovvero la riconferma delle designazioni fatte
per il triennio in corso.
ARTICOLO 16 Integrazione della
commissione
Gli esperti indicati dal terzo comma dell'art. 6 della legge sono
chiamati dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e
non possono superare il numero di cinque in una stessa adunanza.
ARTICOLO 17 Convocazione
L'avviso di convocazione è diramato dalla segreteria della
commissione d'ordine del presidente, con preavviso di almeno
quindici giorni, ovvero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve
indicare il giorno e l'ora della adunanza e gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
ARTICOLO 18 Segretario
E' compito del segretario redigere e conservare il processo
verbale delle adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli
dal presidente.
Il Ministro per la Marina Mercantile può designare un
vicesegretario, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva
del Ministero della Marina Mercantile con qualifica non inferiore a
quella di consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del
segretario in caso di sua assenza o impedimento.
ARTICOLO 19 Indennità
Ai presenti ad ogni adunanza è corrisposta l'indennità prevista
dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se
residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.
ARTICOLO 20 Regolamento interno
Il regolamento interno della commissione è approvato, su proposta
della commissione stessa, con decreto del Ministro per la Marina
Mercantile.
Sezione II: Della commissione consultiva locale
per la pesca marittima
ARTICOLO 21 Attribuzioni
La commissione istituita dall'art. 7 della legge, con sede presso
la capitaneria di porto, dà parere:
1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti;
2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima
nell'ambito del rispettivo compartimento;
3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale
della pesca. La commissione può inoltre formulare voti e proposte,
nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio
locale, su ogni argomento attinente la pesca.
ARTICOLO 22 Funzionamento della
commissione
La commissione è convocata dal presidente in sessione ordinaria
almeno una volta l'anno, la commissione deve essere altresì
convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro per la Marina
Mercantile.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti
espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
ARTICOLO 23 Assenza o impedimento del
presidente
L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce, in qualità di
vicepresidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
ARTICOLO 24 Convocazione
L'avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di
almeno sette giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve
indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
L'ordine del giorno dell'adunanza deve essere comunicato anche al
direttore marittimo ed al Ministero della Marina Mercantile, ai
quali deve essere altresì trasmesso il relativo verbale
.Le persone indicate dall'art. 5, ultimo comma, della legge sono
chiamate dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e
non possono superare il numero di tre in una stessa adunanza.
ARTICOLO 25 Rinvio
Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite
per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.
CAPO III - DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
ARTICOLO 26 Attività di ricerca
Il Ministero della Marina Mercantile, ai sensi dell'art. 4 della
legge, promuove ed attua studi ed indagini che abbiano importanza
scientifica, tecnica, giuridica, economica, sulle condizioni delle
zone di pesca, sugli stocks ittici, sul naviglio, sui metodi e sugli
strumenti di pesca, sulle condizioni dei pescatori e della industria
peschereccia; promuove altresì e sussidia pubblicazioni utili al
progresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca.
ARTICOLO 27 Istituti scientifici
riconosciuti
Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, terzo comma, e dell'art.
15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che
esercitano le attività di cui all’art. 7, terzo comma, sono
riconosciuti con decreto del Ministro per la Marina Mercantile,
sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca
marittima.
ARTICOLO 28 Istituti scientifici e ricercatori
singoli autorizzati
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di
ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui
all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta, richiedere
l'autorizzazione al Ministero della Marina Mercantile.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali
intendono compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze,
ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse
biologiche del mare.
L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo
necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata
all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.
ARTICOLO 29 Obblighi degli istituti
scientifici riconosciuti
Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del
riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la
Marina Mercantile:
a) a presentare in triplice copia al Ministero della
Marina Mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione
sull'attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima;
b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di
individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente
utilizzate in tale attività, nonché l'elenco del personale
stabilmente od occasionalmente impiegato.
ARTICOLO 30 Documento per il personale degli
istituti scientifici riconosciuti od autorizzati
Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono
rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che
l'attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità
degli istituti stessi.
ARTICOLO 31 Imbarco dei ricercatori e del
personale dello Stato
L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od
autorizzati, nonché dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo
del compartimento marittimo.
Il Ministero della Marina Mercantile autorizza l'imbarco del
personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni,
richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per
seguire o collaborare all'attività di ricerca, ed a ciò designato
dalla competente amministrazione.
TITOLO II
DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE
CAPO I - DEI PESCATORI
Sezione I: Dell'iscrizione nel registro dei
pescatori
ARTICOLO 32 Registro dei pescatori
Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono
iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in
due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la
pesca a bordo di navi nella seconda parte sono iscritti quanti
esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di
pesca.
Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano
promiscuamente le due forme di attività.
ARTICOLO 33 Modello del registro
Il registro dei pescatori è conforme al modello, annesso al
presente regolamento, come allegato A.
ARTICOLO 34 Ufficio di iscrizione
L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui
circoscrizione è il domicilio del pescatore.
L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione
sul titolo matricolare dell'interessato.
Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha
rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione
all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.
ARTICOLO 35 Requisiti e condizioni per
l'iscrizione
Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:
1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
3) chi è stato condannato per uno o piú reati previsti dalle
leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore
ad un anno;
4) chi è stato condannato per piú di cinque violazioni delle
leggi sulla pesca, costituenti delitto;
5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività
esclusiva o prevalente.
Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono
considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta
riabilitazione.
Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a
quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4), 5) del primo comma, è
necessario essere iscritto almeno nelle matricole della gente di
mare di terza categoria.
La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere
dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della
Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che
l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera
stabile e continuativa altra attività professionale.
ARTICOLO 36 Documenti per l'iscrizione
I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si
provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del
casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorità marittima
che procede all'iscrizione.
ARTICOLO 37 Altri documenti
Per l'iscrizione nel registro sono altresì prodotti: 1) tre
fotografie, una delle quali autenticata; 2) eventuali documenti
professionali.
ARTICOLO 38 Presentazione della
domanda
La domanda di iscrizione, corredata dei prescritti documenti, può
essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a
tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio
competente.
ARTICOLO 39 Qualifiche per
l'iscrizione
Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle
specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso,
ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si
effettua con la relativa qualifica.
Sono titoli professionali:
1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per
la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da
pesca;
2) per i servizi complementari: frigorista.
Sono specializzazioni professionali:
1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore
di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati
elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore
degli impianti di pesca;
2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla
lavorazione industriale.
L'iscrizione effettua altresì con le qualifiche professionali
marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili
con le qualifiche professionali per la pesca.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni,
l’iscrizione avviene con la qualifica di: "mozzo per la pesca", per
i servizi complementari; "operaio apprendista", per il personale
addetto agli impianti di pesca.
Il Ministero della Marina Mercantile, sentita la commissione
consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove
qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina
al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
ARTICOLO 40 Rubrica per qualifiche
Gli uffici marittimi, cui spetta la tenuta del registro, tengono
una rubrica degli iscritti, distinta per qualifiche
professionali.
ARTICOLO 41 Iscrizione nelle matricole della
gente di mare
Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire
l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e
seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età
stabilita dalle vigenti disposizioni.
Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai
sensi del comma che precede può essere imbarcato solo su navi da
pesca.
ARTICOLO 42 Iscrizione degli stranieri
L'iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri
imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318,
secondo comma, e 319 del codice della navigazione.
Per particolare necessità di determinati tipi di pesca
professionale il Ministro per la Marina Mercantile determina le
categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati
all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318, secondo comma, del
codice della navigazione.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica
Europea restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi
degli articoli 52-58 del trattato istitutivo della Comunità stessa,
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
ARTICOLO 43 Annotazioni nel registro
Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero
progressivo ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni
iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'iscrizione;
2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni
ottenute anche dopo l'iscrizione;
3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall'art.
44;
4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le
sanzioni disciplinari;
5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno
determinata.
Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.
ARTICOLO 44 Trasferimento di
iscrizione
Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un
comune che trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di
porto, ne fa denunzia alI’ufficio di iscrizione, il quale provvede a
trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi
della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione
all'ufficio di iscrizione matricolare e all'ufficio di provenienza,
che procede alla cancellazione.
ARTICOLO 45 Cancellazione dal registro
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti
motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) perdita della cittadinanza;
3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati
nell'articolo 35;
4) abbandono volontario della professione, comprovato da una
dichiarazione dell'iscritto;
5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un
triennio;
6) morte dell'iscritto.
ARTICOLO 45-bis Ricorso al Ministro della
Marina Mercantile
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di
cancellazione del capo del compartimento marittimo è ammesso ricorso
al Ministro della Marina Mercantile.
ARTICOLO 46 Reiscrizione nel registro
Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri
2), 4) e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la
reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano
cessate le cause che l'hanno determinata. Negli altri casi si
procede a nuova iscrizione.
ARTICOLO 47 Prima iscrizione nel
registro
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto con le
qualifiche indicate nel presente regolamento, per coloro i quali,
ancorché non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione,
dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione
suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse.
La prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale può
essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della
gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del
libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, del ruolo di
equipaggio 0 della licenza della nave da pesca, del contratto
individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento.
Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato
nel primo comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni
anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive
attività.
ARTICOLO 48 Titoli professionali
I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla
pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel
codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione
(navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai
servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto
agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le
modalità stabilite negli articoli che seguono.
ARTICOLO 49 Capopesca
Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle
operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.
ARTICOLO 50 Capopesca per la pesca
ravvicinata
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata, è
necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in
possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando
di navi da pesca;
4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica
secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la Marina
Mercantile.
ARTICOLO 51 Capopesca per la pesca
d'altura
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca d'altura è
necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano
la pesca d' altura; ovvero essere in possesso dei titoli
professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio
autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca
ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di
navi che esercitano la pesca d'altura;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto
l'obbligo scolastico;
5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova
teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la
Marina Mercantile.
ARTICOLO 52 Capopesca per la pesca
oceanica
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica,
oltre a quanto prescritto nei numeri 1), 2), 4) e S) dell'articolo
precedente, è necessario aver esercitato la pesca per non meno di
quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la
pesca oceanica; ovvero essere in possesso dei titoli professionali
di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca 0 aspirante
capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la
specializzazione alla pesca, 0 titolo superiore, ed aver effettuato
almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca
oceanica.
ARTICOLO 53 Capopesca per gli impianti di
pesca
Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o
altro titolo di uso locale equiparabile, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di
impianto per il quale si richiede il titolo;
4) aver conseguito la licenza elementare e aver assolto l'obbligo
scolastico;
5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova
teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la
Marina Mercantile.
ARTICOLO 54 Frigorista
Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a
bordo delle navi da pesca.
Per conseguire il titolo è necessario:
1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto
l'obbligo scolastico;
3) aver lavorato in uno stabilimento industriale per la
costruzione e la riparazione di apparati frigoriferi, o aver
condotto impianti frigoriferi industriali almeno per un anno, ovvero
essere stato imbarcato, per lo stesso periodo di tempo, su una nave
da pesca in qualità di allievo frigorista; ovvero aver seguito, con
esito favorevole, un corso specializzato riconosciuto dal Ministro
per la Marina Mercantile;
4) aver sostenuto con esito favorevole, una prova
teorico-pratica, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per la
Marina Mercantile.
ARTICOLO 55 Specializzazioni
professionali
Le specializzazioni professionali del personale addetto alla
pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le
modalità stabilite dal Ministro per la Marina Mercantile, sentita la
Commissione consultiva centrale per la pesca nonchè per la
specializzazione di pescatore subacqueo, la Commissione medica
centrale di 2° grado presso il Ministero della Marina
Mercantile.
La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la
specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente
secondo le norme stabilite dal Ministero per la Marina Mercantile,
sentita la Commissione medica centrale.
ARTICOLO 56 Attività valida per conseguire i
titoli
L'attività di pesca e quella lavorativa richiesta per il
conseguimento dei titoli professionali per la pesca debbono essere
effettuate almeno per un terzo su navi e presso imprese
nazionali.
ARTICOLO 57 Delle prove d'esame
Il Ministro per la Marina Mercantile stabilisce le norme per
l'effettuazione delle prove d'esame, le sedi e le sessioni, la
composizione delle commissioni, nonchè i documenti comprovanti i
requisiti prescritti per poter essere ammessi alle prove stesse.
Sezione II: Del certificato di iscrizione.
ARTICOLO 58 Certificato d 'iscrizione nel
registro dei pescatori
Il certificato d'iscrizione previsto dall'art. 10, 2° comma,
della legge, è il documento di abilitazione all'attività di
pescatore marittimo.
Con decreto del Ministro per la Marina Mercantile ne è approvato
il relativo modello.
ARTICOLO 59 Rilascio del certificato
Il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio di
iscrizione.
Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o
distrutto,o è diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione
rilascia un duplicato.
ARTICOLO 60 Possesso del certificato
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, l'autorità
competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da
parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.
ARTICOLO 61 Annotazioni sul
certificato
Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono
essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il
quale provvede ad annotarle sul certificato.
ARTICOLO 62 Ritiro del certificato
Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro,
o è intervenuto provvedimento che importa la interdizione
all'esercizio della pesca, l'autorità marittima procede al ritiro
del certificato.
CAPO II - DELLE IMPRESE DI PESCA
ARTICOLO 63 Registro delle imprese di
pesca
Il registro nel quale, ai sensi dell'art. 11 della legge, sono
iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso
in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e
10 del presente regolamento.
Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'art. 66, le
altre previste dal presente Capo, conformemente al modello annesso
al presente regolamento, come allegato B.
ARTICOLO 64 Ufficio di iscrizione
L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella
cui circoscrizione ha sede l'impresa.
ARTICOLO 65 Rappresentanza dell'impresa di
pesca (Abrogato)
ARTICOLO 66 Iscrizione nel registro
L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente
al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato
più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle
relative parti del registro.
Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti
domanda all'ufficio competente, indicando:
1) ditta, ragione sociale, nonchè generalità, luogo, data di
nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale
rappresentante dell'impresa;
2) sede dell'impresa;
3) ubicazione dell'impianto di pesca;
4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui
circoscrizione trovasi l'impianto di pesca;
5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca
utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero
caratteristiche dell'impianto di pesca;
6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e
dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dell'impianto
di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore;
7) (abrogato);
8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale
specificazione della pesca speciale che si intende esercitare;
9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.
ARTICOLO 67 Documenti per l'iscrizione
Per ottenere l'iscrizione, devono altresì prodursi i seguenti
documenti:
1) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l'impresa è
costituita in forma societaria;
2) (abrogato)
3) titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce l'uso della
nave, ovvero che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e
l'uso dello stesso.
ARTICOLO 68 Annotazioni nel registro
Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo, gli
elementi elencati nell'art. 66 e gli estremi del permesso di pesca,
e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell'art. 67.
Ogni variazione delle indicazioni fornite con la domanda di
iscrizione deve essere comunicata al competente ufficio, che
provvede alla relativa annotazione.
ARTICOLO 69 Trasferimento di
iscrizione
Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella
circoscrizione di altra capitaneria di porto, I'imprenditore chiede
all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione
stessa.
L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del
registro all'ufficio competente.
L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi
della precedente e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione
all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni,
l'autorità marittima promuove d'ufficio il trasferimento di
iscrizione.
Agli effetti del presente articolo è fatto obbligo alle Camere di
commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova
iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto
competente.
ARTICOLO 70 Cancellazione dal registro
Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i
seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) morte dell'imprenditore;
3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa;
4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione
dell'imprenditore;
5) cessazione dell'attività di pesca, da almeno un triennio.
Dell'avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.
ARTICOLO 71 Reiscrizione nel registro
Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei
numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la
reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la
cancellazione.
ARTICOLO 72 Certificato di iscrizione
L'ufficio di iscrizione rilascia all'interessato certificato di
avvenuta iscrizione nel registro indicando la data, il numero e la
parte del registro nella quale l'impresa è stata iscritta.
ARTICOLO 73 Prima iscrizione nel
registro
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto per gli
imprenditori che, ancorché non in possesso dei requisiti previsti
per l'iscrizione, dimostrano di esercitare un'impresa di pesca.
La prova dell'esercizio suddetto può essere conseguita attraverso
le risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e
degli albi delle Imprese commerciali, cooperative e artigiane e
delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato,
dell'atto di concessione, della licenza e di ogni altro documento
ritenuto idoneo.
al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel
primo comma, gli imprenditori che esercitano la loro attività alla
data suddetta, sono abilitati all'esercizio dell'impresa.
CAPO III - DEL PERMESSO DI PESCA
ARTICOLO 74 Richiesta del permesso
L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto
dall'art. 12 della legge, deve presentare domanda all'ufficio di
iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante.
Nell'istanza devono indicarsi:
1) ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede
dell'impresa, nonchè ufficio di iscrizione nel registro delle
imprese di pesca;
2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca,
stazza lorda e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacità
di stiva;
3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di
pesca speciale, che s'intende esercitare;
4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da
pesca che costituiscono la dotazione della nave;
5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli
apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della
pesca eventualmente esistenti a bordo;
6) tabella di armamento.
ARTICOLO 75 Documenti per il rilascio del
permesso
Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i
seguenti documenti:
1) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di
pesca;
2) copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli
apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda
categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria.
ARTICOLO 76 Rilascio del permesso
L'autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca.
Il permesso è conforme ai modelli approvati con decreto del
Ministro per la Marina Mercantile, e deve contenere le indicazioni
previste dall'art. 74.
ARTICOLO 77 Validità del permesso
Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi e le
categorie previsti dal presente regolamento.
La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi
indicati nell’art. 97 è limitata alle acque del compartimento che ha
rilasciato il permesso stesso.
Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze
particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca
locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art.
9 secondo comma.
ARTICOLO 78 Autorizzazione provvisoria
Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da
bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente può
rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente
l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76.
La predetta autorità fissa la durata della validità della
autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del
permesso; in ogni caso la durata non può essere superiore a mesi
sei.
ARTICOLO 79 Variazioni
Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere
comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale
provvede ad annotarle sul permesso.
ARTICOLO 80 Cessazione della validità del
permesso
Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni degli
elementi di cui all'art. 74, non sono comunicate nel termine
prescritto dall'art. 79 o quando esse comportano la perdita di
requisiti o di condizioni richieste.
ARTICOLO 81 Rinnovo del permesso
Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve
presentare al competente ufficio semplice istanza.
L'ufficio, accertata la persistenza dei requisiti e delle
condizioni richieste, rinnova il permesso.
ARTICOLO 82 Duplicato del permesso di
pesca
Quando il permesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito
o distrutto, o è divenuto inservibile, l'ufficio competente ne
rilascia un duplicato.
ARTICOLO 83 Ritiro del documento
L'autorità marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi
previste dall'art. 26, lettere c) e d) della legge e quando è
cessata la validità.
ARTICOLO 84 Documenti di bordo
Il permesso di pesca e l'autorizzazione provvisoria rientrano tra
i documenti di bordo indicati nell'art. 169, secondo comma, lettera
d), e ultimo comma del codice della navigazione.
ARTICOLO 85 Rilascio del primo
permesso
Il rilascio del permesso di pesca, per un anno dall'entrata in
vigore del presente regolamento, è regolato dalle disposizioni
anteriormente vigenti.
Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che
precede,
L'autorità marittima procede all'assegnazione delle navi e dei
galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell'art. 8.
Le navi prive del certificato prescritto dall'art. 75, n. 2 sono
immediatamente assegnate nella relativa categoria, ma debbono
ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del
presente regolamento.
TITOLO III - DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 86 Novellame
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse
biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio
giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle
dimensioni indicate negli articoli che seguono.
ARTICOLO 87 Lunghezza minima dei pesci
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto
nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza, stabilita
convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è cosi fissata:
storione (Acipenser s.p.p.)
.....................................................................cm
60
storione lodano (Huso Huso)
.................................................................cm
100
anguilla (Anguilla Anguilla)
..................................................................cm
25
spigola (Dicentrarchus
labrax)..............................................................cm
20
sgombro (Scomber s.p.p.)
......................................................................cm
15
palamita (Sarda Sarda)
.........................................................................cm
25
tonno (Thannus Thynnus}
.....................................................................cm
70
alalonga (Thannus Alalunga)
...............................................................cm
40
tonnetto (Euthynnus alletteratus)
........................................................cm
30
pesce spada (Xiphias gladius)
...............................................................cm
140
triglia (Mullus sp)
.................................................................................cm
9
sogliola (Solea vulgaris)
......................................................................cm
15
merluzzo o nasello (Merluccius merluccius)
.......................................cm 11
cefalo (Mugil sp)
...................................................................................cm
20
cernia (Ephinephelus e Polyorian americanum)
...................................cm 45
orata (Sparus auratus)
...........................................................................cm
20
go (gobios ophiocephalus)
....................................................................cm
12
passera pianuzza (Platichtis flesus)
......................................................cm 15
Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi
dimensioni inferiori a non piú del 10 per cento di quelle indicate
al comma precedente.
Il Ministro della Marina Mercantile, sentita la commissione
consultiva centrale per la pesca marittima può stabilire, su
proposta del competente capo di compartimento e per comprovare
esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle
risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime
superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del
presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal
parere della commissione consultiva locale per la pesca
marittima
ARTICOLO 88 Lunghezza minima dei
crostacei
Si considerano crostacei allo stadio giovanile, per le specie
indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
aragosta (Palinarus elephas)
........................................................cm
30
astice (Homarus gammarus)
........................................................cm
30
scampo (Nephrops
norvegicus).....................................................cm
7
ARTICOLO 89 Dimensione minima dei molluschi
bivalvi
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio
giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.)
................................................................................cm
6
mitilo (Mitilus sp.)
...............................................................................cm
5
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.)
.............................................cm 2,5
tartufo di mare (Venus verrucosa)
.......................................................cm
2,5
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis
sp).....................................cm 8
datteri di mare (Lithophaga Lithopaga)
..............................................cm 5
capasanta (Pecten jacabaeus)
.............................................................cm
10
tellina (Donax trunculus)
....................................................................cm
2
ARTICOLO 90 Misurazione delle
dimensioni
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca
chiusa, fino all'estremità del lobo piú lungo della pinna codale,
oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta
i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino
all'estremità posteriore dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza
massima 0 al diametro massimo delle conchiglie.
ARTICOLO 91 Divieto di detenzione di organismi
sotto misura
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi di dimensioni
inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono,
eventualmente catturati, debbono essere rigettati in mare. Tuttavia
per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non
piú del 10% calcolato in peso e, ove possibile, sul volume, di
esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei
precedenti articoli 87, 88 e 89.
Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice di
qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
ARTICOLO 92 Limitazioni per altre attività di
pesca
Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne,
il Ministro per la Marina Mercantile può vietare o limitare
l'esercizio della pesca in zone di mare poste a distanza inferiore
ai 200 metri tanto avanti che
lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua,
naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente
con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene
esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.
Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di
divieto.
ARTICOLO 93 Pesca di specie adulte di piccola
taglia
Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo
stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e
88.
ARTICOLO 94 Pesca a fini scientifici
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla
cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici,
effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.
ARTICOLO 95 Decreti ministeriali per la
disciplina della pesca
I decreti emanati dal Ministero per la Marina Mercantile in forza
dell'art. 32 della legge, costituiscono, salvo che sia espressamente
escluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli articoli 8,
secondo comma e 9, secondo comma del decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1954, n. 747.
CAPO II - DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI
ATTREZZI DA PESCA
Sezione I: Disposizioni comuni a tutti gli
attrezzi.
ARTICOLO 96 Norme di comportamento
I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli
altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le
consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di
legge o regolamento.
Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione
consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il
disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della
rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso
degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.
ARTICOLO 97 Disposizioni di carattere
locale
Il capo del compartimento, su conforme parere della commissione
consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del
Ministro per la Marina Mercantile, può disciplinare l'uso degli
attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo
consuetudini locali.
Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti
indicati nell'art. 27, quando i detti attrezzi possono recare danno
al patrimonio ittico.
ARTICOLO 98 Zone di tutela biologica
Il Ministro per la Marina Mercantile, sentita la commissione
consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel
tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo
di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di
studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di
riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza
economica 0 che risultassero impoverite da un troppo intenso
sfruttamento.
ARTICOLO 99 Pesca con sistemi speciali
L'impiego della corrente elettrica, anche associata con
apparecchi ad aspirazione o con altri attrezzi di cattura, e
l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo
sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro per
la Marina Mercantile.
ARTICOLO 100 Misurazione della maglia delle
reti
La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando
l'apertura della maglia stessa, cioè la distanza interna tra due
nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse
piú lungo ed a rete bagnata ed usata.
ARTICOLO 101 Pesche speciali
Le disposizioni del presente capo si applicano anche
all'esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente
stabilito.
ARTICOLO 102 Disciplina speciale delle
reti
L'adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte
dagli articoli 104, 116 e 118 e alle misure stabilite dagli articoli
103, 106, 110 e 114 deve avvenire entro due anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento.
Sezione II: Delle reti da posta.
ARTICOLO 103 Reti consentite
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia
fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza, purchè le
dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano
dotate dei prescritti segnali.
Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie
delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
ARTICOLO 104 Segnalazione delle reti
Le reti da posta devono essere munite di segnali costituiti da
galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non piú di 200
metri.
Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti
di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello
stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non
inferiore a mezzo miglio.
ARTICOLO 105 Limitazioni di uso
E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a
200 metri della congiungente i punti piú foranei, naturali o
artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei
fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
Sezione III: Delle reti di circuizione.
ARTICOLO 106 Reti consentite
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di
qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purchè le
dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10 (art. 4, terzo
comma).
ARTICOLO 107 Limitazioni di uso di reti del
tipo cianciolo
E' vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura
azionata meccanicamente, di tipo "cianciolo" e simili, nelle zone di
mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri
entro le tre miglia marine dalla costa.
ARTICOLO 108 Uso di fonti luminose
L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è
vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia
inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa.
Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse
biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la
pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la
località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti
pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del
compartimento.
ARTICOLO 109 Reti consentite
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a
strascico che volanti o pelagiche, di qualsiasi tipo, forma o
dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del
tipo "rapido" o "rampi" o simili, rimorchiate da navi a propulsione
meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle
norme indicate negli articoli seguenti (art. 4, quarto comma).
ARTICOLO 110 Misura delle maglie delle
reti
Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da
maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri.
ARTICOLO 110 bis Modalità di misurazione delle
maglie delle reti a strascico
L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di
maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro per
la Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per
la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purchè
tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui
misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di
riferimento e di risoluzione in caso di controversia.
Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a
strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie
consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una
linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando
dall'estremità posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5
maglie da questa estremità.
La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi
ne vicino ai bordi della rete, ne in prossimità di relinghe,
cuciture e giunzioni.
ARTICOLO 110 ter Dispositivi di montaggio e di
armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle
reti; uso di federoni di protezione, doppi sacchi
E' fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque
dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere
le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del
sacco.
E' consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro
materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o
prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo
marino.
E' consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che la apertura
delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella
delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata
corrisponda ad un valore compreso tra i 100 e 150 per cento della
larghezza stirata del sacco interno.
ARTICOLO 110 quater Deroghe
Il Ministro della Marina Mercantile, con la procedura di cui
all'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso
di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel
caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui
individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente
pescati con reti a maglia regolamentare.
ARTICOLO 111 Limitazioni di uso
E' vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali
la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre
miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con
natanti a remi, o a mano da terra.
ARTICOLO 112 Norme di comportamento
E' vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone
site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di
altri attrezzi da pesca.
Sezione V: Delle altre reti e degli ami.
ARTICOLO 113 Reti di raccolta
consentite
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di
qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra,
come "trabucchi", "bilance", "quadre", e simili salvo quanto
stabilito nell'articolo seguente.
Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione
consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire le distanze
minime da rispettare nella collocazione di detti impianti.
E' consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'art. che
segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse,
manovrabili sia da terra che da navi.
ARTICOLO 114 Misura delle maglie delle
reti
Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di
dimensioni inferiori a mm. 10.
ARTICOLO 115 Reti da lancio
E' consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come
"giacchio", "sparviero", "rezzaglio" e simili, senza alcun limite di
dimensione delle maglie.
ARTICOLO 116 Segnalazione degli attrezzi con
ami
I parangali debbono essere muniti di segnali costituiti da
galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non piú di 500
metri.
Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti
di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello
stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non
inferiore a mezzo miglio.
Sezione VI: Delle tonnare, tonnarelle e
magginare.
ARTICOLO 117 Distanze per l'impianto
L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a
distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino
sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i
concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli
particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali
spostamenti di tonnare.
Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali
condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma
precedente.
ARTICOLO 118 Segnalazione delle
tonnare
La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti
ancorati al largo della sua parte centrale foranea.
Su tali barche devono essere collocati i seguenti segnali:
—di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto
il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul
livello del mare, bianco l'inferiore a non meno di 2 metri dal
superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle
due miglia;
—di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco,
alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non
inferiore a due miglia.
ARTICOLO 119 Limitazioni per altre attività di
pesca
Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa
che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a
distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento
dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari
abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli
particolari.
E' altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca
nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto piú foraneo di
ciascuna tonnara.
ARTICOLO 120 Tonnarelle
Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato
l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500
metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa,
salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari
abbiano diritto in forza di titoli particolari.
E' altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella
zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto piú foraneo
di ciascuna tonnarella. Le distanze indicate nei commi che precedono
sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
ARTICOLO 121 Mugginare
Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato
l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100
metri dalla mugginara stessa.
Per quanto non espressamente disposto, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. che precede.
ARTICOLO 122 Rinvio
Per l'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle
mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.
CAPO III - DELLE PESCHE SPECIALI
Sezione I: Della pesca del corallo
ARTICOLO 123 Denunzia di scoperta
La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi
dell'art. 16 della legge, deve essere presentata all'ufficio
marittimo piú prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le
generalità del denunziante, la data di scoperta del banco, nonchè
l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.
ARTICOLO 124 Stagione di pesca
La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno solare.
Sezione II: Della pesca del novellame.
ARTICOLO 125 Novellame per allevamento
Il Ministro per la Marina Mercantile può autorizzare la pesca del
novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai
ripopolamenti, nonchè il commercio ed il trasporto di esso.
ARTICOLO 126 Novellame per consumo
Il Ministro per la Marina Mercantile, nelle forme e con le
modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca
professionale, la detenzione, il trasporto ed il commercio del
novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto), per un tempo,
non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1° dicembre al 30
aprile di ciascun anno.
ARTICOLO 127 Attrezzi consentiti
L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame il periodo di
validità della relativa autorizzazione.
Sezione III: Della pesca subacquea
ARTICOLO 128 Esercizio della pesca subacquea
professionale
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a
coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore
subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di
apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita
l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la
raccolta di corallo e molluschi.
ARTICOLO 128 bis Esercizio della pesca
subacquea sportiva
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza
l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è
consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla
pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli,
molluschi e crostacei.
ARTICOLO 128 ter (Art. 3 D.M. 1/6/1987, n.
249)
Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori
subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare
sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi
simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati,
esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una
bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il
divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.
Durante l'attività di pesca subacquea il pescatore deve essere
costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una
persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso
deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza
sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.
ARTICOLO 129 Limitazioni
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da
bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca
e dalle retida posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai
porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e
l'entrata nei porti
ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento
marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole.
ARTICOLO 130 Segnalazioni
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un
galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale
bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il
subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera
deve essere messa issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla
verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante
la bandiera di segnalazione.
ARTICOLO 131 Limitazione di uso del fucile
subacqueo
E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento
se non in immersione.
Sezione IV: Delle altre pesche.
ARTICOLO 132 Pesca dei costacei
La pesca dell'aragosta (Palinurus elephas-P. valgaris) è
vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.
La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. valgaris) è
parimenti vietata dal 1° gennaio al 30 aprile.
ARTICOLO 133 Pesca dei molluschi
La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di
stagioni.
Le modalità della pesca dei molluschi e, in particolare quella
delle seppie (Sepia sp.), mediante nasse, tramagli e altri
attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del
compartimento marittimo, sentito il parere della commissione
consultiva locale per la pesca marittima.
ARTICOLO 134 Pesca del pesce spada
Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce
spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e
dicembre.
Sezione V: Della raccolta di vegetazione
marina.
ARTICOLO 135 Raccolta di fanerogame
Alla raccolta di fanerogame marine si applicano le disposizioni
previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli articoli 51 del
codice della navigazione e 54 del relativo regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328.
ARTICOLO 136 Sfruttamento del banco
Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve
essere effettuato nei limiti della sua potenzialità.
CAPO IV - DELLA PESCA SPORTIVA
ARTICOLO 137 Disciplina della pesca
sportiva
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità
stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto,
si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in
quanto applicabili.
ARTICOLO 138 Attrezzi individuali e non
individuali consentiti per la pesca sportiva .
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la
pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non piú di tre ami, lenze morte,
bolentini, correntine a non piú di sei ami, lenze per cefalopodi,
rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina
a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse.
ARTICOLO 139 Norma di comportamento
E' vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore
a 500 metri da unità in attività di pesca professionale.
ARTICOLO 140 Limitazioni d'uso degli
attrezzi
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle
seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6
metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di
perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate piú di 5 canne per ogni pescatore
sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da
ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia
il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione piú di due
nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia
utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio
della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.
ARTICOLO 141 (Abrogato)
ARTICOLO 142 Limitazioni di cattura
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci,
molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo
il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di
cernia a qualunque specie appartenga.
ARTICOLO 143 Mezzi nautici per l'esercizio
della pesca sportiva
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate
solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n.
50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed
integrazioni.
ARTICOLO 144 Manifestazioni sportive
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze
e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono
subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a
tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono
approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle
gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare
svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai
partecipanti alle manifestazioni sportive.
TITOLO IV - DELL'IMMISSIONE DI
RIFIUTI (Soppresso)
TITOLO V - DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA
ARTICOLO 154 Personale civile del Ministero
della Marina Mercantile
Ai sensi e agli effetti dell'art. 21 della legge, il Ministro per
la Marina Mercantile provvede a indicare, con proprio decreto, i
dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della
Marina Mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di
accertamento previsti nel detto articolo.
ARTICOLO 155 Distintivo del
riconoscimento
Il personale civile della Marina Mercantile incaricato dei
compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nell'art. 21
della legge e gli agenti giurati nominati ai sensi dell'art. 22
della legge stessa, sono muniti di apposito distintivo, stabilito
con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, di concerto con
il Ministro per l'interno.
ARTICOLO 156 Impiegati di nuova nomina
Gli impiegati civili del Ministero della Marina Mercantile
partecipano ad un corso di qualificazione tecnico-giuridico sulla
pesca entro tre anni dall'entrata in servizio, sostenendo al suo
termine una prova d'idoneità.
La durata e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del
Ministro per la Marina Mercantile.
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