LEGGE 13 MARZO 1958 N
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TITOLO I ARTICOLO 1 Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n 1765, e successive modificazioni. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. Tali
persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i
marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività
professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda,
e ARTICOLO 2 Per
l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le
cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo, entro il 10 gennaio
di ogni anno, di presentare gli elenchi dei propri soci addetti alla pesca
nelle acque interne alla Amministrazione provinciale e di quelli addetti
alla pesca
TITOLO II ARTICOLO 3 Presso ogni Amministrazione provinciale è istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Presso ogni Compartimento marittimo è istituita una Commissione compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonché da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I componenti delle Commissioni sono nominati dal Prefetto della sede compartimentale e durano in carica per un biennio. ARTICOLO 4 Le Commissioni provinciali e compartimentali entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti: a) stabilire se i pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle cooperative e dalle compagnie e i pescatori autonomi posseggano i requisiti richiesti dall'articolo 1 della presente legge; b) accertare d'ufficio i pescatori autonomi soggetti all'obbligo della presente legge; c) restituire, entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le eventuali variazioni apportatevi e dare nello stesso termine comunicazione ai pescatori autonomi della decisione adottata, trasmettendone copia agli Istituti ai assicurazione interessati. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione agli iscritti interessati, entro dieci giorni, delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, è di venti giorni, termine valevole anche per i pescatori autonomi. La comunicazione agli iscritti è effettuata a mezzo di raccomandata postale. Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi; d) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, ai pescatori autonomi, alle cooperative, alle compagnie ed agli Istituti di assicurazione interessati; e) decidere sulle domande d'iscrizione di urgenza, comunicandone l'esito agli interessati ed agli Istituti di assicurazione interessati. ARTICOLO 5 Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali è data facoltà ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all'articolo 6, entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'articolo 4. ARTICOLO 6 Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta: 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; 2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; 4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; 5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per ciascun componente è nominato un supplente. I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio. ARTICOLO 7 La Commissione centrale ha i seguenti compiti: a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali; b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo articolo 11; c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge. ARTICOLO 8 Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'articolo 2, sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
TITOLO III ARTICOLO 9 Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'articolo 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono: a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie; c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro; d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, riguardanti la assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo e norme, i limiti e le modalità stabilite per gli operai dell'industria. Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea d) il pescatore non associato in cooperative o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile.
TITOLO IV ARTICOLO 10 Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese. La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonché la Commissione centrale di cui al precedente articolo 6. I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo articolo 11. ARTICOLO 11 Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si farà fronte con le seguenti contribuzioni: a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore; b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. ARTICOLO 12 I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 4 alinea b) e c), della presente legge. Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: «Fondo versamento addetti alla piccola pesca». Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ARTICOLO 13 L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
TITOLO V ARTICOLO 14 Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'articolo 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidità purché abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione. ARTICOLO 15 Le persone assicurate di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di età, versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purché dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facoltà di riscatto. ARTICOLO 16 Le persone di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'atto di entrata in vigore della presente legge, purché possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di età, versando il solo contributo assicurativo «base» dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia. ARTICOLO 17 Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il 31 dicembre 1960. ARTICOLO 18 Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'articolo 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validità dei documenti che ai sensi dei precedenti articolo 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere. ARTICOLO 19 La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data
a Roma, |