Legge n° 41 del 17 febbraio 1982
recante Gazzetta Ufficiale n° 73 del 27 marzo 1992 - Testo aggiornato N. 41 AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Marina Mercantile ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 24 febbraio 1982, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente: legge 28 agosto 1989, n. 302, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1 ° settembre 1989, recante disciplina del credito peschereccio d'esercizio; legge 10 febbraio 1992, n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1992, recante modifiche ed integrazioni alla legge qui coordinata. Quest'ultima legge, oltre a modificare la presente legge, reca anche modificazioni alla legge n. 963/1965 [si veda al riguardo la nota (a) all'art. 29 e la nota (a) all'art. 30] e all'art. 172-bis del codice della navigazione il cui testo è riportato in appendice. ARTICOLO 1 (a). Piano nazionale Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della Marina Mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo articolo 3, ed approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima. Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al n. 6) del quarto comma, il Ministro della Marina Mercantile, nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque marine e salmastre. (a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. I della legge n. 165/1992 L'articolo 7 della legge n. 302/1989, in merito al presente articolo, così recita: "Art. 7.—1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo I della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sarà erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore e sarà comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2. 2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del Tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40% del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo è del 30% di quello di riferimento". ARTICOLO 2 (a) Elaborazione del piano Il piano nazionale della pesca è costituito di tre parti. La prima parte riguarda l'attività in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed è intesa a mantenere l'equilibrio più conveniente per la collettività nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità, tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6. Terzo comma (abrogato). La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca. Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero della Marina Mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge. La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10% degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10% degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono superare il 10% degli stanziamenti annuali; i contributi per le attività promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca. Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 505"o, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro concorsi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'art. 33. I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della Marina Mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.
(a) 11 presente articolo è stato così modificato dall'art. 2 della legge n. 165/1992. Il comma abrogato dalla predetta legge così recitava: "11 mancato accoglimento di tali indicazioni deve essere motivato". ARTICOLO 3 Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al presente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 (a), si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la Commissione è integrata da:
Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII. Il regolamento interno del Comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Marina Mercantile, su proposta dello stesso Comitato.
La Commissione suddetta è stata nominata con decreto ministeriale 6 luglio 1972 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 20 luglio 1972) che ha così disposto: "È costituita, presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, la Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale. La Commissione è presieduta dal Ministro per il Bilancio e la programmazione Economica. I servizi di segreteria della Commissione sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica". ARTICOLO 4 (a) Regolazione dello sforzo di pesca Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della Marina Mercantile paò stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave. Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (b), sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento. Il Ministro della Marina Mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
Il Ministro della marina mercantile può delegare agli organi periferici compiti tecnico-amministrativi, tra i quali il rinnovo delle licenze. Le autorizzazioni per pesche speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni (c), sono a titolo oneroso. L'ammontare dell'onere è determinato dal Ministro della Marina Mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3. Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della Marina Mercantile, sentito il Comitato di cui all'art. 3, paò suddividere le aree di pesca in distretti.
"Art. 12 (Permesso di pesca).—Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'art. 149 del codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente art. 11. Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento". (c) Il D.P.R. n. 1639/1968 approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima. ARTICOLO 5 Statistiche della pesca ed adeguamento Presso l'Istituto centrale di statistica è costituito un gruppo di lavoro incaricato della formulazione di proposte relative alle modifiche od alle integrazioni ritenute necessarie per migliorare l'attuale sistema di statistiche della pesca, composto da:
I componenti il gruppo di lavoro sono nominati con delibera del presidente dell'ISTAT entro un mese dalla pubblicazione della presente legge e svolgono la loro attività per un triennio. Alle riunioni del gruppo di lavoro possono essere invitati esperti le cui specifiche competenze siano ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico affidato al gruppo stesso. Il titolare di una licenza di pesca, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è tenuto a presentare una dichiarazione concernente i dati statistici riguardanti l'attività svolta. In caso di mancata od inesatta dichiarazione, accertata da un agente delle statistiche della pesca, si applica una pena pecuniaria da cinquantamila a cinquecentomila lire. La sanzione è comminata dal comandante della capitaneria di porto competente. Al fine di adeguare le strutture centrali e periferiche del Ministero della Marina Mercantile ai compiti derivanti dal perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, alla Direzione generale della pesca marittima, alle direzioni marittime ed alle sezioni pesca dei compartimenti marittimi è assegnato il personale civile indispensabile per la raccolta, la verifica e l'elaborazione delle dichiarazioni statistiche presentate dai titolari delle licenze di pesca e di tutti i dati necessari per la realizzazione della programmazione dell'attività peschereccia e della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, della regolazione dello sforzo di pesca, nonché della razionalizzazione della rete di commercializzazione, trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti della pesca marittima e dell'acquacoltura. Il personale di cui al comma precedente è assunto per pubblico concorso ed è ripartito come segue:
In relazione a quanto previsto dai commi precedenti, a partire dal 1° gennaio 1982 i posti indicati nella tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della Marina Mercantile, approvata con decreto interministeriale del 19 dicembre 1972 (b), sono aumentati di due unità. A partire dalla stessa data i posti indicati nella tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della Marina Mercantile, approvata con decreto interministeriale del 25 giugno 1971 (c), sono aumentati di sessanta unità. I funzionari e gli agenti addetti alle statistiche della pesca assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria quando svolgono i compiti relativi agli accertamenti connessi all'obbligo della dichiarazione statistica che incombe ai titolari delle licenze di pesca. (a) La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". (b) La tabella A relativa alla carriera direttiva del ruolo amministrativo del Ministero della Marina Mercantile, approvata con decreto interministeriale 19 dicembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16 gennaio 1974, è la seguente: (c) La tabella B relativa alla carriera di concetto del ruolo amministrativo del Ministero della Marina Mercantile, approvata con decreto interministeriale 25 giugno 1971 recante: "Nuovepiante organiche e qualifiche relative dei ruoli del Ministero della Marina Mercantile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 9 settembre 1971, è la seguente: ARTICOLO 6 (a) Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima Presso il Ministero della Marina Mercantile è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. Su richiesta del Ministro delta Marina Mercantile, il Comitato esprime il proprio parere su ogni questione relativa agli studi, alle ricerche ed alle indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, statistica ed economica per la pesca marittima. Il Comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima del Ministero della Marina Mercantile ed è composto da:
Le designazioni dei membri del Comitato debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta formulata dal Ministero della Marina Mercantile. Trascorso tale termine si provvederà alla nomina del Comitato che sarà successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine. I membri del Comitato, nominati con decreto del Ministro della Marina Mercantile, restano in carica per tre anni e decadono dall 'esercizio delle loro funzioni dopo tre assenze consecutive. I membri di cui ai numeri 2), 5), 6), 7), 10), e 11) del terzo comma possono essere riconfermati una sola volta. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. È in ogni caso costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati da istituti, laboratori 0 centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché altri esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato di cui all'art. 3 i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse suscettibili di maggiore sfruttamento. Nell'ambito del Comitato possono essere costituiti gruppi di lavoro per la trattazione di specifici argomenti. In particolare, deve essere costituito il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare, ai cui lavori possono essere invitati a partecipare anche esperti designati dagli istituti, laboratori o centri di ricerca che si occupino di valutazione e gestione delle risorse biologiche del mare, nonché esperti italiani o stranieri. Il gruppo di lavoro tecnico di gestione delle risorse biologiche del mare ha il compito di accertare l'abbondanza ed il grado di sfruttabilità delle risorse biologiche dei mari italiani, allo scopo di fornire al Comitato, di cui all'art. 3 della presente legge, i dati necessari per mantenere l'equilibrio più conveniente tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilità. In particolare il gruppo di lavoro tecnico formula proposte di razionalizzazione della pesca, di interventi attivi di ripopolamento e di valorizzazione delle risorse poco o male sfruttate. Le funzioni di segreteria del Comitato o dei gruppi di lavoro sono affidate ad un funzionario del Ministero della Marina Mercantile—Direzione generale della pesca marittima, di un livello non inferiore al settimo coadiuvato da due impiegati appartenenti ad un livello inferiore al settimo. Il presidente può invitare alle sedute del Comitato funzionari dell'Amministrazione dello Stato e delle regioni o persone particolarmente esperte ed interessate ai problemi all'ordine del giorno, senza diritto di voto. (a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 4 della legge n. 165/1992. ARTICOLO 7 (a) Programmi relativi agli studi e alle ricerche Entro il secondo semestre di ogni anno il Comitato di cui all'articolo 6 predispone l'elenco delle ricerche e degli studi che siano ritenuti meritevoli di finanziamento, secondo valutazioni di priorità specificatamente enunciate. L'elenco e la relativa previsione di spesa sono approvati con decreto del Ministro della Marina Mercantile e sono allegati al piano nazionale della pesca come parte integrante di esso. Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorità ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre. Fatte salve le priorità di cui al precedente comma, l'elenco può comprendere i programmi relativi a:
I contributi per studi e ricerche sono concessi con decreto del Ministro della Marina Mercantile. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui all'art. 6 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro della Marina Mercantile, al quale ne può proporre la pubblicazione; i risultati delle ricerche debbono essere, in ogni caso, trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica. (a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 5 della legge n. 165/1992. Il n. 3 del quarto comma, ora soppresso, così recitava: "3) la realizzazione di studi e ricerche concernenti lo sviluppo dell'acquacoltura in acque marine e salmastre, nonché la patologia ittica". ARTICOLO 8 (a) Istituto centrale per le ricerche
scientifiche In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, è istituito, sotto la vigilanza del Ministero della Marina Mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI "Enti scientifici di ricerca e sperimentazione" della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (b). L'istituto provvede, sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale delpiano di cui all 'art. 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero della Marina Mercantile, all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonché dei servizi tecnici riguardanti:
Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l’Istituto svolge altresì gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, I' istituto può avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni. L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Organi di amministrazione dell'Istituto sono: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il collegio dei revisori dei conti; 3-bis) la giunta esecutiva. Il presidente è nominato con decreto del Ministero della Marina Mercantile, con la procedura prevista dall'art. I della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (c), ed è scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche. Il consiglio di amministrazione è composto:
Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto. Il collegio dei revisori dei conti è composto:
La giunta esecutiva è composta:
Alla giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto. Il personale dell'Istituto è composto come segue:
Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (b). Con decreto del Ministro della Marina Mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto. (a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 6 della legge n. 165/1992. Il comma 6 dello stesso art. 6, in relazione al presente articolo, prevede che: "Le norme per la nuova organizzazione dell'Istituto di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dal presente articolo, sono definite, con decreto del Ministro della Marina Mercantile, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". (b) La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". (c) L'art. I della legge n. 14/1978 (Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici) così recita: "Art. 1.—Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge". ARTICOLO 9 Stanziamento per l'Istituto centrale per la
ricerca Per far fronte alle spese necessarie per l'impianto dell'istituto centrale di cui al precedente art. 8, è autorizzata la concessione all'Istituto medesimo di un contributo straordinario in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della Marina Mercantile negli anni finanziari medesimi. Per le spese relative al funzionamento dell'Istituto centrale, è autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno 1982, di un contributo ordinario, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della Marina Mercantile, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato. ARTICOLO 10 Istituzione del "Fondo centrale È istituito presso il Ministero della Marina Mercantile il "Fondo centrale per il credito peschereccio" per i fini indicati nel successivo art. 11, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (a). Al predetto Fondo affluiscono le somme di cui al precedente art. 2, le rate di ammortamento dei mutui erogati dal Fondo stesso, i rientri provenienti da estinzioni anticipate totali o parziali dei mutui medesimi, gli interessi e le penalità stabilite nel successivo art. 19, relativi a contratti di mutuo concessi ai sensi della presente legge, nonché le dotazioni e le somme risultanti a credito del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni (b). Gli Istituti di credito possono sospendere, in caso di inadempienza dei mutuatari, il versamento delle rate di ammortamento all'atto della dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, che è tempestivamente comunicata al Ministero della Marina Mercantile. Le eventuali perdite derivanti dai mutui sono poste a carico del fondo. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di funzionare il "Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio", di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni (b). Le domande di mutuo presentate ed istruite prima dell'entrata in vigore della presente legge e che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479 (c), sono sottoposte solo all'esame del Comitato previsto dall'art. 13 della presente legge. Le domande avanzate ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni (b), per l'ottenimento di mutui sul fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possono essere rinnovate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con istanza ricognitiva, conservando le priorità acquisite, purché compatibili con i vincoli e gli obiettivi fissati dal piano nazionale di cui all'art. 1. La documentazione già presentata è valida purché conforme alle disposizioni della presente legge. Gli interventi finanziari a carico del fondo, nell'ambito del piano nazionale della pesca marittima, devono essere erogati nella misura del 60% a favore di iniziative localizzate nel Mezzogiorno. Le somme non utilizzate nel corso dell'esercizio possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo per iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 (d).
(a) Il testo dell'art. 9 della legge n. 1041/1971 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato) è il seguente: "Art. 9.—Tutte le gestioni fuori bilancio comunque denominate ed organizzate, compresi i fondi di rotazione, regolate da leggi speciali sono condotte con le modalità stabilite dalle particolari disposizioni che le disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo e di rendicontazione dai commi successivi. Per le gestioni fuori bilancio di cui al comma precedente il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale è soggetto al controllo della competente ragioneria centrale e della Corte dei conti. Per i Comitati, le Commissioni e gli altri organi in seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che, in base a particolari disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte non stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale della gestione è soggetto al controllo di cui al comma precedente. La ragioneria centrale e la Corte dei conti hanno facoltà di disporre gli accertamenti diretti che riterranno necessari. I rendiconti annuali saranno allegati al rendiconto generale dello Stato. Per la gestione delle somme dovute a norma di legge a personale delle Amministrazioni statali per attività istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale di ufficio o fuori dei luoghi di ordinario svolgimento del servizio devono essere presentati rendiconti trimestrali, da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali e comunicati al Parlamento nel termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono. Detti rendiconti o bilanci sono riuniti in unico documento a cura della Ragioneria generale dello Stato. Il Ministero del tesoro ha facoltà di disporre gli accertamenti che ritenga necessari, anche durante il corso della gestione". (b) La legge n. 1457/1956 reca: "Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio". (c) L'art. 3 della legge n. 479/1968 (Provvidenze a favore della pesca marittima) è così formulato: "Art. 3.—La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile che lo presiede, dal direttore generale della pesca marittima, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione, da tre esperti particolarmente competenti nelle questioni della pesca marittima, nominati dal Ministro per la Marina Mercantile, e da tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative, nominati dal Ministro per la Marina Mercantile, su terne designate dalle associazioni stesse. In caso di assenza od impedimento del Sottosegretario di Stato per la Marina Mercantile, il comitato è presieduto dal direttore generale della pesca marittima. Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un funzionario della direzione generale della pesca marittima, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di II classe". (d) L'art. I del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 1523/1967, è stato sostituito, con identica formulazione, dall'art. I del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, il quale cosi recita: "Art. I (Sfera territoriale di applicazione).—Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalla singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda da parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d' Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo". ARTICOLO 11 (a) Iniziative da finanziare Le dotazioni del credito peschereccio sono utilizzate, in coerenza con gli obiettivi del piano, per la concessione di mutui a tasso agevolato per le seguenti iniziative:
Secondo comma (abrogato). Ai fini di quanto stabilito al n. I del presente articolo, si considerano demolite le navi da pesca di proprietà del richiedente perdute per naufragio nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Gli interventi finanziari per la costruzione di navi da pesca saranno destinati prioritariamente ai progetti concernenti navi rispondenti a particolari tipologie costruttive indicate nel piano di cui all'art. 1.
(a) 11 presente articolo e stato cosi modificato dall'art. 6 della legge n. 302/1989 e dall'art. 7 della legge n. 165/1992. (b) L'art. 9 della legge n. 963/1965, sulla disciplina della pesca marittima, cosi recita: <<Art. 9 (Registro dei pescatori marittimo.—Presso le capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta". ARTICOLO 12 (a) Beneficiari dei mutui I mutui li sono concessi alle imprese singole od associate che esercitino direttamente:
Beneficiano dei mutui le cooperative della pesca o loro consorzi, anche se non esercitano direttamente le attività di cui al primo comma, nonché le cooperative che esercitano a favore dei propri soci i servizi e le attività di cui al n. 8) del primo comma dell'art. Il. Le cooperative ed i consorzi di cooperative debbono risultare da dichiazione rilasciata dalla competente prefettura, in possesso dei requisiti di mutualità previsti dalle leggi in vigore. (a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 8 della legge n. 165/1992. (b) 11 testo dell'art. 11 della legge n. 963/1965, sulla disciplina della pesca marittima, è il seguente: "Art. 11 (Registro delle imprese di pesca).—Presso le capitanerie di porto è istituito un registro delle imprese di pesca. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta". Per il testo dell'art. 9 della medesima legge si veda la nota (b) all'art. 11. ARTICOLO 13 (a) Concessione dei mutui La concessione dei mutui è disposta con decreto del Ministro della Marina Mercantile, previa delibera del Comitato di cui all'art. 23. I rapporti con gli Istituti di credito abilitati sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero della Marina Mercantile, il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Nelle convenzioni sono stabilite anche le modalità per la devoluzione degli interessi maturati sui mutui. L'istruttoria bancaria da parte degli istituti di credito di cui al secondo comma deve essere compiuta entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero della Marina Mercantile. (a) Il presente articolo è stato cosi modificato dall'art. 9 della legge n. 165/1992. ARTICOLO 14 (a) Condizioni dei mutui 1. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata. 2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma I è elevato all '85 per cento. 3. L'ammortamento dei mutui è compiuto nel termine massimo di:
4. I mutui entrano in ammortamento il 1° gennaio od il 1° luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. 5. I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra. (a) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 10 della legge n. 165/1992. In precedenza lo stesso articolo era stato modificato dall'art. 6 della legge n. 302/1989. ARTICOLO 15 Impianti igienico-sanitari Le navi da pesca superiori a 50 tonnellate di stazza lorda devono essere dotate degli indispensabili impianti igienico-sanitari, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile, sentita la commissione prevista dall'art. 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 (a).
(a) 11 testo dell'art. 80 della legge n. 1045/1939 (Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali) è il seguente: "Art. 80.—Presso il Ministero delle comunicazioni - Sottosegretariato per la Marina Mercantile [ora presso il Ministero della Marina Mercantile, n.d.r.] è costituita una Commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta: 1°) del direttore generale della Marina Mercantile che la presiede; 2°) dell'ispettore generale tecnico della Marina Mercantile; 3°) del generale medico della Regia marina distaccato presso la predetta direzione generale; 4°) del direttore capo della divisione gente di mare; 5°) di un funzionario tecnico di grado non inferiore al VI addetto alla stessa direzione generale; 6°) di un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al VI; 7°) di due rappresentanti della Federazione nazionale della gente di mare; 8°) di due rappresentanti della Federazione nazionale degli armatori e degli ausiliari dell'armamento; 9°) di un funzionario della Direzione generale della Marina Mercantile di grado non inferiore all'VIII, che eserciterà le funzioni di segretario. Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7° e 8°, faranno parte della Commissione centrale un rappresentante della Federazione nazionale degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale dei lavoratori della pesca". ARTICOLO 16 (a) Vigilanza Le navi in costruzione sono iscritte negli appositi registri tenuti dall'autorità marittima e sono sottoposte alla vigilanza del R.I.Na. Gli impianti a terra e gli impianti di acquacoltura sono costruiti sotto la vigilanza, secondo le rispettive attribuzioni, del genio civile per le opere marittime, del provveditorato alle opere pubbliche e dell'ufficio regionale del genio civile, il quale vista il computo metrico estimativo preventivo e provvede, su richiesta dell'Amministrazione della Marina Mercantile, anche ai collaudi e all'accertamento degli stati di avanzamento. Ai fini della vigilanza sulla corretta utilizzazione degli interventi finanziari, concessi per gli scopi stabiliti dalla presente legge, il Ministero della Marina Mercantile, anche d'intesa con il Ministero del tesoro, dispone ispezioni e verifiche a mezzo di dipendenti propri o di altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici tecnici. I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria ed a collaborare per lo svolgimento delle ispezioni e verifiche ritenute utili per l'espletamento della vigilanza. (a) Il presente articolo è stato cosi modificato dall'art. 11 della legge n. 165/1992. ARTICOLO 17 (a) Garanzia I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da: a) ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi; b) privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi; c) fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'art. I della legge 10 giugno 1982, n. 348 (b); d) polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'art. I della citata legge n. 348 del 1982 (b). Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorità marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo. Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti. (a) Il presente articolo e stato così modificato dall'art. 12 della legge n. 165/1992. (b) Il testo dell'art. 1, lettere b) e c), della legge n. 348/1982 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) è il seguente: "In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: a) (omissis) b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni; c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo e ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro cinque anni dalia data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità". ARTICOLO 18 Interessi I mutui concessi in base alla presente legge sono gravati da un interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento stabilito ogni semestre dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1978, n. 234, e successive modificazioni ed integrazioni (a). Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno l'interesse è del 30 per cento del tasso di riferimento predetto. (a) Il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1978 (Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale) e il seguente: "Art. 2.—Il tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti di cui alla presente legge sarà fissato inizialmente dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della Marina Mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Successivamente, a scadenze semestrali, tale tasso massimo si modificherà automaticamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuto dalle aziende e dagli istituti di cui all'art. 1; il tasso massimo stabilito rimarrà comunque, valido sino all'entrata in vigore di quello successivo. Le modalità delle variazioni automatiche del tasso massimo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziaria mediante la corresponsione alla impresa medesima, per l'intera durata dei finanziamenti, di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione: del 50 per cento del tasso contrattuale per le unità di stazza lorda eccedente le 3.000 tonnellate; del 60 per cento del tasso contrattuale per le navi destinate a servizi turistici, ordinate entro il 30 giugno 1979, nonché per le unità di stazza lorda inferiore alle 3.000 tonnellate. Il tasso contrattuale sopra indicato non potrà, comunque, essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui al primo comma". ARTICOLO 19 Modalità e vincoli per la concessione dei mutui Le domande di ammissione ai finanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio devono essere presentate prima dell'inizio della costruzione delle navi o delle opere e prima dell'acquisto dei beni. Le costruzioni devono, a pena di decadenza, salvo i casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della Marina Mercantile, essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti. Il cambio di destinazione delle opere e dei beni acquistati, per i quali sono stati concessi i mutui previsti dalla presente legge, non può essere effettuato nel corso del periodo di ammortamento del mutuo. La vendita, nel corso del periodo di ammortamento del mutuo, a cittadini o società italiane può essere autorizzata dal Ministro della Marina Mercantile soltanto se gli acquirenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12; rimane ferma la competenza del Comitato di cui al precedente articolo 13 in ordine alle modifiche contrattuali che dovessero verificarsi nel corso dell'ammortamento del mutuo. In ogni caso tale vendita non potrà essere effettuata prima che sia trascorsa almeno la metà del periodo di ammortamento. La vendita o il cambio di destinazione effettuati in violazione dei precedenti commi comportano la decadenza dei benefici e la risoluzione del mutuo. In tal caso i beneficiari sono tenuti a rimborsare in unica soluzione, nel termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di decadenza, l'intero ammontare delle rate di ammortamento non ancora pagate, oltre una penale fissata nella misura del doppio del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza. Con il decreto di concessione del finanziamento il Ministro della Marina Mercantile dispone l'erogazione in base agli stati di avanzamento della costruzione delle navi o delle opere stabilendo le relative garanzie. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle domande di mutuo indicate al quinto comma dell'articolo 10. Qualora per la medesima iniziativa siano concessi mutui a tasso agevolato da enti nazionali, l'ammontare del mutuo sul Fondo centrale per il credito peschereccio è determinato in misura tale che il finanziamento complessivo non sia superiore alle percentuali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14. Il Ministero della Marina Mercantile riduce d'ufficio l'ammontare del finanziamento sul Fondo centrale per il credito peschereccio, qualora i benefici ottenuti per la medesima iniziativa superino nel loro importo nominale le predette percentuali. I vincoli e la relativa scadenza, indicati nel terzo e nel quarto comma del presente articolo, sono annotati: a) per le navi, nelle matricole e nei registri tenuti dalle autorità marittime; b) per gli immobili, nei registri immobiliari; c) per gli automezzi, nel pubblico registro automobilistico. Le autorità marittime, i conservatori dei registri immobiliari e i responsabili del pubblico registro automobilistico comunicano al Ministero della Marina Mercantile le variazioni della proprietà dei beni sopra indicati avvenute nel periodo di ammortamento del mutuo. ARTICOLO 20 (a) Contributi a fondo perduto 1. Gli stanziamenti previsti dall'art. 2 sono utilizzati per la concessione di contributi a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le iniziative di cui all'art. I 1, nonché per quelle di cui agli articoli 21 e 22. 2. Con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 28, possono essere concessi contributi per agevolare la costituzione di società di capitali o di armamento costituite tra cittadini o enti italiani o cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, ovvero per agevolare le iniziative, previste dai regolamenti comunitari, di impiego delle navi da pesca al di fuori delle acque comunitarie. 3. Sono altresì concessi contributi a fondo perduto, nella misura fissata dall'art. 2 e con i criteri stabiliti nel piano di cui all'art. I per:
4. Il decreto del Ministro della Marina Mercantile, con il quale sono concessi i contributi, stabilisce l'erogazione del contributo in base allo stato di avanzamento dei lavori, determinandone le modalità e le garanzie. (a) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 13 della legge n. 165/1992. ARTICOLO 21 (a) Contributo per la demolizione Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la demolizione di navi da pesca o per l'affondamento volontario di navi da pesca ai fini della creazione di zone di ripopolamento, purché si tratti di navi da pesca in esercizio o in disarmo da non più di sei mesi. L'ammontare del contributo è commisurato alla misura espressa in ECU prevista dalla normativa comunitaria. I1 relativo importo in lire è determinato in base al tasso di convenzione, stabilito annualmente dalla Comunità economica europea, in vigore alla data del processo verbale di riconsegna all'autorità marittima della licenza di pesca della nave da demolire o affondata volontariamente. I contributi sono concessi con decreto del Ministro della Marina Mercantile nel quadro delle procedure di programmazione previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183 (b). I contributi sono concessi con decreto del Ministro della Marina Mercantile {il presente comma deve intendersi implicitamente abrogato per effetto dell'ultimo periodo del secondo comma qui sopra n.d.r.]. Le zone di ripopolamento da realizzare mediante l'affondamento volontario di navi da pesca sono stabilite con la procedura prevista dall'articolo 98 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (c). (a) 11 presente articolo è stato così modificato dall'art. 14 della legge n. 165/1992. (b) La legge n. 183/1987 reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". (c) L'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, è così formulato: "Art. 98 (Zone di tutela biologica).—Il Ministro per la Marina Mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare c limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento". ARTICOLO 22 Contributo per la cessione
gratuita Ai soggetti indicati nel precedente articolo 12 è concesso un premio per la cessione gratuita di navi da pesca ad un istituto scientifico, riconosciuto dal Ministero della Marina Mercantile, a condizione che le unità siano adibite alle ricerche applicate alla pesca marittima. Il contributo è concesso con decreto del Ministro della Marina Mercantile nella misura indicata alla lettera a) del precedente articolo 21. ARTICOLO 23 (a) Concessione dei contributi a fondo perduto La concessione dei contributi a fondo perduto è disposta con decreto del Ministro della Marina Mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, composto da:
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della Marina Mercantile, I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), e 1) del primo comma possono essere confermati una sola volta. Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio. Il Comitato valuta la compatibilità delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo I, nel rispetto delle priorità, dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso. Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'art. 3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo.
Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il presidente può convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministro della Marina Mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale. (a) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 15 della legge n. 165/1992. ARTICOLO 24 Modalità e vincoli per la concessione dei
contributi Le domande di ammissione a contributi a fondo perduto devono essere presentate prima dell'inizio delle opere e prima dell'acquisto dei beni. Le opere devono, a pena di decadenza, salvo casi di forza maggiore da accertarsi a cura del Ministero della Marina Mercantile, essere iniziate entro sei mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e completate nel termine stabilito nel provvedimento di concessione. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti. Le opere e gli acquisti ammessi a contributo sono soggetti, a pena di decadenza, agli stessi vincoli e penalità previsti dall'art. 19, per la durata indicata al terzo comma dell'art. 14, lettere b) e c). ARTICOLO 25 Priorità a favore delle cooperative Nella concessione dei contributi a fondo perduto e dei mutui a tasso agevolato hanno priorità le richieste delle cooperative dei pescatori e dei consorzi di cooperative di pescatori che provvedono direttamente alla distribuzione, alla commercializzazione e alla lavorazione del pescato o dei prodotti dell'acquacoltura. ARTICOLO 26 (a) Organizzazione delle iniziative promozionali Il programma per l'organizzazione di campagne e di iniziative promozionali deve essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dal piano di cui all'art. 1:
Il programma è predisposto sulla base delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni dei produttori e dalle cooperative dei pescatori e loro consorzi. Esso è articolato in progetti operativi con la specifica indicazione dei tempi e dei mezzi pubblicitari ritenuti più efficaci anche in relazione alle particolari esigenze regionali e locali. L'attuazione della fase promozionale del programma di cui al primo comma paò essere affidata dal Ministero della Marina Mercantile alle associazioni nazionali delle cooperative della pesca. (a) Il presente articolo è stato cosi modificato dall'art. 16 della legge n. 165/1992. ARTICOLO 27 Organizzazione di corsi Il personale dell'Amministrazione centrale e quello degli uffici periferici addetto ai servizi riguardanti la pesca marittima partecipa ai corsi di formazione professionale e di aggiornamento organizzati dal Ministero della Marina Mercantile in collaborazione con gli istituti scientifici e laboratori riconosciuti ai sensi della legge 14 luglio 1965, n. 963 (a). (a) La legge n. 963/1965, più volte citata, reca la disciplina della pesca marittima ARTICOLO 27-bis) (a) Iniziative di pesca-turismo 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, nel periodo 1° maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, I’ imbarco di non pescatori a condizioni che:
2. L'autorizzazione di cui al comma I è rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unità da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni e le modalità necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa. (a) il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 20 della legge n. 165/1992. ARTICOLO 27-ter (a) Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquocoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, I’ eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione "pesca". Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'art. 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 Febbraio 1952, n. 328 (b). 2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dati 'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazione competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente. 3.il canone di cui al comma I si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquocoltura in acque marine e salmastre. (a) Il presente articolo è stato aggiunto dall'articolo 21 della legge n. 165/1992. (b) L'art. 542 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, è così formulato: "Art. 542 (pareri di enti estranei ali 'Amministrazione).—Qualora per l'emanazione di un provvedimento della autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all'amministrazione si può emanare il procedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l’abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta". ARTICOLO 28 Norme di attuazione Con decreto del Ministro della Marina Mercantile, di concerto con il Ministro del Tesoro, da emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le particolari modalità tecniche per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dalla presente legge. ARTICOLO 29 (a) Commissione consultiva centrale per la pesca marittima (a) Il presente articolo sostituisce l'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, il cui testo, a seguito della modifica apportata dall'articolo 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, risulta essere il seguente: "Art. 6 (Composizione della Commissione consultiva centrale).—La Commissione consultiva centrale presieduta dal Ministro della Marina Mercantile, è composta da:
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della Marina Mercantile, restano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati, anche a richiesta di almeno dieci membri, a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della Marina Mercantile di livello non inferiore al settimo". ARTICOLO 30 (a) Commissioni consultive locali per la pesca marittima (a) Il presente articolo sostituisce il terzo comma dell'art. 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, articolo poi sostituito interamente dall'art. 18 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, con il testo seguente: "Art. 8 (Commissioni consultive locali per la pesca marittima).—1. La Commissione consultiva locale è composta da: a) il capo del compartimento marittimo; b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;
2. La Commissione è presieduta dal capo del dipartimento marittimo o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal capo della sezione pesca della capitaneria di porto. 3.Il segretario della Commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto. 4. I componenti della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica un triennio. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), m) e n), possono essere confermati una sola volta. 5. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. 6. Possono essere invitate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno". ARTICOLO 31 Composizione del Consiglio superiore della marina mercantile Il numero dei rappresentanti dell'armamento peschereccio in seno al Consiglio superiore della marina mercantile, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177 (a), è elevato a due, di cui uno appartenente al movimento cooperativo. (a) 11 D.P.C.S. n. 77/1947 reca: "Riforma del Consiglio superiore della marina mercantile". ARTICOLO 32 Abrogazioni espresse Sono abrogate tutte le norme in contrasto od incompatibili con la presente legge. ARTICOLO 33 Oneri finanziari Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge relativo al periodo 1981-1983 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della Marina Mercantile secondo quote da determinare in sede di legge finanziaria, di cui all'art. Il della legge 5 agosto 1978, n. 468 (a). La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 2 miliardi. (a) La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio". Si trascrive il testo del relativo articolo 11, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988: "Art. 11 (Legge finanziaria).—1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese. oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5 In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11 -bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento". ARTICOLO 34 Copertura finanziaria All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ARTICOLO 35 Norme transitorie Il primo piano nazionale della pesca è predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle indicazioni che le regioni potranno fornire entro sei mesi dalla predetta data. In attesa del compimento delle fasi necessarie per l'elaborazione e l'approvazione del primo piano nazionale, il Ministro della Marina Mercantile è autorizzato, per il periodo di dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al precedente art. 28, a concedere mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi a fondo perduto e contributi per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca, a condizione che gli interventi siano effettuati:
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 172-bis del codice della navigazione, aggiunto dall'art. I della legge 23 agosto 1988, n. 380, poi modificato dall'art. 19 della legge n. 165/1992: Art. 172-bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco).—Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo art. 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea 0 privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa anche:
L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati. L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi". Il testo dell'art. 327, secondo comma, del medesimo codice della navigazione (soprarichiamato) è il seguente: "Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente". |