Legge n° 963 del 14 luglio 1965
recante ARTICOLO 1 Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della Marina Mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero. E' considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito. ARTICOLO 2 Per le ricerche scientifiche, tecnologiche e pratiche applicate alla pesca e per tutti gli studi, le ricerche e le indagini occorrenti per lo sviluppo dell'industria della pesca, della produzione ittica e per l'adeguamento della sua Disciplina giuridica, il Ministero della Marina Mercantile può avvalersi del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Osservatori di pesca marittima, degli Istituti talassografici e di ogni altro organismo o istituto operante a tal fine. L'azione di cui al precedente comma è integrata, per le indagini pratiche, da quella della squadriglia sperimentale di pesca, istituita con regio decreto 10 giugno 1920, n. 913. ARTICOLO 3 Il Ministero della Marina Mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti. Il Ministero della Pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della Marina Mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell’ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inseriti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca. Il Ministero della Marina Mercantile promuove l'istituzione presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca. ARTICOLO 4 Il Ministero della Marina Mercantile può promuovere ed attuare studi ed indagini sulla pesca nonché curare la compilazione delle carte e dei portolani di pesca. ARTICOLO 5 Presso il Ministero della Marina Mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la Marina Mercantile ritenga opportuno interpellarla. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca. ARTICOLO 6 La Commissione consultiva centrale, presieduta dal Ministro della Marina Mercantile o da un suo delegato, è così composta:
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della Marina Mercantile e durano in carica un triennio; quelli di cui alle lettere m), n), q), r), s), t), u), v), z) possono essere riconfermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione o di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto persone particolarmente esperte in materia di pesca nonché i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della Marina Mercantile di livello non inferiore al settimo. ARTICOLO 7 Presso ogni Capitaneria di porto è istituita la Commissione consultiva locale per la pesca marittima. La Commissione è chiamata a dare pareri sulle questioni interessanti la pesca nell'ambito del Compartimento marittimo. ARTICOLO 8 La Commissione consultiva locale è così composta:
La Commissione è presieduta dal Capo del Compartimento; il segretario è scelto tra il personale della Capitaneria di porto. I membri della Commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e durano in carica un triennio; i componenti di cui alle lettere f), h), i), 1), m) e q) possono essere confermati una sola volta. Le sedute della Commissione sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Possono essere chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, persone particolarmente esperte in materia di pesca, nonchè i rappresentanti di enti interessati ai problemi posti all'ordine del giorno. ARTICOLO 9 Presso le Capitanerie di porto è istituito il registro dei pescatori marittimi, nel quale debbono iscriversi coloro che intendano esercitare la pesca marittima. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità dell'iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta. ARTICOLO 10 L'esercizio della pesca marittima a scopo professionale è subordinato all’iscrizione degli interessati nel registro dei pescatori marittimi. L'iscrizione in tale registro e il rilascio dei certificati d'iscrizione sono gratuiti. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica, ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerche riconosciuti dal Ministero della Marina Mercantile, o siano espressamente autorizzati dal Ministero stesso. ARTICOLO 11 Presso ogni Capitaneria di porto è istituito un registro delle imprese di pesca. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro coloro che intendano esercitare un'impresa di pesca. Il regolamento determina le condizioni, i requisiti e le modalità di iscrizione, il modello del registro e le norme per la sua tenuta. ARTICOLO 12 Le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione ai sensi dell'articolo 149 del Codice della navigazione, per esercitare la pesca, devono essere muniti di apposito permesso. Il permesso di pesca è rilasciato dall'autorità marittima indicata dal regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi previste, all'imprenditore di pesca che abbia reso la dichiarazione indicata dal precedente articolo 11. Il permesso ha un periodo di validità di quattro anni ed è rinnovato con le modalità stabilite dal regolamento. ARTICOLO 13 In deroga alle vigenti disposizioni di legge è consentita l'iscrizione nelle matricole della gente di mare del personale addetto ai servizi tecnici o complementari di bordo occorrenti per l'attività di pesca, di conservazione o di trasformazione del pescato. Il regolamento determina le qualifiche ed i titoli professionali del personale suddetto, i limiti di età e gli altri requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nelle matricole. ARTICOLO 14 Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce:
ARTICOLO 15 Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:
Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate. ARTICOLO 16 Lo scopritore di un banco di corallo nelle acque di cui all'articolo I, primo comma, ha il diritto esclusivo di sfruttarlo per tutta la durata delle due stagioni di pesca successive a quella della scoperta, purchè faccia denuncia della scoperta stessa nei modi indicati dal regolamento. ARTICOLO 17 Il regolamento stabilisce le norme da osservarsi nell'esercizio della pesca sportiva e determina i casi nei quali è consentito l'uso di attrezzi non individuali. ARTICOLO 18 La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici. Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari. ARTICOLO 19 La disciplina della pesca e la vigilanza su di essa sono esercitate dal Ministero della Marina Mercantile, dalle autorità marittime locali e dagli enti locali, regionali e provinciali. ARTICOLO 20 Il Ministero della Marina Mercantile coordina l'attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari. ARTICOLO 21 Salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della Marina Mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuizioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale. ARTICOLO 22 Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del Capo del Compartimento marittimo. ARTICOLO 23 Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. ARTICOLO 24 Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a), b), c) è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 300.000. E' punito con l'ammenda fino a lire 50 mila chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. E' punito con l'ammenda fino a lire 100 mila chiunque cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici; alla stessa pena soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. Con la stessa pena è punito altresí chi viola le norme stabilite dal regolamento per l'esercizio della pesca subacquea. E' punito con l'arresto e con l'ammenda fino a lire 100 mila, salvo che il fatto non costituisca piú grave reato, chiunque non consente o impedisce l’ispezione, da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente art. 23. ARTICOLO 25 Chiunque violi le disposizioni del precedente articolo 15, lettere d), e), /) è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire un milione, salvo che il fatto costituisca piú grave reato. ARTICOLO 26 La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:
ARTICOLO 27 Chiunque contravvenga alle norme di cui all'articolo 17 è punito con 1'ammenda fino a lire un milione. ARTICOLO 28 Chiunque sfrutta un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a lire un milione. ARTICOLO 29 Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro per la Marina Mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale. ARTICOLO 30 L'armatore e l'imprenditore di pesca sono solidamente e civilmente responsabili per le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per reati commessi nell'esercizio della pesca marittima. ARTICOLO 31 Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della navigazione. ARTICOLO 32 Il Ministro per la Marina Mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. ARTICOLO 33 I regolamenti di cui alla presente legge dovranno essere emanati entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Le disposizioni della presente legge, che richiedono per la loro applicazione l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non saranno emanate. |